Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10065 del 21/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANDO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA G. Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26912-2015 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CRISTIANO

LICENZIATI;

– ricorrente –

contro

UNIPLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI MONTE VERDE 163, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO MARCELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LUCA FABRIZIO;

– controricorrente –

e contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3751/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.R., rappresentato dai suoi genitori in quanto all’epoca minorenne, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, M.R. e la Fondiaria s.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni da lui patiti a causa dell’investimento da parte della vettura condotta dal M.R., mentre stava attraversando a piedi una strada di (OMISSIS).

Si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo il rigetto della domanda.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale riconobbe la responsabilità esclusiva del M.R. e condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni, liquidati in complessivi Euro 22.356,15, oltre interessi, nonchè al pagamento delle spese di giudizio.

2. La pronuncia è stata impugnata da M.R., frattanto divenuto maggiorenne, e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 settembre 2014, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado in favore della società di assicurazione.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli ricorre M.R. con atto affidato a due motivi.

Resiste la Unipol Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

M.R. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di Consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., sollecitando una diversa fissazione della percentuale di invalidità permanente ed una conseguente maggiore liquidazione del danno biologico.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte di merito, con accertamento in fatto non sindacabile in questa sede e fondato su una sostanziale coincidenza delle due consulenze di parte, ha ritenuto di fissare l’entità dei postumi permanenti nella misura del 9 per cento ed ha conseguentemente liquidato il danno biologico.

A fronte di tale liquidazione, il motivo in esame, integralmente ripetitivo della doglianza già respinta in sede di appello, non fa che chiedere a questa Corte un nuovo e non consentito esame del merito; quanto alla presunta lesione delle tabelle milanesi, la censura è del tutto generica.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., contestando la mancata liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa della vittima.

2.1. Il motivo non è fondato.

Osserva il Collegio che nessuna violazione di legge è ravvisabile nella sentenza impugnata, la quale ha escluso l’esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante con un accertamento in fatto motivato in modo logico e corretto, per di più precisando che neppure il consulente di parte del danneggiato aveva “fatto cenno alle ripercussioni dei postumi sulla futura capacità lavorativa”; sicchè la censura risulta non cogliere neppure la ratio decidendi della sentenza in esame.

3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Pur sussistendo le condizioni di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, tale obbligo non va disposto, in quanto il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

La Corte ridetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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