Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10067 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10067 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA
sul ricorso 15997-2012 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA 00799960158 quale incorporante
Sanpaolo IMI SpA in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO TOSI, giusta
procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GIANTURCO ELENA, OPPICI CARLO, OPPICI MARIA PIA,
OPPICI GIORGIO in qualità di eredi di Oppici Mario, FANTINI

Data pubblicazione: 15/05/2015

GIUSEPPINA, PAOLUCCI DONATELLA, PAOLUCCI CARLA,
PAOLUCCI VALERIO in qualità di eredi di Paolucci Renato, FEO
DOMENICA, PASTORE PIETRO in qualità di eredi di Pastore
Antonio, PERSICO GIORGIO, PERSICO PAOLA, PERSICO
MARCELLA in qualità di eredi di Persico Gennaro, ROSSITTO

GABRIELLA in qualità di eredi di Pessolano Filos Mario;

intimati

avverso la sentenza n. 3335/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 3.5.2011, depositata il 23/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/03/2015 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;
udito per la ricorrente l’Avvocato Luigi Fiorillo (per delega avv. Paolo
Tosi) che si riporta ai motivi del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 3335/2011 del 23/06/2011, la Corte di appello di
Napoli, accoglieva l’impugnazione proposta dagli epigrafati intimati, nei
confronti della Intesa Sanpaolo (quale incorporante della Sanpaolo IMI)
S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stata
rigettata la domanda proposta da Gianturco Elena ed altri litisconsorti,
tutti ex dipendenti del Banco di Napoli (o loro aventi causa, in
conseguenza del decesso del dipendente) e collocati in quiescenza con
decorrenza anteriore al 31/12/1990, intesa ad ottenere l’incremento del
trattamento pensionistico per effetto del perdurante meccanismo
perequativo aziendale di cui alla delibera dell’Istituto del 17/1/1983. La
Corte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, condannava
la Intesa San Paolo al pagamento in favore degli originari ricorrenti delle
differenze economiche sul trattamento pensionistico per i periodi e gli
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MARIA, PESSOLANO FILOS DELIA, PESSOLANO FILOS

importi indicati in ricorso. La pretesa dei ricorrenti traeva titolo da una
precedente sentenza del Pretore del lavoro di Napoli (n. 17809/1994),
che aveva loro riconosciuto il diritto di conservare il sistema di
perequazione automatica delle pensioni, come disciplinato
anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. 30/12/1992, n. 503. La

di Napoli; successivamente le Sezioni Unite della Cassazione, con
sentenza n. 9024/2001, avevano cassato con rinvio la sentenza di
appello, riconoscendo tuttavia il diritto dei pensionati al mantenimento
del regime perequativo aziendale, ove cessati dal servizio prima del 31
dicembre 1990 e limitatamente al periodo 1°.1.1994-26.7.1996. La Corte
di appello di Napoli, nel giudizio di rinvio, aveva riconosciuto il diritto
dei pensionati (tra cui gli odierni intimati o i loro danti causa) a
conservare il suddetto regime perequativo aziendale relativamente al
periodo 1 0 11994-26.7.1996, condannando per l’effetto la Sanpaolo Imi
S.p.A. (incorporante del Banco di Napoli S.p.A.) alla corresponsione dei
relativi aumenti di pensione. La pronuncia era stata confermata da
questa Corte con sentenza n. 19937 del 19 maggio 2004 – 6 ottobre
2004 (che si era limitata ad una modifica della statuizione solo nella sola
parte concernente il regime degli accessori), con conseguente
formazione del giudicato. Riteneva la Corte territoriale, nella decisione
ora impugnata, irrilevante ai fini della regolamentazione dei rapporti tra
le parti lo ius superveniens costituito dall’art. 1 comma 55 della legge n.
243/2004 in ragione dell’intervenuto giudicato ed escludeva, altresì, che
la base di computo delle prestazioni per il periodo successivo potesse
essere depurata degli incrementi erogati in virtù del regime perequativo
poi abrogato, ciò sulla base del criterio di calcolo definitivamente
accertato con riguardo agli anni 1994/1996, il cui risultato era destinato
a stabilizzarsi anche per gli anni successivi.
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suddetta sentenza era stata confermata in grado di appello dal Tribunale

Per la cassazione della suddetta sentenza ricorre Intesa Sanpaolo
s.p.a. (quale incorporante di Sanpaolo Imi s.p.a.), prospettando un unico
motivo di ricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Tutti gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

e falsa applicazione dell’art. 324 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ.,
in relazione agli arti. 9 e 11 del d.lgs. n. 503/1992, come interpretati
autenticamente dall’art. 1, comma 55, della legge n. 243 del 2004 (art.
360, n. 3, cod. proc. civ.)”. Si duole del fatto che la Corte partenopea
abbia attribuito una erronea portata alla norma di interpretazione
autentica del comma 55 dell’art. 1 della citata legge n. 243 del 2004 ed ai
suoi rapporti con il giudicato, rendendo il trattamento perequativo
dell’originario ricorrente, andato in pensione prima del 31 dicembre
1990, sostanzialmente indifferente alla esistenza o meno della suddetta
norma di interpretazione autentica in forza della quale, come chiarito da
consolidata giurisprudenza di legittimità, il sistema di perequazione
automatica aziendale è abrogato, per tutti i pensionati (ante e post 31
dicembre 1990), a far data dal gennaio 1994. Conseguentemente, in
relazione al diritto di conservare, successivamente al mese di luglio 1996,
gli aumenti perequativi ottenuti in virtù del sistema previgente, non
venendo in rilievo il principio di intangibilità del giudicato, né il divieto
del ne bis in idem, la pretesa azionata avrebbe dovuto essere decisa alla
luce della ridetta norma di interpretazione autentica, e non già in base
alla regula iuris affermata dalla sentenza passata in giudicato, siccome
sostituita ab origine dalla normativa di interpretazione autentica. Ciò in
quanto il diritto alla conservazione dell’assegno perequativo non è parte
integrante del giudicato, bensì un diritto conseguente che permane, rebus
sic stantibus, al permanere della relativa fonte costitutiva.
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1. Con l’unico articolato motivo la ricorrente denuncia: “Violazione

2. Il motivo non è fondato.
3. Deve essere data continuità – in particolare – all’indirizzo già
espresso da questa S.C. con le sentenze n. 19825/11 e n. 20975/09.
A tal fine si premetta che sul problema della perequazione
automatica delle pensioni integrative del personale del Banco di Napoli

lavoratori collocati a riposo prima del 31/12/90 conservano il diritto
all’integrazione, diritto che sopravvive alla legge n. 421/1992 ed al d.lgs.
n. 503/1992. Tale regime perequativo termina il 26/7/1996: in tal senso
cfr., ex abis, Cass. nn. 9023 e 9024 del 2001, cui la giurisprudenza
successiva si è uniformata, con giudicato formatosi anche in relazione
agli odierni intimati (il che è pacifico inter partes).
Successivamente al consolidarsi della giurisprudenza di questa S.C. è
intervenuto l’art. 1 co. 55 legge n. 243/2004, che ha stabilito che la
normativa sopra richiamata deve intendersi nel senso che la
perequazione automatica delle pensioni, come prevista dall’art. 11 d.lgs.
n. 503/1992, si applica al complessivo trattamento percepito dai
pensionati di cui all’art. 3 d.lgs. n. 357/1990.
La suddetta norma di interpretazione autentica ha superato il vaglio
di legittimità costituzionale (v. Corte cost. n. 362/2008) sotto diversi
profili sollecitato da questa stessa Corte Suprema, sicché è da escludersi
una pur limitata sopravvivenza del sistema di perequazione automatica.
Tuttavia tale norma di interpretazione autentica non è idonea a
rimuovere gli effetti del giudicato (né essa dispone espressamente la
caducazione dei giudicati già formatisi e dei loro effetti futuri: nulla di
tutto ciò si legge nel cit. art. 1 co. 55 legge n. 243/04).
Si tenga presente che il giudicato, proprio perché destinato a fissare
la regola del caso concreto, partecipa della stessa natura dei comandi

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si è formata una giurisprudenza costante, sulla base della quale i

giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero
fatto.
Come insegna costante giurisprudenza di questa S.C., qualora due
giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto
giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in

giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad
un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la
premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto
accertato e risolto, pur ove il successivo giudizio abbia finalità diverse da
quelle che hanno costituito lo scopo ed ilpetitum del primo e ciò riguarda
anche i rapporti di durata (Cass. S.U. 16 giugno 2006, n. 13916; conf.
Cass. 4 dicembre 2006, n. 25681; Cass. 22 aprile 2009, n. 9512), come
quelli dedotti nell’odierna controversia.
Sempre in virtù di antica e costante giurisprudenza, in ordine ai
rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che ne
costituiscono il contenuto (come nel caso di specie), sui quali il giudice
pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con
conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del
giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad
una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo.
Pertanto, quest’ultimo produce effetti anche nel tempo successivo
alla propria emanazione, con l’unico limite di fatti nuovi che
modifichino il contenuto materiale del rapporto o il relativo
regolamento pattizio (cfr. Cass. 16 agosto 2004, n. 15931; Cass. n.
19426/2003; Cass. n. 16959/2003; Cass. n. 3230/2001; Cass. n.
15178/2000; Cass. n. 9548/1997).

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giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione

Nel caso di specie non solo non vi è alcun fatto nuovo che abbia
modificato il contenuto materiale del rapporto o il relativo regolamento
pattizio (tale non essendo il summenzionato art. 1 co. 55 legge n.
243/04, che – proprio perché di mera interpretazione – non ha alcuna
attitudine innovativa), ma la retroattività di una norma di interpretazione

all’ordinamento in quanto posto a custodia di quel principio di
separazione dei poteri che costituisce cardine indefettibile di ogni
democrazia costituzionale.
Una diversa opzione ricostruttiva sarebbe costituzionalmente
impraticabile per lesione del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost.
(letto in chiave a quello di certezza del diritto), del principio di
separazione dei poteri (artt. 101 cpv. e 104 co. 1° Cost.) e dell’art. 117
Cost. attraverso la norma interposta dell’art. 1 prot. Protocollo
aggiuntivo n. 1 alla CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della
Corte di Strasburgo, secondo la quale i diritti pensionistici costituiscono
un bene ai sensi, appunto, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 aggiuntivo alla
Convenzione (si vedano, ad esempio, le sentenze della Corte EDU
Lakiéevie e altri c. Montenegro e Serbia; Grudie c. Serbia; Pej’eié c.
Serbia; Stefanetti e altri c. Italia).
Sempre avuto riguardo alla sopravvenienza di una normativa
incidente sulla disciplina in base alla quale il giudicato si è formato, deve
considerarsi che il fondamento del giudicato sostanziale – che si realizza
quando la decisione, oltre ad essere passata formalmente in giudicato
(art. 324 cod. proc. civ.), incide sul diritto fatto valere (art. 2909 cod.
civ.) e che risponde al generale principio della certezza del diritto – è
quello di rendere insensibili le situazioni di fatto dallo stesso considerate
(per le quali è stata individuata ed applicata la corrispondente regula iuris)

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autentica incontra il limite del giudicato, limite connaturato

ai successivi mutamenti della normativa di riferimento, anche con
riguardo allo ius superveniens che contenga norme retroattive.
Ne consegue, con riferimento ai limiti cronologici del giudicato
sostanziale, che la sopravvenienza di una legge interpretativa che
contraddica l’interpretazione recepita nella sentenza irrevocabile la rende

dall’esattezza della statuizione con essa resa.
Infatti un giudicato – e ciò è dirimente – per quanto in ipotesi
“erroneo”, resta pur sempre giudicato, con tutta la propria capacità
espansiva nei successivi rapporti fra le medesime parti, nei limiti
oggettivi sopra ricordati.
Pertanto, sebbene l’intangibilità del giudicato riguardi solo quanto
sia stato oggetto del giudicato stesso, con esclusione di quanto non fosse
deducibile nel giudizio in cui esso si è formato, tale non deducibilità non
può ricollegarsi alla mera sopravvenienza di una norma che, senza
introdurre una nuova azione, si sia limitata ad interpretare
autenticamente una disposizione precedente (cfr, ex aliis, Cass. n.
1583/2010; Cass. n. 18339/2003; Cass. n. 4630/2000; Cass. n.
12701/1995; Cass. n. 8797/1995).
Del resto, l’intangibilità del giudicato sostanziale non solo prevale
sullo ius superveniens e sulle norme di interpretazione autentica, ma
impedisce la caducazione, ab origine, delle norme su cui il giudicato si
fonda per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale delle
stesse, costituendo – appunto – il giudicato, al pari di altre situazioni
giuridiche consolidate in conseguenza di eventi che l’ordinamento
giuridico riconosca idonei a produrre tale effetto, uno dei limiti che
incontra l’efficacia retroattiva della decisione di illegittimità
costituzionale (cfr., fra le numerose in tal senso, Cass. n. 4766/1999;

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“erronea”, ma non ne compromette il valore, che è indipendente

Cass. n. 7057/1997; Cass. n. 891/1996; Cass. n. 1860/1983; Cass. S.U.
n. 1707/1963).
L’applicazione di tali principi al caso in oggetto fa sì che la norma di
interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 55, legge n. 243/04, che
non contiene previsione alcuna di caducazione dei giudicati sostanziali

relazione alle situazioni giuridiche già oggetto di sentenza definitiva
passata in giudicato.
Né può ritenersi che tale norma di interpretazione autentica venga
ad incidere sugli effetti futuri del giudicato sostanziale, posto che, giusta
l’interpretazione resane dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., e
plulibus, Cass. n. 16206/2009; Cass. n. 22700/2006), la stessa non
introduce una nuova disciplina della normativa di riferimento, destinata
ad esplicare la propria efficacia sui rapporti giuridici di durata a cui si
applica; conformemente alla propria natura interpretativa, essa individua
soltanto la corretta portata precettiva della normativa già esistente, la
stessa, cioè, sulla base della quale si è formato il giudicato sostanziale.
Ne consegue che quest’ultimo ha cristallizzato il maturato
pensionistico per il periodo considerato, che resta insensibile, anche nei
suoi effetti, alla successiva norma di interpretazione autentica contenuta
nel cit. art. 1 co. 55 legge n. 243/04 e che, pertanto, deve essere
riconosciuto nella sua entità (con le eventuali variazioni legate alla
dinamica perequativa legale, non essendo più applicabile quella
aziendale) anche per i ratei successivi.
Essendosi la sentenza impugnata conformata ai suindicati principi, il
motivo di ricorso non può trovare accoglimento.
4. Non è, poi, accoglibile la richiesta di correzione di errore materiale
avanzata dalla ricorrente (pag. 210 del ricorso). Ed infatti gli errori
materiali eventualmente contenuti nella sentenza di appello
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(de cuius

al

già formatisi, non è suscettibile di incidere, nel caso concreto, in

posto degli eredi ovvero errori nell’indicazione del nominativo), non
sono rimediabili in sede di legittimità, ma soltanto con il procedimento
di correzione ex artt. 287 e ss. cod. proc. civ. da attivarsi presso la Corte
di merito che ha emesso la sentenza (cfr. Cass. n. 28712 del 30 dicembre
2013; Cass. n. 9968 del 12 maggio 2005; Cass. n. 4677 dell’8 maggio

5. In definitiva il ricorso va rigettato.
6. Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio non
avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2015.

1998)

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