Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10064 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10064 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 20792-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FALL. MARRA CASH & CARRY DI MARRA ELENA & C. SNC;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
1’08/06/2007;

n.
di

244/2007
LATINA,

della

depositata

Data pubblicazione: 09/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta al ricorso;

Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento per guanto di ragione del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Svolgimento del processo

In esito a verifica fiscale condotta nei confronti di Marra Cash & Cany di Marra Elena
& C. s.n.c. veniva redatto in data 25.2.1998 PVC dalla Guardia di Finanza da cui
emergeva la omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa tàl’anno 1996, la
mancata scritturazione del libro giornale, la tenuta del registro IVA solo fino alla data

notificato alla società avviso di accertamento avente ad oggetto il recupero dell’IVA
dovuta per l’anno 1996, che veniva opposto dalla contribunete ed annullato dal Giudice
di primo grado.
La Commissione tributaria della regione Lazio con sentenza 8.6.2007 n. 244 rigettava
l’appello dell’Ufficio di Cassino dell’Agenzia delle Entrate ritenendo che la società,
nelle more dichiarata fallita, avesse fornito prova documentale dell’IVA versata in
rivalsa ai propri fornitori e portata in detrazione; inoltre riteneva valide le registrazioni
eseguite solo su supporto informatico in quanto la verifica fiscale era iniziata il 6.2.1997
quando ancora non era spirato il termine del 15.3.1997 per la presentazione della
dichiarazione annuale.

La sentenza non notificata è stata impugnata dalla Agenzia delle Entrate con ricorso
affidato a quattro motivi, tempestivamente spedito in data 24.7.2008 per la notifica ai
sensi dell’art. 149 c.p.c. e ricevuto dalla Fallimento della società contribuente, in data
28.7.2008, nel domicilio eletto ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 546/1992 presso
l’incaricato della difesa tecnica.

Il Fallimento della società intimata non ha resistito.

Motivi della decisione

1
RG n. 20792/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Marra Cash & Carry s.n.c.

del 31.3.1996 e la emissione di fatture per operazioni inesistenti: in conseguenza veniva

Con il primo motivo la Agenzia fiscale denuncia la nullità della sentenza di appello
per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. in relazione al motivo di gravame che aveva
investito la statuizione del Giudice di prime cure che aveva annullato l’avviso di
accertamento rideterminando in lire 6.714.278 il maggior debito d’imposta, non avendo
rilevato i Giudici di merito che la società contribuente aveva limitato la opposizione
svolta con il ricorso introduttivo esclusivamente ai rilievi fiscali concernenti l’omessa

ed alla “emissione di fatture per operazioni inesistenti”, in ordine ai quali ultimi pertanto
l’atto impositivo doveva ritenersi divenuto definitivo.

Con il secondo motivo, proposto evidentemente in alternativa subordinata al rigetto
del primo motivo, la Agenzia fiscale impugna la sentenza di appello per vizio di
ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. ravvisando una pronuncia implicita di rigetto del predetto
motivo di gravame, avendo la Commissione tributaria regionale ” (al pari di quella di
primo grado) accolto un motivo di ricorso non dedotto dalla società”.

Il primo motivo deve ritenersi fondato, con conseguente assorbimento del secondo.

La sentenza di appello ha rigettato l’appello dell’Ufficio rilevando, da un lato, che la
società aveva fornito prova di aver effettivamente corrisposto l’IVA ai fornitori, sicchè
l’Ufficio non avrebbe potuto prescidere dalla relativa detrazione nella rideterminazione
dell’imponibile con metodo induttivo; dall’altro che la registrazione su supporti
informatici doveva essere considerata valida, ed ha confermato la decisione di prime
cure.
Dal contenuto dell’avviso di accertamento (riassunto dalla parte ricorrente a pagina 2
del ricorso per relationem al PVC in data 25.2.1998) emerge che le contestazioni mosse
dall’Ufficio accertatore concernevano: a) la omessa fatturazione; b) la emissione di
fatture per operazioni inesistenti; c) la omessa registrazione di fatture.

2
RG n. 20792/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Marra Cash & Carry s.n.c.

Cons.
Stefano Oliv . n

registrazione di fatture e non anche a quelli relativi alla “mancata emissione di fatture”

Da tale generica indicazione, sembra doversi ritenere, quanto alla contestazione sub
lett. b), che le operazioni inesistenti si riferissero a fatture passive utilizzate dalla società
ai fini della indebita detrazione IVA.

Orbene dalla lettura del ricorso introduttivo proposto avanti la CTP di Frosinone
(debitamente trascritto alla pag. 5 del ricorso per cassazione)

emerge che la società

“…l’ufficio nel determinare il debito d’imposta, doveva tener conto anche dell’IVA
pagata ai fornitori per lire 1.594.419.722, in quanto anche se l’ufficio è legittimato ad
effettuare l’accertamento induttivo, questo non significa che può affermare un
imponibile od un’imposta qualsiasi….”..
Dal motivo di gravame dell’Ufficio, trascritto in parte alla pagina 3 del ricorso, risulta
che il Giudice di appello era stato puntulmente investito del vizio di extrapetizione della
sentenza di prime cure, omettendone del tutto l’esame ed incorrendo in conseguenza nel
denunciato vizio di nullità processuale.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio della causa al Giudice
di merito affinchè pronunci sul motivo di gravame pretermesso

Con il terzo motivo (vizio di violazione e falsa applicazione dell’ art. 55co 1 Dpr n.
633/72, in relazione all’art. 360co l n. 3 c.p.c.) la Agenzia ricorrente censura la sentenza
di appello nella parte in cui, relativamente al rilievo fiscale concernente la omessa
annotazione, sul registro acquisti, delle fatture passive (con recupero IVA di lire
1.471.290.000), ha ritenuto che in sede di accertamento induttivo l’Ufficio dovesse in
ogni caso operare la detrazione IVA versata dalla società in rivalsa risultante dalle
fatture, sebbene la contribuente avesse omesso la presentazione della dichiarazione
annuale e delle dichiarazioni periodiche prescritte ai fini IVA
Il motivo è fondato alla stregua del chiaro disposto dell’art. 55 comma 1 del Dpr n.
633/72 nel testo vigente ratione temporis preNtendo la norma che “Se il contribuente
3
RG n. 20792/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Marra Cash & Carry s.n.c.

C
Stefano 0 ieri

contribuente ha specificamente contestato l’operato dei verbalizzanti sostenendo che

non ha presentato la dichiarazione annuale l’ufficio dell’imposta sul valore aggiunto
puo’ procedere in ogni caso all’accertamento dell’imposta dovuta indipendentemente
dalla previa ispezione della contabilita’.

In tal caso l’ammontare imponibile

complessivo e l’aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati
e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell’ufficio e sono computati in
detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte

33.”

La norma è stata costantemente interpretata da questa Corte nel senso che

l’inottemperanza del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale lo espone
all’accertamento induttivo, ed esclude -non soltanto la indetraibilità dell’Iva versata in rivalsa
ove non risultante dalle dichiarazioni mensili o trimestrali ma anche- implicitamente la

possibilità di recuperare l’eventuale credito maturato per eccedenza IVA in ordine al
relativo periodo d’imposta attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo
d’imposta successivo, ai sensi dell’art. 19 Dpr n. 633/72, a tale riguardo residuando al
contribuente soltanto la possibilità di chiederne il rimborso (cfr. Corte eass. Sez. 5,
Sentenza n. 16477 del 20/08/2004; id. Sez. 5, Sentenza n. 433 del 11/01/2008; id. Sez. 5, Sentenza
n. 7172 del 25/03/2009; id. Sez. 5, Sentenza n. 20040 del 30/09/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 4531
del 22/02/2013).

Pertanto la sentenza di appello, avendo ritenuto comunque detraibile l’IVA liquidata
nelle fatture passive anche in difetto di presentazione delle dichiarazioni periodiche, ha
fatto scorretta applicazione della norma, e deve pertanto essere cassata.

Con il quarto motivo si impugna per vizio di logicità della motivazione ex art.
360co l n. 5 c.p.c. la statuizione della sentenza di appello laddove sono state ritenute
valide le registrazioni delle fatture su mero supporto informatico.
La Agenzia osserva che dal PVC emergeva infatti soltanto che il libro giornale ed il
registro vendite erano “del tipo meccanizzato”, e non erano redatti su supporti magnetici
4
RG n. 20792/2008
tic. Ag.Entrate c/Fall. Marra Cash & Carry s.n.c.

Ste

est.
ivieri

detraibili ai sensi dell’art. 19 risultanti dalle liquidazioni prescritte dagli articoli 27 e

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4n 986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

od informatici, e che i registri acquisti e vendite ed il libro giornale non erano tenuti
regolarmente in quanto non risultavano aggiornati, recando quale ultima annotazione le
date 30.3.1996 e 31.12.1995.

Il motivo è inammissibile avendo omesso la parte ricorrente di operare la sintesi della
dedotta critica di insufficienza rivolta all’apparato motivazionale della decisione della

requisito di specificità del motivo ex art. 366co l n. 4 c.p.c., ma assume una propria autonoma
funzione volta a consentire la immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o
incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante -ove correttamene valutato- ai fini
della decisione favorevole al ricorrente: cfr. Corte cass. III sez. 7.4.2008 n. 8877; id. III sez. n.
16567/2008; id. SU n. 11652/2008)

In conclusione il ricorso va accolto (quanto al primo e terzo motivo, assorbito il
secondo, inammissibile il quarto), la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa
rinviata alla Commissione tributaria della regione Lazio in altra composizione affinchè
proceda all’esame del motivo di gravame pretermesso nonchè alla liquidazione delle
spese anche del presente giudizio.
P. Q .M.

La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione
tributaria della regione Lazio in altra composizione affinchè proceda all’esame del
motivo di gravame pretermesso nonchè alla liquidazione delle spese anche del presente
giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 17.12.2013

IL

IATRAt 2014

CTR laziale (tale sintesi, come è dato evincere dall’art. 366 bis c.p.c., non si identifica con il

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