Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10067 del 09/05/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10067 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 7663-2008 proposto da:
REGIONE LAZIO in persona del Presidente pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCANTONIO
COLONNA 37, presso lo studio dell’avvocato URICCHIO
SERGIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in
calce;
– ricorrente contro
MARINUCCI SILVIO, SRT SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 156/2007 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 07/06/2007;
Data pubblicazione: 09/05/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/02/2014 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Marinucci Silvio impugnava la cartella esattoriale
con la quale il concessionario per la riscossione
pagamento della tassa automobilistica evasa
nell’anno 1999 oltre sanzioni, interessi e spese,
eccependo la prescrizione del credito ed il vizio
di irrituale ed illegittima notifica della cartella
esattoriale per mancanza di elementi essenziali
nella relazione di notifica.
La Commissione Tributaria provinciale di Viterbo
accoglieva il ricorso e su ricorso in appello
proposto dalla Regione Lazio, la Commissione
tributaria regionale del Lazio con sentenza
nr.156/5/07 depositata in data 7/6/2007, confermava
la sentenza di primo grado e dichiarava prescritto
il credito per decorso del terzo anno successivo a
quello in cui doveva essere effettuato il
pagamento.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione la Regione Lazio con un motivo,Marinucci
Silvio non ha spiegato difese.
1
della provincia di Viterbo aveva chiesto il
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
falsa
applicazione dell’art.5 D.L. 953 del 30
dicembre 1982, in riferimento all’art. 360 comma
l n.3 cpc, in quanto il giudice di appello ha
ritenuto prescritto il credito mentre al
contrario il decorso del terzo anno successivo
si riferisce al compimento dell’annualità
interessata. Pertanto poiché la tassa dovuta si
riferisce all’anno 1999, il termine finale di
prescrizione andava a coincidere con la data del
31/12/2002.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Sul punto si è pronunciata questa Corte con Sez.
5, Sentenza n. 3048 del 08/02/2008 secondo la
quale: “La prescrizione triennale del credito
erariale avente ad oggetto il pagamento della
tassa di circolazione dei veicoli inizia a
decorrere non dalla scadenza del termine
previsto per il pagamento della tassa, ma
dall’inizio dell’anno successivo, in virtù della
previsione di cui all’art. 2 del d.l. 6 gennaio
2
Regione Lazio lamenta violazione e
1986,
n.
2
(convertito
nella
l. 7 marzo 1986, n. 60) (in applicazione di tale
principio la S.C. ha ritenuto che il suddetto
termine triennale spirasse, per un pagamento
scadente il 31 gennaio 1996, non già il 31
Infatti in tema di tassa di possesso sugli
autoveicoli, l’art. 3 del D.L. 6 gennaio 1986 n.
2, convertito nella legge 7 marzo 1986 n. 60,
che ha sostituito l’art. 5, trentunesimo comma,
del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito
con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983,
n. 53, non si è limitato a disporre, in via
generale, l’allungamento del termine
prescrizionale biennale stabilito nel testo
originario, ma ha inteso, altresì, assicurare in
ogni caso la riscossione, entro il nuovo termine
di tre anni, della tassa di circolazione dovuta
per il 1983 con applicazione retroattiva. (Sez.
1, Sentenza n. 3658 del 28/04/1997).
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso
proposto e cassata la sentenza impugnata. La
causa può essere decisa nel merito ex art. 384
cpc non richiedendo ulteriori accertamenti in
punto di fatto, con rigetto del ricorso
introduttivo.
3
gennaio 1999, ma il 31 dicembre 1999).”
ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. 3. – N.5
IdAl~ TRIDUTARLA
Ricorrono
giusti
motivi
per
compensare fra le parti le spese dei gradi del
giudizio di merito e di legittimità, stante
l’evolversi della vicenda processuale.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata
e decidendo nel merito rigetta il ricorso
introduttivo. Compensa tra le parti le spese di
giudizio dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/2/2014
Il consigliere estensore
Il
esidente
P.Q.M.