Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10066 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati TUCCI MARIA, TUCCI GIUSEPPE con

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA in persona dei suoi legali rappresentanti

pro tempore Ing. B.L. e Rag. C.M.

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI 28, presso lo studio dell’avvocato BAIOCCHI ATTILIO, che

la rappresenta e difende con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74 75/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, Nona

Sezione Civile, emessa il 28/07/2006; depositata il 04/07/2005;

R.G.N. 36153/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

uditi gli Avvocati TUCCI MARIA e TUCCI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato ERCOLE EMANUELA (per delega Avvocato BAIOCCHI

ATTILIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 71414/2002 del 28.11.2002 il Giudice di Pace di Napoli dichiarava improponibile la domanda di risarcimento proposta dall’attore V.G. nei confronti di impresa assicuratrice per i danni che asseriva di aver subito a seguito di un incidente stradale; rigettava la domanda di danni della convenuta; dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Riteneva in particolare il Giudice che le numerose raccomandate inviate ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 22, non avevano avuto il contenuto minimo voluto dal legislatore per integrare una valida messa in mora e quindi per rendere proponibile la domanda dopo il decorso del periodo di legge.

Il V. proponeva appello avverso la predetta sentenza assumendone la erroneità laddove la domanda veniva dichiarata improponibile L. n. 990 del 1969, ex art. 22, ed adducendo la erronea interpretazione dei mezzi di prova.

Si costituiva la Generali Assicurazioni S.p.A., chiedendo il rigetto dell’appello.

Il Giudice di secondo grado riteneva la domanda proponibile perchè l’attore aveva indicato ogni elemento idoneo a fondare la sua richiesta di risarcimento del danno. Nel merito riteneva però prescritta la relativa azione perchè dalla data dell’ultima raccomandata (1.3.1996) alla notifica dell’atto di citazione (11.2.1999) era trascorso un lasso di tempo superiore a due anni. In conclusione il secondo Giudice riteneva la domanda proponibile ma prescritta.

Proponeva ricorso per cassazione V.G..

Resisteva con controricorso la Assicurazioni generali s.p.a. la difesa del ricorrente ha presentato note scritte di replica alle conclusioni del P.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi del ricorso parte ricorrente denuncia: 1) “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione violazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5” 2) “Falsa applicazione dell’art. 2947 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3”.

Con il primo motivo si sostiene che nella sentenza del Giudice di Pace sono riportate tutte le raccomandate che hanno interrotto la prescrizione del diritto, tanto che la difesa della Generali Assicurazioni in secondo grado avrebbe abbandonato la relativa eccezione.

Il motivo non è autosuffidente perchè non riporta gli estremi delle raccomandate alle quali fa riferimento ed in particolare le relative date; nè indica in quale atto del giudizio di appello la compagnia assicuratrice avrebbe abbandonato la relativa eccezione.

Condivisibile è per contro il ragionamento della Corte d’Appello secondo la quale, essendo nel caso la prescrizione disciplinata dall’art. 2947 c.c., comma 2, dalla ultima raccomandata R.R. dell’1.3.1996 è decorso un tempo superiore a due anni, senza che nessun atto interruttivo sia stato posto in essere.

Per le ragioni esposte il motivo deve essere disatteso.

Con il secondo motivo sostiene parte ricorrente che la sentenza di secondo grado è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti del giudizio in quanto “risultano depositate le messe in mora inviate alla compagnia Generali FGVS nei termini inferiori a 24 mesi”.

Il motivo deve essere dichiarato inammissibile. Esso infatti, al di là della sua intitolazione come ” violazione di legge”, denuncia in realtà un tipico vizio revocatorio (art. 395 c.p.c., n. 4 – cfr. SU n. 6082/1992).

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche di recente confermata, i vizi revocatori non possono essere denunciati nel giudizio di cassazione nè, tantomeno, in quello di rinvio; ne consegue che l’errore di fatto o il dolo della parte, asseritamente tali da viziare la sentenza, potranno essere fatti valere, sussistendone i presupposti, solo con lo strumento della revocazione (Cass., 1.2.2008. n. 2463).

L’eventuale erronea decisione del giudice del merito sulla domanda di revocazione è, a sua volta impugnabile (art. 403 c.p.c., comma 2), – ma non tale certo – come sembra postulare il ricorrente nelle note d’udienza) a rendere errore di diritto un errore revocatorio (e viceversa).

In conclusione, le ragioni esposte comportano il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del processo di Cassazione che liquida in complessivi Euro 2,200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA