Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10066 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 23/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2127-2016 proposto da:

ITALBLOCK S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO

BATTISTUTTA;

– ricorrente –

contro

G.E., G.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

PASUBIO 2, presso lo studio dell’avvocato MARCO MERLINI che li

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

GIANLUIGI BINCOLETTO;

– controricorrenti –

e contro

GA.ER., elettivamente domiciliato in Roma VIA ANGELO EMO 106,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO CHIAPPAREIA che lo rappresenta

e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ANTONIO MACCARI;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ITALIA S.P.A., Z.G.,

M.G.R.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2928/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.G., G.E., Ga.Er. e G.P., in proprio ed anche per i minori G.S., G.I. e G.A., convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Treviso (OMISSIS) s.r.l., M.G.R. e Assicurazioni Generali s.p.a. chiedendo il risarcimento del danno conseguente al decesso di ga.am. a seguito di sinistro stradale. Espose la parte attrice che il ga.am., alla guida del proprio veicolo, era stato investito dall’autocarro di proprietà della (OMISSIS) s.r.l. e condotto da M.G.R., il quale aveva effettuato la manovra di svolta a sinistra per immettersi in accesso privato,omettendo di dare la precedenza al veicolo proveniente dalla direzione opposta. Si costituirono i convenuti chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale adito, ritenuto il concorso di colpa del M.G.R. nella misura di 2/3 e del ga.am. per il restante terzo, condannò i convenuti in solido al pagamento della somma di Euro 231.000,00. Avverso detta sentenza propose appello (OMISSIS) s.r.l.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 30 dicembre 2014 la Corte d’appello di Venezia rigettò l’appello, con condanna dell’appellante alle spese. Osservò la corte territoriale che inammissibile era la richiesta istruttoria dell’appellante tesa a dimostrare che il ga.am. era in stato di alterazione etilica, trattandosi di circostanza ininfluente perchè risultava comunque dagli atti la velocità eccessiva tenuta dal medesimo ga.am. quale concausa del sinistro, e che fattore causale prevalente era la manovra effettuata dall’autocarro, il quale non aveva concesso la precedenza ed occupato la gran parte della corsia di marcia riservata ai veicoli con diritto di precedenza. Aggiunse che il giudice aveva applicato le tabelle al tempo utilizzate dal Tribunale, con l’adeguata personalizzazione, e, circa la domanda di regresso proposta da (OMISSIS) nei confronti del M.G.R., che il motivo di appello andava disatteso avendo il Tribunale statuito che ciascuno doveva tenere indenne l’altro per il 50%.

Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) s.r.l. sulla base di quattro motivi e resistono con due distinti controricorsi G.E. e G.P. da una parte e Ga.Er. dall’altra. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia illogicità della motivazione e violazione dell’art. 2054 c.c.. Lamenta la ricorrente che l’istanza istruttoria di esibizione della cartella clinica relativa all’esame autoptico per provare lo stato di alterazione etilica era stata disattesa con argomentazione scorretta dal punto di vista logico, avendo fatto discendere dalla detta alterazione solo l’eccesso di velocità e non le altre conseguenze. Il motivo è inammissibile. Nella censura si collega l’istanza istruttoria alla rilevanza del fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Sul punto va rammentato che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053). Il fatto storico alla base dell’istanza istruttoria, e cioè lo stato di alterazione etilica, è stato preso in considerazione dal giudice.

La censura è tuttavia leggibile anche in termini di erronea applicazione del criterio di ammissibilità delle prove richieste rappresentato dal criterio della rilevanza ai fini del decidere. Sotto questo aspetto, in violazione del canone dell’autosufficienza, la ricorrente omette di indicare quale fosse stato il tenore dell’appello sulla questione dell’omessa ammissione delle prove, e non consente quindi di valutare se la risposta data dal giudice dell’appello riguardo all’ininfluenza dello stato di alterazione etilica ai fini della corresponsabilità in ragione dell’accertato eccesso di velocità sia stata sufficiente. Ed invero lamentare la rilevanza della circostanza ai fini dell’incidenza sulla dinamica del sinistro era profilo che andava dedotto in appello nelle forme previste dall’art. 342 c.p.c..

Con il secondo motivo si denuncia illogicità della motivazione e violazione degli artt. 145 e 154 C.d.S., art. 2054 c.c.. Osserva la ricorrente che è da escludere che il M.G.R. abbia omesso di dare la precedenza e che era stato il ga.am. a non avvedersi della presenza dell’autocarro, sicchè al più doveva riconoscersi un pari responsabilità. Il motivo è inammissibile. Va premesso che nel motivo si evocano risultanze istruttorie e CTU senza rispettare la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. In via di ulteriore profilo di inammissibilità va rammentato che in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, se non nei termini del vizio motivazionale (fra le tante Cass. 25 gennaio 2012, n. 1028). Sotto il profilo del vizio motivazionale non risulta denunciato l’omesso esame di fatto storico decisivo e controverso, ma solo una illogicità della motivazione, non più coerente con la nuova disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (e peraltro in modo difforme dalle direttive ermeneutiche fornite dalle sezioni unite di questa Corte – Cass. nn. 8053 e 19881 del 2014).

Con il terzo motivo si denuncia illogicità della motivazione e violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c.. Lamenta la ricorrente che il giudice di prime cure ha applicato le tabelle senza alcuna forma di personalizzazione e che il danno esistenziale da perdita del congiunto non è in re ipsa (del resto non era stata fornita alcuna prova del danno morale). Il motivo è inammissibile. Non risultano rispettati i requisiti di specificità e completezza del motivo di ricorso (Cass. n. 4741 del 2005). La critica della sentenza è infatti affetta da genericità, oltre che da mancata indicazione del vizio rilevante (violazione di legge o vizio motivazionale), limitandosi la parte per un verso a denunciare la generica carenza di personalizzazione nell’applicazione delle tabelle, per l’altro la carenza di prova del danno.

Con il quarto motivo lamenta la ricorrente che era stata disposta la condanna alle spese in favore di M.G.R., laddove invece andava disposta la compensazione, stante il rapporto di corresponsabilità di ItalblocK e M.G.R.. Il motivo è inammissibile, posto che, lamentandosi un’omessa compensazione non per l’esistenza di una reciproca soccombenza ma sotto il profilo dei giusti motivi, secondo l’art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile ratione temporis, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite. Esso difetta inoltre dell’indicazione delle norme di diritto su cui si fonda.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno rifuse in modo distinto per ciascuno dei due controricorsi, stante la costituzione di due difensori. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore sia di G.E. e G.P. che di Ga.Er. che liquida in Euro 3.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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