Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10065 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – rel. Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FOGLIANO 35, presso lo studio dell’avvocato LUCARINI LUCIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROMANO ANTONIO con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LLOYD O LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI SPA in persona del Legale

rappresentante Dott. C.E.T. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. SALVIUCCI 1, presso lo

studio dell’avvocato GENTILE RUGGERO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATI SABATO con studio in 84083 CASTEL S. GIORGIO

(SA) Via L. Guerrasio, 35/A con delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 295/2005 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE,

depositata il 17/03/2005; R.G.N. 1855/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- A.F. ricorre per cassazione, affidandosi ad un unico motivo (“violazione o falsa applicazione di norme di diritto” e “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione”) avverso la sentenza n. 295/05 del tribunale di Nocera Inferiore che, in totale riforma della sentenza del locale giudice di pace, ne ha respinto la domanda risarcitoria pronunciata nei confronti di M.P. e del Lloyd Adriatico s.p.a., concludendo che le lesioni patite dall’attore si erano verificate per cause diverse da quelle prospettate in atto di citazione (mancato rispetto da parte del M. di un segnale di Stop e successivo scontro tra la vettura del medesimo ed il ciclomotore sul quale viaggiava l’ A.).

Al ricorso resiste con controricorso la sola società assicuratrice.

2.- Il ricorso è infondato.

Il tribunale ha dato adeguato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che l’incidente non si fosse verificato come prospettato in atto di citazione, conferendo rilievo:

a) al primo referto del pronto soccorso, nel quale la causa del sinistro era stata indicata dalla vittima come “caduta da un ciclomotore”, rilevando che se l’incidente fosse stato provocato da uno scontro – come poi sostenuto in atto di citazione – l’ A. non avrebbe avuto remore a dichiararlo;

b) al fatto che in giudizio l’ A. aveva affermato di essere svenuto dopo il fatto e di essere rinvenuto in ospedale, mentre un teste aveva dichiarato che, a seguito dell’incidente, l’infortunato si lamentava del dolore ad un braccio e ad un gamba;

c) alle divergenze tra le affermazioni del M. e di due testi sulle modalità di accompagnamento dell’ A. in ospedale dopo il fatto.

Si tratta, all’evidenza, di apprezzamento delle risultanze probatorie, effettuato con adeguata motivazione dal giudice del merito e non suscettibile di essere reiterato in sede di legittimità.

3.- Il ricorso è respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 2000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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