Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10066 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. un., 09/05/2011, (ud. 08/02/2011, dep. 09/05/2011), n.10066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Primo presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI S, presso lo studio dell’avvocato MANZI LUIGI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GRECO GUIDO,

MUSCARDINI MANUELA, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

VITE 7, presso lo studio dell’avvocato MASINI MARIA STEFANIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati NESPOR STEFANO, DE

CESARIS ADA LUCIA, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del Rettore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

COMMISSIONE GIUDICATRICE della procedura di valutazione comparativa,

A.B., MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA;

– intimati –

avverso la decisione n. 4960/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 18/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

uditi gli avvocati Federica MANZI per delega dell’avvocato Luigi

Manzi, Anna MATTIOLI per delega dell’avvocato Maria Stefania Masini,

Daniela GIACOBBE dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona dei Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

o rigetto del ricorso principale ed incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con D.R. 4 ottobre 2004, n. 2279 veniva indetto un bando di concorso per la valutazione comparativa per un posto di professore ordinario per il settore scientifico – disciplinare Med/18 – Chirurgia Generale.

All’esito di detta procedura di valutazione comparativa veniva dichiarato vincitore del concorso il Prof. A. ed idoneo, quale secondo classificato, il Prof. C.A. che precedeva in graduatoria l’altra candidata, Prof.ssa L. B., classificatasi terza.

Avverso il Decreto Rettorale di nomina proponeva però ricorso al Tar Lombardia la B., la quale contestava l’idoneità assegnata al secondo in graduatoria, ossia il C.A., deducendo l’illegittimità del giudizio, a quest’ultimo più favorevole, formulato dalla Commissione in sede di valutazione comparativa tra il docente da ultimo citato e l’originaria ricorrente. Si costituivano in giudizio sia l’Università degli Studi di Milano, sia il vincitore, sia il controinteressato, C. A..

Estromesso dal giudizio l’ A., la causa veniva decisa dal Tar con sentenza n. 2346/2007, con cui il giudice di primo grado annullava solo in parte la procedura di valutazione, per non essere stata effettuata la valutazione comparativa tra i candidati C.A. e B.. Restavano invece confermati sia la nomina del vincitore A., sia le fasi precedenti la valutazione comparativa, con specifico riguardo ai giudizi individuali e collegiali resi sui candidati. Il parziale annullamento della procedura veniva quindi disposte dal Tar al fine di ordinare la ripetizione della sola fase finale della valutazione comparativa tra B. e C.A.. In esecuzione del dispositivo, l’Ateneo indiceva una seconda procedura di valutazione comparativa all’esito della quale la Commissione confermava l’idoneità del candidato C.A. rinviando per le motivazioni alle risultanze dei giudizi collegiali ed individuali e ai criteri selettivi individuati nel bando, con specifico riguardo alla maggiore congruità del profilo del candidato C.A. con il settore scientifico disciplinare in cui era stata bandita la procedura. Avverso tale rinnovata procedura, la B. avviava un nuovo giudizio (il secondo) dinanzi al Tar Lombardia per impugnarne l’esito della seconda valutazione comparativa. Resistevano in giudizio sia l’Università degli Studi di Milano che il controinteressato, il C.A.. Il Tar Lombardia, con sent. n. 1795/2008, accoglieva il ricorso e per l’effetto annullava lo stesso giudizio finale della Commissione, ritenendolo viziato con riferimento all’ordine di priorità assegnato ai criteri selettivi di valutazione; secondo il giudice di prime cure, infatti, la Commissione non aveva conferito “prevalenza al criterio dell’attività scientifica dei candidati (all’apparenza più favorevoli alla B.) rispetto a quello relativo all’attività didattica ed assistenziale”, ciò, sulla base della considerazione che i parametri individuati nel bando di concorso erano quelli fissati dal D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4 essendo questi ultimi tutti attinenti al profilo scientifico del candidato.

Sia la prima, che la seconda sentenza del Tar Lombardia venivano impugnate con autonomi appelli innanzi al Consiglio di Stato.

I due giudizi, riuniti, sono stati decisi ad agosto 2009 con le due sentenze Consiglio di Stato, sez. 6^, n. 4957/2009 e n. 4960/2009.

In particolare, con la seconda sentenza d’appello, la n. 4960/2009, il Consiglio di Stato ha confermato la seconda sentenza del Tar rigettando l’appello sul presupposto che:

il vaglio compiuto dei giudici sulle scelte della Commissione rientrasse nell’esercizio del sindacato di legittimità e non di merito;

non vi sarebbe stata violazione del principio del ne bis in idem rispetto al precedente giudizio allorchè nel primo era in contestazione l’assenza del momento di valutazione mentre nel secondo si discute dell’applicazione dei criteri di selezione;

era legittima la scelta del Tar di individuare la prevalenza di un criterio selettivo rispetto ad un altro;

parimenti è legittimo che il Tar faccia assumere una valenza positiva invece che negativa al giudizio sulla settorialità dell’attività della B..

Nelle more, dovendo darsi esecuzione al secondo dispositivo di primo grado che aveva sancito il criterio della prevalenza dell’attività scientifica sugli altri criteri, è stata espletata una terza valutazione comparativa.

All’esito, pur avendo riguardo principalmente all’attività scientifica dei candidati in ottemperanza al giudicato, ritenendo quella della B., seppur ottima, troppo settoriale rispetto alla varietà proposta dal profilo dell’altro candidato, la Commissione riconfermava l’idoneità del C.A., tenendo in specifica considerazione il criterio di apprezzamento dell’attività scientifica dei candidati individuato al D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4, comma 2, lett. e).

Ciò posto, la B. proponeva un nuovo ricorso dinanzi al Tar Lombardia e il giudizio veniva definito con sentenza alla stessa sfavorevole n. 5680/2009, già impugnata innanzi al Consiglio di Stato.

Avverso la sentenza n. 4960/2009, il C.A. ricorre, in via principale, per cassazione con due motivi; resistono con controricorso la B. e l’Università di Milano, che a sua volta propone ricorso incidentale con un unico articolato motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale C.A.:

con il primo motivo si deduce: “eccesso di potere giurisdizionale, per violazione dei c.d. limiti esterni della giurisdizione amministrativa, con riferimento all’accoglimento del ricorso di primo grado, in relazione all’art. 111 Cost., comma 8, all’art. 360 c.p.c., n. 1 e all’art. 362 c.p.c. e al R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48 (si afferma in particolare che le pronunce dei Giudici amministrativi hanno palesemente sovvertito l’esito del concorso)”;

con il secondo motivo si deduce: “eccesso di potere giurisdizionale, per violazione dei c.d. limiti esterni della giurisdizione amministrativa, in relazione all’art. 111 Cost., comma 8, all’art. 360 c.p.c., n. 1 e all’art. 362 c.p.c. e al R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48 (si afferma in particolare che ancor più evidente e grave è lo sconfinamento del G.a. nel merito delle valutazioni rimesse alla Commissione concorsuale, per quanto riguarda la presunta direzione da parte della B. di “un’unità operativa complessa”).

Ricorso incidentale Università degli Studi:

dopo aver affermato l’ammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost., comma 8, alla L. n. 1034 del 1971, art. 36 avverso la decisione del Consiglio di Stato in esame “in quanto affetta da vizio per superamento dei limiti esterni della giurisdizione del Giudice amministrativo, per invasione della sfera di attribuzione della pubblica amministrazione”, si deduce violazione di detti limiti esterni della giurisdizione amministrativa per erronea applicazione del D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4, commi 2, 3 e 4.

In particolare si afferma che con la decisione impugnata il Consiglio di Stato “ha compiuto un sindacato di merito in una materia in cui è attribuita giurisdizione al Giudice amministrativo limitatamente al sindacato di legittimità degli atti amministrativi”.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. Entrambi detti ricorsi sono inammissibili.

Quanto al ricorso principale si osserva: non sussiste il detto superamento dei limiti di giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto il Consiglio di Stato, con motivazione logica, sufficiente e rientrante in detti limiti esterni, dopo aver premesso che “le valutazioni della commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professione universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono volendo utilizzare altra terminologia valutazioni tecniche. A prescindere dalla terminologia prescelta, è oggi pacifico che si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo, sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Infatti, tramontata l’equazione discrezionalità tecnica, merito insindacabile a partire dalla sentenza n. 601/99 della 4^ sezione del Consiglio di Stato, il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ei procedimento applicativo”, ha sostenuto che “tali considerazioni sono idonee a confermare sul punto l’impugnata sentenza, non avendo la Commissione fornito adeguati elementi per giustificare il giudizio di prevalenza del candidato C.A.; nè tale prevalenza può essere fatta derivare dall’elemento richiamato dall’appellante e dalla Commissione dell’assenza di titolarità in capo all’appellata dell’insegnamento di Chirurgia generale, trattandosi di elemento relativo all’attività didattica, in relazione alla quale già era emersa una prevalenza del C.A., risultata non decisiva in ragione della prevalenza nei giudizi collegiali della B. per l’attività di ricerca”.

Tali statuizioni non sono censurabili in quanto risultano in linea con quanto affermato già da questa Corte a Sezioni Unite (n. 14893/2010), secondo cui le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo, senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione. E ciò anche, sia con riferimento al travisamento del fatto sia riguardo ad un grave difetto di motivazione, ipotesi entrambe ricorrenti nella fattispecie in esame.

Le argomentazioni svolte in ordine alla insussistenza nel caso di specie della violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa conducono alla declaratoria di inammissibilità anche del ricorso incidentale, con riferimento alla relativa censura.

Si compensano le spese della presente fase tra i ricorrenti in virtù del principio della reciproca soccombenza, con condanna del C.A. alla rifusione delle spese della presente fase in favore della B. che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE preliminarmente riuniti i ricorsi, pronunciando a Sezioni Unite, li dichiara inammissibili e compensa le spese tra i ricorrenti, con condanna del C.A. al pagamento delle spese della presente fase in favore della B. che si liquidano in complessivi Euro 5.400,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

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