Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10068 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10068 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 17943-2008 proposto da:
REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del Presidente
della Giunta regionale, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30, presso io studio
dell’avvocato RINALDI GIORGIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUARAGNELLA GIUSEPPE
2014

giusta delega a margine;
– ricorrente –

601
contro

RENDA VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA
PIAZZA DEI CARRACCI 1, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 09/05/2014

unitamente all’avvocato OSNATO ANGELO giusta delega
in calce;
– controri corrente nonchè contro

RAVENNA RISCOSSIONE SPA;

avverso la sentenza n. 47/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 21/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

– intimato –

Svolgimento del processo
Renda Vincenzo impugnava la cartella esattoriale

di Ravenna So.ri.t. aveva chiesto il pagamento
della tassa automobilistica evasa dovuta per il
periodo settembre 2000-agosto 2001 oltre sanzioni,
interessi e spese, eccependo la prescrizione del
credito vantato dalla Regione Emilia-Romagna.
La Commissione Tributaria provinciale di Bologna
accoglieva il ricorso e su ricorso in appello
proposto dalla Regione Emilia-Romagna, la
Commissione tributaria regionale con sentenza
nr.47/8/07 depositata in data 21/5/2007, confermava
la sentenza di primo grado e dichiarava prescritto
il credito per decorso del terzo anno successivo a
quello in cui doveva essere effettuato il

con la quale il concessionario per la riscossione

pagamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale dell’Emilia-Romagna ha proposto ricorso
per cassazione la Regione Emilia-Romagna con due
motivi, Renda Vincenzo ha resistito con
controricorso.

1

r\

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente

falsa applicazione dell’art.5 comma 51 D.L. 953
del 30 dicembre 1982, convertito in legge
53/1983 in relazione all’art. 25 DPR 602/1973 in
riferimento all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, in
quanto il giudice di appello ha ritenuto
prescritto il credito per decorso del termine
triennale dalla notifica al contribuente della
cartella di pagamento sebbene il termine di
prescrizione ,es-ge, stato interrotto dal visto di
esecutività sul ruolo e la data di apposizione
del visto di esecutività del ruolo coincide con
il dies a quo per la prescrizione.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Regione Emilia-Romagna lamenta violazione e
falsa applicazione dell’art.5 comma 51 D.L. 953
del 30 dicembre 1982, convertito in legge
53/1983 in relazione all’art.37 D.L. 269/2003
convertito in legge 326/2003 in riferimento
all’art. 360 comma 1 n.3 cpc, in quanto il
giudice di appello ha ritenuto prescritto il
2

Regione Emilia-Romagna lamenta violazione e

del

credito per decorso

termine

triennale dalla notifica al contribuente della
cartella di pagamento sebbene il termine per
l’esercizio dell’azione fosse stato prorogato al
31 dicembre 2005 ex art.37 D.L. 269/2003

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Esattamente la CTR ha affermato che il dies a
quo per il decorso del termine di prescrizione
non può essere individuato nella data di
consegna del ruolo al concessionario ma deve
piuttosto farsi riferimento alla notifica della
cartella di pagamento.
In ordine poi all’applicabilità dell’art. 37
d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito nella
legge 24 novembre 2003, n. 326), che ha
differito al 31 dicembre 2005 il recupero delle
tasse dovute per effetto dell’iscrizione di
veicoli o autoscafi nei pubblici registri,

convertito in legge 326/2003.

occorre rilevare che lo stesso non è applicabile
alla fattispecie in quanto la legge 350/2003
che ha emendato il testo originario dell’art.37,
è entrata in vigore in data 1/1/2004 e cioè
quando il termine del 31/12/2003 per la notifica
del ruolo era già scaduto e divenuto
3

U—

MENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TA13. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRICUTAWA

improrogabile.

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso
proposto con condanna della Regione ricorrente
alle spese di giudizio.

Rigetta il ricorso proposto e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che
si liquidano in E 600,00 complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/2/2014
Il consigliere estensore

P.Q.M.

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