Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10064 del 15/05/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10064 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
sentenza con
motivazione semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZITELLI Francesca (ZTL FNC 551169 H501Z), rappresentata e
difesa, per procura speciale a margine del ricorso,
dall’Avvocato G. Pasquale Mosca, presso lo studio del
quale in Roma, Corso d’Italia n. 102, è elettivamente
domiciliata;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
Ministro
pro
tempore,
FINANZE,
in persona del
rappresentato
e
difeso
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;
9311
i;.
Data pubblicazione: 15/05/2015
controricorrente avverso il decreto della Corte d’Appello di Perugia n.
1846/2013, depositato in data l ° ottobre 2013.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Giovanni Pasquale Mosca.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Perugia in data 23 ottobre 2012, Francesca
Zitelli chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e
delle finanze al pagamento dell’equa riparazione per la
irragionevole durata di un giudizio amministrativo
svoltosi dinnanzi al TAR Lazio nel 1997, deciso con
sentenza depositata il 10 ottobre 2011, passata in
giudicato dopo sei mesi dalla sua pubblicazione;
che il Presidente della Corte d’appello, con decreto
del 7 novembre 2012, dichiarava inammissibile la domanda
sul presupposto che la sentenza del giudice amministrativo
non fosse passata in giudicato;
che avverso tale decreto la Zitelli proponeva
opposizione ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89 del
2001;
che la Corte d’appello di Perugia, in composizione
collegiale, ritenuta la domanda proponibile, in quanto si
doveva applicare il termine di sei mesi ai fini del
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udienza dal 9 aprile 2015 dal Presidente relatore Dott.
decorso del termine lungo di impugnazione, rilevava
tuttavia che nel corso del giudizio presupposto,
protrattosi per oltre dodici anni, la ricorrente non aveva
depositato istanza di prelievo, pur se il giudizio stesso
che per la cassazione di questo decreto Francesca
Zitelli ha proposto ricorso sulla base di tre motivi;
che il Ministero dell’economia e delle finanze ha
resistito con controricorso;
che la ricorrente ha depositato memoria in prossimità
dell’udienza dà discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo (violazione e falsa
applicazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008;
dell’art. 3, coma 23, dell’allegato 4 al codice del
processo amministrativo, e dell’art. 71, coma 2, c.p.a.),
la ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello
abbia omesso di rilevare che nel giudizio presupposto la
causa era stata trattenuta in decisione nelle udienze dal
18 marzo 2010 e del 19 luglio 2010, sicché al detto
giudizio non poteva ritenersi applicabile la formulazione
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era pendente alla data del 16 settembre 2010;
dell’art. 54, coma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008,
come modificato dall’art. 3, comma 23, citato;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la
illegittimità della decisione per omessa, insufficiente
giudizio, nonché omesso esame di un fatto decisivo, non
avendo la Corte d’appello valutato la richiamata
circostanza che alla data del 16 settembre 2010, la causa
era stata trattenuta in decisione;
che con il terzo motivo la ricorrente denuncia
violazione dell’art. 5-quater della legge n. 89 del 2001,
censurando il provvedimento impugnato per avere disposto
la condanna al pagamento di una somma di 2.00,00 euro in
favore della Cassa delle ammende, in aggiunta alla somma
di 1.000,00 euro già disposto con il decreto monocratico,
e ciò perché la prima condanna era stata pronunciata sulla
erronea premessa che la sentenza amministrativa non fosse
passata in giudicato ed era quindi stata travolta dal
decreto adottato in sede di opposizione, mentre, quanto
alla seconda, le oscillazioni giurisprudenziali non
consentivano di affermare la manifesta inammissibilità
della domanda;
che il primo motivo di ricorso è fondato;
che il richiamo alla sentenza di questa Corte 15
febbraio 2013, n. 3740, non è nella specie pertinente,
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motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giacché – come ha precisato il ricorrente senza che la
difesa erariale abbia obiettato alcunché sul punto – nel
giudizio amministrativo svoltosi dinanzi al TAR Lazio la
causa è stata trattenuta in decisione nella camera di
luglio 2010: ne consegue che, alla data di entrata in
vigore, il 16 settembre 2010, del nuovo testo del d.lgs.
n. 104 del 2010, non vi era ragione né necessità di
depositare l’istanza di prelievo, essendo ormai le parti
in attesa della sentenza (in tal senso, vedi Cass. n.
13893 del 2014);
che raccoglimento del primo motivo comporta
l’assorbimento degli altri;
che, dunque, accolto il primo motivo, assorbiti gli
altri, il decreto impugnato deve essere cassato, con
rinvio, per nuovo esame della domanda di equa riparazione,
alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione;
che al giudice del rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
accoglie
assorbiti gli altri;
il primo motivo di ricorso,
cassa il decreto impugnato e rinvia
la causa, anche per le
spese
del giudizio di cassazione,
alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.
consiglio del 18 marzo 2010 e, in prosecuzione, del 19
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cessazione,