Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10067 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONCERIA PATRIZIA DI DE PIANO MASSIMO (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOLJR, presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato DE FELICE

ARTURO con studio in 84123 SALERNO Corso Garibaldi, 23 con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MIRIA MAGLIA DI PIERFRANCO COSCI & C SNC (OMISSIS) in persona del

liquidatore pro tempore Sig. C.P.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ZANARDELLI 16-20, presso lo studio

dell’avvocato SPARANO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende con

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 341/2006 della CORTE D’APPELLO di

SALERNO,emessa il 28/03/2006; depositata il 10/04/2006; R.G.N.

986/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l’Avvocato SPARANO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

“Conceria Patrizia di De Piano Massimo” ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza n. 341/06 della corte d’appello di Salerno che ne ha respinto il gravame avverso la sentenza di primo grado.

Con tale sentenza il tribunale di Salerno aveva condannato la convenuta Conceria Patrizia di Luigi De Piano & C. s.n.c. a pagare all’attrice Miria Maglia s.n.c. di Pier Franco Cosci & C. la somma di Euro 284.045,77 quale residuo importo dovuto (rispetto a quello già accertato come versato di L. 742.295.330) quale corrispettivo per l’attività di rappresentanza e penetrazione nel mercato ungherese prestata da C.P.F. a favore della Conceria Patrizia in base ad incarico conferito con contratto dell’1.2.1984.

Al ricorso resiste con controricorso la società Miria Maglia, che ha depositato anche memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- La controcorrente infondatamente eccepisce l’inammissibilità del ricorso per essere stata la procura rilasciata, il 18.9.2006, a margine della terza pagina del ricorso recante la data del giorno successivo, sicchè afferma – il ricorso non esisteva quando la procura è stata rilasciata.

Che la procura sia rilasciata prima della redazione dell’atto del processo cui si riferisce è del tutto legittimo, anche se conferita con dichiarazione in calce o a margine dell’atto col quale forma corpo unico, essendo in tal caso indifferente che sia rilasciata dopo la redazione dell’atto ma non certo inibito che sia data prima.

1.1.- La controricorrente eccepisce, ancora, l’inammissibilità del ricorso per carenza del diritto ad impugnare in relazione alla qualifica del ricorrente D.P.M., che ha affermato in ricorso di essere successore nel diritto controverso per avere acquistato dagli altri soci, per atto notarile del 5.7.2003, tutte le quote della Conceria Patrizia di Luigi De Piano & C. s.n.c., dunque disciolta ex artt. 2272 e 2308 c.c., per essere venuta a mancare la pluralità dei soci e per non essere stata la stessa ricostituita nel termine di sei mesi.

Si ignora se la società sia stata cancellata dal registro delle imprese ex art. 2312 c.c..

Se lo fosse stata, l’eccezione sarebbe infondata alla luce del principio secondo il quale, in tema di società, il nuovo testo dell’art. 2495 cod. civ., introdotto da D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, secondo il quale la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l’estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa faccia riferimento esclusivamente a quelle di capitali e alle società cooperative (Cass., sez. un. 22 febbraio 2010, n. 4062).

Se non lo fosse stata, la legittimazione del ricorrente a ricorrere al fine di vedere negato o ridotto il debito della disciolta società (in ordine al quale sarebbe illimitatamente responsabile, in solido con gli altri soci) sarebbe correlata alla sua qualità di acquirente di tutte le quote sociali (come risulta dalla documentazione versata in atti unitamente al ricorso) e dunque di successore a titolo particolare nel diritto controverso, come tale legittimato direttamente all’impugnazione ex art. 111 c.p.c., u.c..

2.- Il ricorso è peraltro infondato:

a) in relazione al primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2938 e 2948 c.c., per avere la corte rigettato l’eccezione di prescrizione sulla base della disposizione normativa indicata come applicabile senza indagare se essa fosse comunque fondata in relazione ad altra disposizione) in quanto il ricorrente totalmente prescinde dai rilievi della corte di cui al secondo capoverso di pagina 11 e dal primo di pagina 12 della sentenza, integranti una ratio decidendi autonoma e non impugnata col motivo in scrutinio;

b) in relazione al secondo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1193 e 2697 c.c.) poichè il principio secondo il quale il criterio di imputazione del pagamento di cui all’art. 1193 c.c., non si applica ai debiti prescritti presuppone che il credito fosse già prescritto al momento del pagamento, con onere della prova evidentemente a carico di chi lo abbia effettuato e non del creditore che lo reclami, pretendendo non già di imputare il pagamento ricevuto ad altro credito, ma domandando invece di essere pagato per non esserlo stato;

c) in relazione al terzo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., artt. 1742, 1743 e 1748 c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo per non avere la corte d’appello indicato quali documenti o deposizioni provassero gli affari che l’attrice aveva concluso) in quanto alle pagine 13 e 14 della sentenza impugnata è data esauriente e completa ragione del corrispondente motivo d’appello, mediante riferimento all’analitica relazione del consulente tecnico d’ufficio ed all’assenza di contrarie risultanze in ordine alla presenza di operatore diverso dalla società attrice sul mercato ungherese;

d) in relazione al quarto motivo (identici vizi denunciati col terzo in relazione all’esclusa presenza di altro mandatario sul mercato ungherese) in quanto esso impinge nella valutazione di merito effettuata dalla corte d’appello con motivazione del tutto congrua.

3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 7.200,00 di cui Euro 7.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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