Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10066 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28110-2018 proposto da:

T.C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI,

rappresentata e difesa dagli avvocati RAFFAELLO CAPUNZO, ENRICA

GUERRIERO;

– ricorrente –

contro

C.A., B.D.M.F., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dagli avvocati MARCO GIOVANELLI, NOE’ TOME’;

– controricorrenti –

contro

D.C.M., R.L., T.C.D.,

T.C.G., T.C.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 266/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/1 1 /2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

TEDESCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Trieste, nel definire in grado d’appello la lite promossa da C.A. e B.D.M.F. nei confronti, fra gli altri, di T.C.M., accertava l’esistenza di una servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia in favore di porzione attualmente di proprietà degli attori (già appartenuta a Bo.Cu.Ma.) e a carico di porzione attualmente della sola T.C.M., avendo gli altri originari convenuti perso durante il giudizio il potere dominicale sul fondo servente.

La corte d’appello, in contrario avviso rispetto al giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda, rilevava, sulla scorta di consulenza tecnica eseguita nel grado, che l’intero complesso immobiliare, costituito da un fabbricato a più piani originariamente di proprietà di un unico soggetto, era stato poi diviso in senso verticale fra le tre figlie dell’unico proprietario, inclusa la dante causa degli attori. Secondo la corte esistevano al momento della divisione opere visibili permanenti che rilevavano la esistenza della servitù.

La corte quindi condannava la convenuta a rimuovere gli ostacoli fisici al passaggio, nonchè a consentire l’accesso dei proprietari al fondo dominante con le medesime modalità esercitate prima delle innovazioni apportate dalla stessa convenuta nel fondo servente.

Per la cassazione della sentenza T.C.M. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.

C.A. e B.D.M.F. hanno resistito con controricorso.

Gli altri soggetti cui è stato notificato il ricorso sono rimasti intimati.

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1062 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c..

La corte di merito ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia in assenza di prova che le opere predisposte dall’originario proprietario persistessero ancora al tempo della divisione.

L’errore rifletteva un uso non corretto del potere di valutazione delle prove.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1031 e 1062 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; denuncia ancora violazione e falsa applicazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

La corte ha dato poi rilievo a una clausola della divisione fra le figlie dell’originario unico proprietario del complesso, mentre tale clausola integrava previsione di stile inidonea a giustificare la costituzione della servitù.

La decisione è poi censurata nella parte in cui la corte ha riconosciuto che il diritto reale doveva prevalere rispetto all’esigenze di riservatezza del proprietario del fondo servente.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere rigettato per manifesta infondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

I motivi, da esaminare congiuntamente sono infondati.

Secondo la ricostruzione della corte di merito, condotta sulla scorta della indagine tecnica svolta nel grado, l’intero edificio era stato diviso fra le tre figlie dell’originario unico proprietario, con l’espressa menzione della salvezza “di tutti i diritti e servitù inerenti con gli ingressi e regressi soliti e sin qui praticati ed inoltre con tutti quelli che si saranno resi necessari per il fatto della presente divisione”. La corte ha proseguito nell’analisi, ponendo in luce che la situazione dei luoghi rilevava l’esistenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio del passaggio verso i locali degli attori attraverso la porzione attualmente di proprietà della convenuta (porta d’ingresso e vano scale interno) e tali da giustificare la costituzione a titolo originario del diritto ai sensi dell’art. 1062 c.c.. La corte di merito ha ancora posto in luce: a) che il transito non era “esercitabile in altro modo per il normale accesso ai locali del fondo dominane, raggiungibili dall’esterno solo con le modalità (scale mobili) di straordinaria pericolosità per l’incolumità fisica (…)”; b) che il percorso descritto dal consulente tecnico coincideva con quello usato dalle tre sorelle e loro eredi sin da quando il proprietario era unico; c) che non c’era stata alcuna immutazione dello stato dei luoghi fino agli interventi operati dalla convenuta T.C.M.: “l’indagine tecnica svolta in questo grado ha smentito la presunzione di mutamento dei luoghi tra il 1979 ed il 1999, che partiva da un indizio labile e impreciso quale una denuncia unilaterale a fini catastali e fiscali” (par. 4.4.1 della sentenza impugnata); d) che l’appellante (attuale ricorrente), nel censurare la sentenza, non si era confrontata con la situazione dei luoghi, limitandosi a invocare “la non interclusione” e a contrapporre un supposto obbligo dei condividenti di predisporre un percorso individuale, obbligo che tuttavia non trovava riscontro nel titolo, che faceva “salvi i diritti già esistenti per accedere alle singole unità divise, concetto stridente con l’obbligo (…) per ciascuna delle tre condividenti di dotarsi di autonomi accessi in esecuzione della divisione” (così testualmente la sentenza impugnata).

A tale ricostruzione la ricorrente oppone che la prova della inesistenza della condizione di asservimento era data dall’elaborato planimetrico del dicembre 1999, che non costituiva affatto indizio labile, come erroneamente ritenuto dalla corte, che non aveva inoltre tenuto conto che a “rendere indipendente il piano di proprietà degli intimati” c’era la scala esterna, che dimostrava “l’esistenza della via d’accesso alla suddetta proprietà” (pag. 9 del ricorso).

In questi termini però la ricorrente non denuncia alcuna violazione di norme di legge, ma si duole della ricostruzione in fatto operata dalla corte d’appello, opponendo a questa una ricostruzione diversa: ciò in cassazione non è consentito (Cass. n. 9234/2006).

La corte, infatti, ha tenuto conto della esistenza della scala esterna, ma ha riconosciuto che il manufatto non contraddiceva l’esistenza dei presupposti per la costituzione. Il rilievo è giuridicamente corretto, perchè la fattispecie della servitù di passaggio, sorta per destinazione, non annovera fra i suoi presupposti l’interclusione. Se esistono opere che rilevano la situazione di asservimento la servitù di passaggio sorge anche se il fondo dispone di un altro accesso: “la condizione di non interclusione di un fondo non esclude la possibilità della costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, diretta ad assicurare un ulteriore sbocco sulla strada pubblica, purchè al peso che derivi al fondo servente, faccia riscontro in favore del fondo dominante un apporto di utilitas sia pure in termini di maggiore comodità, amenità, valorizzazione produttiva” (Cass. n. 4366/1982).

In relazione alla censura con cui si lamenta che la corte avrebbe erroneamente valorizzata la clausola contenuta nella divisione (che faceva espressamente salvi ” tutti i diritti e servitù inerenti con gli ingressi e regressi soliti e sin qui praticati ed inoltre con tutti quelli che si saranno res necessari per il fatto della presente divisione”), la stessa non coglie la ratio decidendi: la corte non ha collegato a tale clausola la nascita della servitù, avendo accertato la costituzione del diritto non per convenzione, ma a titolo originario per effetto della divisione. La previsione contrattuale deve intendersi utilizzata dalla corte per negare che, in sede di divisione, gli interessati avessero manifestato una volontà contraria alla nascita della servitù. Si ricorda che ex art. 1062 c.c. la servitù per destinazione sorge ope legis, ma il proprietario può impedire che sorga (Cass. n. 4872/2018; n. 13534/2011). Il relativo apprezzamento non rileva perciò alcun errore nell’applicazione della norma ed è perciò incensurabile in questa sede.

Una volta accertata la esistenza della servitù a carico del fondo della convenuta, la corte ha poi riconosciuto che l’esercizio del diritto reale sulla cosa altrui non poteva trovare ostacolo nelle esigenze di riservatezza della proprietaria del fondo servente, la quale, nell’adibire la porzione asservita “all’uso di focolare domestico, doveva preoccuparsi di trovare una soluzione idonea a contemperare le opposte esigenze, non farsi egoisticamente ragione da sola, sopprimendo di fatto il diritto altrui senza alcun corrispettivo”.

Anche in questo caso il ragionamento della corte non rivela errori logici e giuridici. E’ ovvio infatti che il titolare del fondo servente, il quale abbia apportata alla cosa modifiche non compatibili con lo stato di servizio, non possa impedire l’esercizio del diritto altrui accampando esigenze di riservatezza derivanti dall’illegittimo assetto da lui stesso dato al fondo servente.

Il ricorso, pertanto, va rigettato con addebito di spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA