Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10066 del 09/05/2014


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 10066 Anno 2014
Presidente: DI BLASI ANTONINO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27377-2008 proposto da:
AGENZIA DEL TERRITORIO in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SVILUPPO ITALIA SPA;
– intimato –

Nonché da:
SVILUPPO ITALIA SPA ora AG. NAZIONALE PER L’ATTRAZ.
INVEST. E SVIL. PER L’IMPRESA SPA, in persona
dell’Amministratore Delegato, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA MAROCCO 18, presso lo studio

Data pubblicazione: 09/05/2014

dell’avvocato TRIVOLI ALESSANDRO, che lo rappresenta
e difende giusta delega in calce;
– controricorrente incidentale contro

AGENZIA DEL TERRITORIO;

avverso la sentenza n. 36/2007 della COMM.TRIB.REG.
di CAMPOBASSO, depositata il 26/09/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/03/2014 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il controricorrente l’Avvocato PASQUALI
delega Avvocato TRIVOLI che ha chiesto il rigetto del
ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso principale.

– intimato –

Premesso in fatto
Con due avvisi di liquidazione notificati alla Sviluppo Italia S.p.A. 1’8 e il 12

R.G.N.
27377/2008

maggio 2004 l’Agenzia del Territorio di Campobasso revocava, per carenza
dell’elemento soggettivo, i benefici fiscali di cui all’art. 15 del D.P.R. n.
601/1973, già concessi, per le formalità di cancellazione di ipoteca e

2003, provvedendo a recuperare l’imposta ipotecaria proporzionale nella
misura prevista dall’art. 6 della Tariffa allegata al D. Lgs. n. 347/1990.
La società impugnava gli avvisi di liquidazione dinanzi alla CTP di
Campobasso, sostenendo di avere diritto al regime agevolato, quale
intermediario fmanziario inserito nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.
Lgs. n. 385/1993, che effettua le operazioni descritte nell’art. 47 dello stesso
decreto.
La CTP accoglieva il ricorso, e, a seguito dell’appello proposto dall’Ufficio
dinanzi alla CTR del Molise, quest’ultima, con sentenza n. 36/04/07
depositata il 26 settembre 2007, rigettava l’appello, confermando la sentenza
impugnata.
Avverso la succitata pronuncia l’Agenzia del Territorio ha proposto ricorso
per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’Impresa S.p.A. (prima denominata Sviluppo
Italia S.p.A.), ricorrendo anche avverso la sentenza medesima in via
incidentale condizionata.
L’Agenzia Nazionale (ex Sviluppo Italia) ha depositato memoria ex art. 378
c.p.c., con la quale ha eccepito il giudicato esterno in forza della sentenza di

privilegio speciale afferenti l’atto per notar Giuliani di Roma del 30 settembre

questa Corte n. 5845 dell’ 11 marzo 2011, resa in altro analogo giudizio tra
Agenzia del Territorio e Sviluppo Italia.
Osserva in diritto
Va premesso che l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla
controricorrente è manifestamente infondata.

pronuncia innanzi richiamata è stata originata dall’impugnazione proposta
dall’allora Sviluppo Italia contro avviso di liquidazione e revoca di benefici
fiscali (esenzione dal pagamento d’imposta ipotecaria proporzionale emesso
dall’Ufficio Provinciale di Siena in riferimento a contratti di finanziamento
stipulato il 13.6.2001 tra Sviluppo Italia ed un terzo).
Non v’è dunque identità di petitum e di causa petendi, ed è evidente che non
possa invocarsi il giudicato esterno sulla questione di diritto (identica) come
decisa nel precedente giudizio, ma avente ad oggetto rapporto giuridico
diverso.
Ciò premesso, l’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate) con l’unico
motivo posto a fondamento del ricorso introduttivo per cassazione avverso
l’impugnata sentenza n. 36/04/07 della CTR del Molise ha dedotto la
violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n.601/1973, dell’art. 12
delle disposizioni preliminari al codice civile e del loro combinato disposto,

ex art. 360 1° comma n. 3 c.p.c., affermando che, mentre nessuna
contestazione ricorre, per il riconoscimento dell’esenzione di cui al succitato
art. 15 del D.P.R. n. 60171973, in punto di sussistenza del requisito oggettivo,
consistente nell’erogazione di un finanziamento a medio — lungo termine, dal
punto di vista soggettivo, la società finanziatrice non è un’azienda o un
istituto di credito, ma un mero intermediario finanziario, di modo che il
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Se pure vi è identità di parti, la controversia già decisa da questa Corte con la

regime fiscale di esenzione non può esserle riconosciuto, tenuto conto della
natura eccezionale da riconoscere alle norme in tema di agevolazioni.
Secondo l’art. 366 bis c.p.c. ancora applicabile, ratione temporis, alla presente
controversia, formula quindi il conclusivo quesito di diritto, chiedendo che la
Corte dica “che in virtù della formulazione letterale dell’art. 15 D.P.R. n.

nell’art. 12 delle disp. preL al c. c., il regime agevolato ed il beneficio fiscale
nello stesso previsti, spettano dal punto di vista soggettivo solo alle aziende
ed istituti di credito (e le loro sezioni e/o gestioni speciali) e cioè ad enti
istituzionalmente preposti all’esercizio del credito, ovvero, alla raccolta e
all’erogazione del risparmio tra il pubblico, ma non agli intermediari
finanziari, iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del T.U.B. , quale è la società
Sviluppo Italia S.p.A.”.
L’art. 19 10 comma del D.P.R. n. 601/1973 stabilisce che “ferme restando le

agevolazioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, i finanziamenti effettuati con
fondi somministrati o conferiti dallo Stato o dalle regioni o gestiti per conto
degli stessi non concorrono a formare la base imponibile dell’imposta
sostitutiva”, cioè dell’imposta, che a norma dell’art. 17, sostituisce le imposte
di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e le tasse sulle concessioni
governative in relazione alle operazioni di credito individuate dagli articooli
15 e 16.
Orbene la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte in materia,
che trova già le sue pronunce più risalenti in Cass. civ. sez. I 28 novembre
1984, n. 6183 e Cass. civ. sez. I 23 maggio 1986, n. 3454, ribadita la necessità
della sussistenza di entrambi i succitati presupposti, oggettivo e soggettivo
per la fruizione delle agevolazioni tributarie per il credito a medio e lungo
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601/73 e di una sua lettura conforme al canone ermeneutico contenuto

termine, previste dall’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973, con riferimento al
requisito soggettivo ha escluso che le agevolazioni previste dalla citata norma
siano applicabili ad operazioni poste in essere da intermediari finanziari, che,
in quanto iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993,
relativo ai soggetti abilitati al solo esercizio delle funzioni di cui al precedente

Tale indirizzo, riaffermato da questa sezione con le pronunce 9 marzo 2011,
n. 5570, 20 aprile 2012, n. 6234 (ord.), 22 febbraio 2012, n. 2605 (ord.) e, da
ultimo, con la sentenza n. 5697/14 pubblicata il 12 marzo 2014, conforme alla
lettera della disposizione agevolatrice, che accorda il trattamento privilegiato
alle operazioni effettuate da “aziende e istituti di credito o loro sezioni o
gestioni che esercitano in conformità a disposizioni legislative, statutarie o
amministrative il credito a medio e lungo termine”, è fondato sul tradizionale
principio secondo cui le norme agevolative sono eccezionali e, pertanto, di
stretta interpretazione.
Mentre non è desumibile dalla decisione più recente e dalle ordinanze del
2012 il dato relativo all’epoca di stipula del contratto di finanziamento (se
anteriore o successivo alla modifica degli artt. 47 e 107 del D. Lgs. n.
385/1993 ad opera del D. lgs. n. 342/1999) dalla precedente pronuncia, la n.
5570/11, si evince che la modifica delle citata norme del TUB è stata ritenuta
ininfluente ai fini del mutamento dell’indirizzo giurisprudenziale espresso da
questa Corte in materia.
Diversamente, la pressoché coeva Cass. civ. sez. V 11 marzo 2011, n. 5845 che, come si è innanzi precisato, ha deciso analogo contenzioso tra Sviluppo
Italia S.p.A. (ora Agenzia Nazionale) ed Agenzia del Territorio (ora Agenzia
delle Entrate) – ha ritenuto non condivisibile l’argomento fondato sulla mera
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art. 106, non esercitano la funzione creditizia.

interpretazione letterale dell’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973,

«in

considerazione sia del dato storico evolutivo della nozione di “azienda ed
istituto di credito” alla stregua del quale va individuato il significato della
norma (interpretazione adeguatrice), sia della ratio legis e del contesto nel
quale è chiamata ad operare la norma agevolatrice, che impongono in ogni

norma entrambi logicamente possibili, la scelta del significato normativo che
non si ponga in contrasto con i principi e gli interessi tutelati dalla Carta
fondamentale».
Dopo avere ripercorso l’evoluzione del quadro normativo in materia ed alla
stregua di quanto disposto dagli artt. 107 7° comma e 47 1° coma del TU,
quali modificati rispettivamente dall’art. 21 1° comma e 9 del D. Lgs. 4
agosto 1999, n. 342 nelle formulazioni applicabili, ratione temporis, al
presente giudizio, detta pronuncia – dato atto della piena equiparazione tra
banche ed intermediari fmanziari, iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 107
1° comma del TUB, e rilevato che nella specie l’erogazione di fmanziamenti
agevolati contemplata dall’art. 47 1° comma del TUB è attività
oggettivamente sovrapponibile a quella di “concessione di finanziamenti sotto

qualsiasi forma” riservata ad intermediari finanziari iscritti nell’apposito
elenco di cui all’art. 107 del TUB — è pervenuta all’affermazione che se
l’ordinamento del settore bancario vigente al tempo dell’entrata in vigore del
D.P.R. n. 601/1973, giustificava l’individuazione, nella norma fiscale
agevolatrice, delle “aziende, istituti di credito e loro sezioni o gestioni” quali
enti erogatori del credito a medio e lungo termine (in quanto unici soggetti a
quel tempo abilitati all’esercizio di tale attività), successivamente alla riforma
del sistema bancario attuata con il D. Lgs. n. 385/1993, tale limitazione non
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caso e prioritariamente, nel caso di due antitetici contenuti prescrittivi della

corrisponde più alla mutata realtà giuridica, avuto riguardo all’intervenuta
soppressione degli istituiti di credito ed all’emersione, accanto alla banca di
altri soggetti, enti d’intermediazione finanziaria, autoriz72ti allo svolgimento
della medesima attività di finanziamento.
Ha quindi concluso la sentenza in esame che il riconoscimento dell’esenzione

medio e lungo termine poste in essere anche dagli intermediari finanziari
iscritti nello speciale elenco tenuto presso la Banca d’Italia (quale è la
controricorrente) che esercitino, in conformità a disposizioni legislative,
statutarie o amministrative, l’attività di erogazione di finanziamenti o di
prestazioni di servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, non si pone
in contrasto con il canone di cui all’art. 12 delle disp. prel. al c.c, essendo il
frutto d’interpretazione logico — adeguatrice, alla quale non è di ostacolo la
natura di

lex specialis tradizionalmente riconosciuta in dottrina e

giurisprudenza alle norme che derogano al principio di correlazione
dell’imposizione fiscale alla capacità contributiva.
Il contrasto di giurisprudenza così generatosi — con specifico riferimento
all’incidenza o meno delle modifiche normative innanzi citate di cui al TUB
sull’interpretazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 — con la conseguenza
che, nella controversia in esame, l’eventuale mera adesione al prevalente
orientamento espresso ed ancora in epoca recentissima ribadito dalla
giurisprudenza di questa sezione (cfr. la già citata Cass. n. 5697/14),
porterebbe a decidere tra le stesse parti in modo opposto l’identica questione
di diritto, induce il collegio a rimettere gli atti del giudizio al Primo Presidente
perché valuti l’opportunità d’investire le Sezioni unite di questa Corte ai sensi
dell’art. 3742° comma (prima parte) c.p.c.
8

prevista dall’art. 15 del D.P.R. n. 601/1973 alle operazioni di finanziamento a

’SENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEL D.P.R. 26/411986
N. 131 TA13.
B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA
P. Q .M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di

assegnare il ricorso alle Sezioni unite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 marzo 2014 (a seguito

di riconvocazione).

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