Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10068 del 15/05/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 10068 Anno 2015
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge-
Ricorrente
Contro
Comau s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla piazza
Gondar 22, presso lo studio dell’avv. Maria Antonelli, dal quale è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Corrado Magnani, giusta procura in atti
Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Centrale di Torino n. 351/13
depositata il
29/1/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 23/4/2015 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
e
Svolgimento del processo
La controversia promossa da Comau s.p.a.
contro l’Agenzia delle Entrate ha ad ogget-
to l’impugnativa del silenzio rifiuto dell’Ufficio sull’istanza di rimborso degli interessi attivi
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Data pubblicazione: 15/05/2015
percepiti a seguito di ritardati rimborsi ed erroneamente ricompresi nell’imponibile tassabile, in sede di dichiarazione dei redditi. Con la decisione in epigrafe, la CTC ha rigettato
l’impugnazione dell’Ufficio ritenendo che l’effetto retroattivo di cui all’art. 59 comma 3 del
dpr 917/86 non si fosse nella specie verificato, avendo la parte assoggetto ad imposta gli
interessi solo in via cautelativa. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con
ta l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La controricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Assume la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del dpr 42/1988
e 56 del dpr 917/1986 laddove la CTR escluso l’effetto retroattivo della nuova disciplina
sul rilievo che lo stesso fosse ricollegato alla circostanza che la parte si sia spontaneamente
conformata alle nuove disposizioni”.
La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 6 5, Ordinanza n 16904 del 05/07/2013; Sez. 5, Sentenza n. 6311 del 30/03/2004) secondo
cui, in tema di imposte sui redditi e con riguardo al regime transitorio dettato dall’art. 36 del
d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 – il quale ha reso retroattivamente applicabili (anche “in malam
partem”) le disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che le dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta antecedenti al 10 gennaio 1988 (validamente
presentate) siano ad esse conformi – il contribuente che, al fine di evitare la retroattività di
una disposizione del TUIR meno favorevole, intenda emendare – sotto forma di istanza di
rimborso, come in linea di principio gli è consentito – la dichiarazione dei redditi a suo tempo presentata (e nella quale aveva erroneamente anticipato il contenuto della norma sopravvenuta), è tenuto a formulare detta istanza prima dell’entrata in vigore del citato d.P.R. n. 42
del 1988 (avvenuta il 1° marzo 1988) dovendosi ritenere che solo in tal caso la domanda
produca tempestivamente l’effetto di rendere “non conforme” la dichiarazione originaria alle
disposizioni successive e, quindi, di sottrarre il contribuente all’applicazione retroattiva di
queste ultime.
Infondata è l’eccezione di incostituzionalità alla luce della sentenza della Corte Cost.
38/1994.
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controricorso la società. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissa-
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto; ed il rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altra sezione
della CTR del Piemonte.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di
Così deciso in Roma, 23/4/2015
dott.
laoobellis
questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR del Piemont