Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10067 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2438/2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – C.F. (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, AGENZIA DEL DEMANIO – C.F. (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

L.F.S., L.D.M.E.,

L.M.E.D., LE.GR.MA., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA ERNESTO MONACI 13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

MAZZELLA DI BOSCO, rappresentati e difesi dall’avvocato FELICE

RAPOLLA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 450/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 24/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza L.F.S. e altri chiedendo la condanna al rilascio di immobili illegittimamente detenuti nonchè al risarcimento del danno da abusiva occupazione. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale avente ad oggetto l’indennizzo ai sensi dell’art. 936 c.c.. Il Tribunale adito accolse sia la domanda di rilascio, con condanna al pagamento della somma di Euro 34.135,00 a titolo risarcitorio, che quella riconvenzionale disponendo il pagamento in favore dei convenuti della somma di Euro 208.947,00, oltre rivalutazione ed interessi. Con sentenza di data 24 dicembre 2014 la Corte d’appello di Potenza, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal Ministero, condannò quest’ultimo al pagamento della somma di Euro 188.052,30 con rivalutazione ed interessi secondo i criteri indicati al punto 6) della motivazione e la controparte al pagamento in favore del Ministero della somma di Euro 53.640,40. Si legge al punto 6) che gli importi risultano stimati alla data del (OMISSIS) e che “il Tribunale ha poi statuito che da tale data essi vanno rivalutati fino al soddisfo e che gli interessi sono dovuti fino al soddisfo”; si legge poi al punto 6.1) che la statuizione sulla decorrenza finale della rivalutazione non era stata impugnata. Successivamente, la Corte d’appello di Potenza, con ordinanza depositata in data 13 novembre 2015, dichiarò inammissibile l’istanza di correzione di errore materiale proposta da L.F.S. e altri, motivando nel senso che il Tribunale aveva condannato l’amministrazione al pagamento degli interessi sul capitale con decorrenza dalla domanda riconvenzionale e che la Corte d’appello aveva rideterminato il capitale senza incidere sulla decorrenza iniziale degli interessi (la quale mancando un motivo di impugnazione era rimasta immutata), precisando che al punto 6) si era solo chiarito che si era formato il giudicato anche sul termine finale della rivalutazione e degli interessi.

Hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del Demanio e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di manifesta infondatezza. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con l’unico motivo si denuncia violazione degli artt. 287 c.p.c. e segg., artt. 25 e 111 Cost., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che nella sentenza vi era una statuizione in ordine alla decorrenza degli interessi dal (OMISSIS) e che con la motivazione dell’ordinanza di correzione di errore materiale vi era stato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale in mancanza di impugnazione, avendo la Corte d’appello in sede di motivazione dell’ordinanza di correzione pronunciato nel senso della decorrenza degli interessi dalla domanda riconvenzionale.

Il motivo è manifestamente infondato. L’istanza di correzione di errore materiale è stata dichiarata inammissibile da parte della Corte d’appello, sicchè non è intervenuta alcuna modifica della statuizione nella forma amministrativa della correzione di errore. L’intervento della correzione non può peraltro essere desunto dalla motivazione. Non può farsi applicazione, ove per ipotesi si ritenga il principio applicabile al campo della correzione dell’errore materiale, del principio secondo cui la portata precettiva del provvedimento giurisdizionale va individuata tenendo conto non solo delle statuizioni formali contenute nel dispositivo, ma anche delle enunciazioni della motivazione, in quanto il principio in discorso trova applicazione solo quando il dispositivo contenga comunque una statuizione positiva, e non in quanto si limiti al rigetto dell’istanza (cfr. Cass. n. 1380 del 2006, n. 2271 del 2003 e n. 4026 del 1999).

Con la censura si evoca tuttavia l’intervento di un nuovo esercizio di potere giurisdizionale, per cui la modifica della statuizione sarebbe intervenuta non in forma amministrativa ma in forma giurisdizionale. Non può essere identificato un nuovo esercizio di potere giurisdizionale nella motivazione dell’ordinanza, e segnatamente nella parte in cui si ritiene che il giudice del gravame non avesse modificato la statuizione relativa alla decorrenza degli interessi dalla domanda riconvenzionale in quanto non oggetto di specifica impugnazione. Tale affermazione non spiega l’efficacia di interpretazione “autentica” denunciata nel motivo di ricorso, posto che l’interpretazione del provvedimento giurisdizionale spetta eventualmente al giudice dell’esecuzione in sede di accertamento del presupposto fattuale dell’esecuzione forzata. La motivazione dell’ordinanza di rigetto dell’istanza di correzione di errore materiale può rilevare, ricorrendone i presupposti, solo per l’integrazione dell’interesse ad agire per l’impugnazione della sentenza di cui si è chiesta invano la correzione ove i termini per impugnare non siano ancora scaduti.

A fronte di un dispositivo di rigetto dell’istanza di correzione dell’errore materiale residua quindi solo la non applicabilità dell’art. 288 c.p.c., u.c..

Le peculiarità della fattispecie costituiscono giusto motivo di compensazione delle spese. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione delle spese processuali;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile

2017

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