Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10067 del 26/04/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 10067 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 11590-2008 proposto da:
POSTE
legale

ITALIANE

S.P.A.

rappresentante

domiciliata

in

ROMA,

studio dell’avvocato

97103880585,
pro
VIALE

FIORILLO

tempore,
MAZZINI
LUIGI,

difesa dall’avvocato UBERTI ANDREA,
2013

in

persona

del

elettivamente
134,

presso

lo

rappresentata

e

giusta delega in

atti;
– ricorrente –

141
contro

CARMIGNANI DEBORAH, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 26/04/2013

,

VACIRCA SERGIO,

che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega
in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 419/2007 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI per delega UBERTI
ANDREA;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. ROMANO GIULIO, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

..#

di GENOVA, depositata il 18/04/2007 r.g.n. 692/06;

11590.08

Udienza 17 gennaio 2013

Pres. A. Lamorgese
Rel. V. Di Cerbo

SENTENZA

1. La Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure nella parte in cui
aveva dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da
Poste Italiane s.p.a. con Deborah Carmignani.
2.

Per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso illustrato da
memoria; la lavoratrice ha resistito con controricorso.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Come si evince dalla sentenza impugnata la lavoratrice è stata assunta con contratto a
termine, protrattosi dal 1 luglio 2002 al 30 settembre 2002. Il contratto, stipulato ai
sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, conteneva la seguente clausola giustificatrice
dell’apposizione del termine: per esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di

carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricom prendendo
un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di
nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli
accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002, congiuntamente
con la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie
contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo.
5.

La Corte territoriale riteneva in primo luogo che l’illegittimità del termine apposto al
suddetto contratto dovesse desumersi dal fatto che la clausola giustificatrice del
termine conteneva una doppia causale; l’esistenza di due motivazioni ontologicamente
diverse si poneva in contrasto, ad avviso della Corte territoriale, con la ratio della
disciplina generale sui contratti a termine ed impediva, fra l’altro, la possibilità di
verifica della sussistenza in concreto della causa giustificatrice del termine.
Confermava inoltre le conclusioni alle quali era pervenuto il giudice di primo grado
secondo cui Poste Italiane s.p.a. non aveva fornito la prova dell’effettività delle
condizioni legittimanti l’apposizione del termine al contratto di lavoro.

6.

Le suddette statuizioni sono state censurate da Poste Italiane s.p.a. con i primi tre
motivi di ricorso con i quali si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs.
n. 368 del 2001, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 420 e 421 cod. proc. civ., degli artt.
1362 e ss. cod. civ. in relazione agli accordi richiamati nella clausola contrattuale
Le suddette censure, che si riferiscono sia
nonché vizio di motivazione.
3

FATTO E DIRITTO

7. Con riferimento alla pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine è
stato chiarito (cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) che l’indicazione di due o
più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non
è in sé causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa
giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito
dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate.
8. Quanto alla statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, della carenza di prova
dell’effettività delle condizioni legittimanti l’apposizione del termine al contratto di
lavoro, essa è formulata in termini affatto apodittici ed è evidentemente basata, stante
l’assenza totale di motivazione, sull’assunto, da ritenersi erroneo in base ai principi
enunciati sub 7., che l’indicazione simultanea, al momento dell’apposizione del
termine, di due causali diverse, escluderebbe in radice ogni possibilità di verifica in
concreto della sussistenza delle suddette causali.
9.

In relazione all’accoglimento, per le ragioni sopra esposte, dei primi tre motivi di
ricorso, deve dichiararsi assorbito il quarto motivo, concernente le conseguenze
derivanti dalla declaratoria di illegittimità del termine.

10. La sentenza deve essere pertanto cassata in relazione ai motivi accolti con
conseguente rimessione della causa ad altro giudice, indicato in dispositivo, che
provvederà sulla base dei sopra indicati principi di diritto oltre che sulle spese del
giudizio di legittimità (art. 385, terzo comma, cod. proc. civ.).

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata
in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Genova in
diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2013.

all’affermazione dell’illegittimità della previsione della doppia causale sia a quella
concernente la mancanza di prova della sussistenza delle ragioni poste alla base
dell’assunzione a termine e che, in quanto logicamente connesse, devono essere
esaminate contestualmente, sono fondate.

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