Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10067 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. un., 09/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12531-2010 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA –

CATANZARO con ordinanza n. 122/10 depositata il 2011 07/05/2010 (r.g.

n. 470/2010) nella causa tra:

COMUNE DI TORRE DI RUGGIERO;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

DITTA BRUZZESE SARDO;

– resistente non costituitosi in questa, fase –

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

GAMBARDELLA Vincenzo, il quale chiede alla Corte che venga dichiarata

la giurisdizione dei giudice ordinario.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

in data 7.10.2000, il Comune di Torre di Ruggiero conveniva innanzi al Tribunale di Catanzaro, sezione distaccata di Chiaravalle Centrale, la Ditta Bruzzese Sardo, esponendo che: con Delib. G.m. n. 101 del 1998, il Comune di Torre di Ruggiero, in persona del sindaco p.t., approvava il capitolato d’appalto e la relativa lettera d’invito alle imprese interessate di tutti i cespiti di competenza comunale;

con verbale del 29.7.1998, si dichiarava conclusa la procedura concorsuale, risultando aggiudicataria dell’incarico, la Ditta Bruzzese di Sardo Bruzzese, corrente in (OMISSIS), avente sede operativa in (OMISSIS). Alla stessa veniva conferito apposito incarico con Delib. G.m. 29 luglio 1998, n. 117;

in data 9.11.1998 l’aggiudicazione si perfezionava con la stipulazione dell’apposito contratto; in seguito, però, con nota n. 4694 del 29.12.1999 e n. 1050 del 9.3.2000, l’Ente ricorrente, avendone avuto certa contezza, contestava alla ditta in questione reiterate negligenze ed omissioni commesse nell’espletamento dell’attività di rilevazione dei cespiti comunale;

in particolare, il Comune deduceva una serie di manchevolezze nell’esecuzione del contratto, quali:

la ritardata consegna degli elenchi contenenti gli evasori dell’imposta Iciap; la tardiva consegna dello schedario anagrafico dei tributi comunali, aggiornato con le rilevazioni di competenza della ditta; la negligente e parziale esecuzione dell’incarico, compiuta attraverso modalità scorrette, quali il semplice incrocio telematico dei dati contenuti negli archivi forniti alla ditta dall’Ente, la mancanza di ulteriori accertamenti e, per giunta, l’imputazione di eventuali errori allo stesso ente, il tutto in totale dispregio delle statuizioni di capitolato e di legge; l’invio ai contribuenti di avvisi di pagamento generici, non motivati e, quindi, illegittimi;

rimasta inevasa anche la successiva diffida ad adempiere, inviata alla Ditta Bruzzese con nota n. 1232 del 2.3.2000, il ricorrente contestava alla stessa la risoluzione del contratto per inadempimento, chiedendo oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi, anche la necessaria ed urgente restituzione dell’ampio materiale consegnatole al momento del conferimento dell’incarico e relativo ai Tributi ed alle Imposte Comunali;

il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n. 450/2009, rilevava il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, con termine per la relativa riassunzione innanzi al Tar Calabria;

quest’ultimo, adito in sede di riassunzione dal Comune di Torre Ruggiero, con ordinanza depositata in data 7.5.2010, sollevava questione di giurisdizione innanzi a queste Sezioni Unite, ritenendo spettante al Giudice ordinario la giurisdizione nella controversia in esame, con riferimento a quanto statuito dalle S.U. con pronuncia n. 27169/2007, con conseguente conflitto L. n. 69 del 2009, ex art. 59, comma 3.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

queste S.U. della Cassazione, con recente sentenza 2906/2010 hanno affermato che, in tema di giurisdizione nelle controversie relative a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, la direttiva 11 dicembre 2007, n. 2007/66/Ce, recante modifica delle direttive 89/665/Cee e 92/13/Cee sul “miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso” nella materia, imponendo agli Stati membri di assicurare che un contratto risultante da un’aggiudicazione illegittima sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall’amministrazione aggiudicatrice, e prevedendo l’attuazione di principi corrispondenti a quelli di concentrazione, effettività e ragionevole durata del giusto processo disegnato negli artt. 24 e 111 Cost., consente un’interpretazione costituzionalmente, e, quindi, comunitariamente (ex art. 117 Cost.) orientata delle norme sulla giurisdizione, in virtù della quale nelle predette controversie, anche se relative ad una gara svoltasi dopo la pubblicazione della direttiva, ma prima del termine indicato per la sua trasposizione nel diritto interno (20 dicembre 2009), va riconosciuto rilievo alla connessione tra le domande di annullamento dell’aggiudicazione e di caducazione del contratto di appalto concluso a seguito dell’illegittima aggiudicazione, con la conseguente attribuzione di entrambe alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 244;

pertanto, ha affermato che in materia di controversie relative alla procedura dell’aggiudicazione degli appalti pubblici, la giurisdizione si radica innanzi al giudice amministrativo anche per la caducazione del contratto di appalto quando, però, sia stato richiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e tanto per la connessione tra le due domande (quella “demolitoria” dell’aggiudicazione e quella “indennitaria – risolutoria” del contratto), sempre che si tratti di una gara svoltasi dopo la pubblicazione della direttiva 2007/66/Ce;

nel caso in esame la gara risale a data anteriore al 1998 e non risulta sia stata impugnata la aggiudicazione (impugnazione che trascinerebbe innanzi alla giurisdizione del giudice amministrativo anche la pretesa risarcitoria);

in particolare, va rammentato che detta pronuncia a S.U. n. 2906/2010 configura, quindi, un’ulteriore evoluzione interpretativa per il mutato quadro normativo, sopra richiamato, ferme restando le due condizioni della preesistenza della aggiudicazione alla direttiva innovatrice e della impugnazione della aggiudicazione, con conseguente attrazione per connessione innanzi a quel giudice della cognizione della sorte del contratto e che, nella specie, difettano entrambe dette condizioni, poichè, come detto, il contratto in questione risale al 1998, e non è stata assolutamente impugnata l’aggiudicazione;

ne consegue che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

P.Q.M.

LA CORTE pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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