Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10064 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 02/02/2017, dep.21/04/2017),  n. 10064

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANDO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA G. Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco M. – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26479-2015 proposto da:

T.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

RICCARDO MARZO;

– ricorrenti –

contro

ALLIANZ SPA, P.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 17238/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 27/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO

MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.M.A. ha proposto ricorso, ai sensi degli artt. 153 e 287 c.p.c., nei confronti della sentenza 27 agosto 2015, n. 17238, di questa Corte, pronunciata nel giudizio che la vedeva contrapposta alla s.p.a. Allianz.

Nel ricorso si chiede “l’integrazione della sentenza” e la “rimessione in termini ora per allora”, in modo che sia consentita “la successiva revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4,” della sentenza suindicata.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., art. 376 c.p.c., art. 380 bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio ha raccomandato che la motivazione del presente provvedimento sia redatta in forma semplificata.

2. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.

La ricorrente, infatti, non risulta avere notificato detto ricorso; nè dal tenore dello stesso – nel quale si parla della necessità di una rimessione in termini per errore scusabile – è dato comprendere se si tratti di un ricorso per revocazione e quale sia, in ipotesi, l’errore di fatto addebitato alla sentenza di questa Corte sopra citata.

Il ricorso, infine, è totalmente privo del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, mancando ogni esposizione dei fatti di causa.

3. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

Non occorre provvedere sulle spese, non essendoci stato svolgimento di attività difensiva di controparti.

Non occorre disporre a carico della ricorrente l’onere di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, come previsto, dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di procedimento esente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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