Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10063 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 18/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10063

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA A REGOLO 12/D, presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FASANO RODOLFO con delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.P. R.A.;

– intimati –

e contro

GAN ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VENTI

SETTEMBRE 118, presso lo studio dell’avvocato POSI MARIA PIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PLANTADE FRANCOISE

MARIE con procura speciale del Notaio Dott. CARSO FEDERICO TUCCARI IN

Roma il 10/05/2006 Repertorio N. 70708;

– resistente –

avverso la sentenza n. 292/2005 del GIUDICE DI PACE di PISA, emessa

il 24/01/2005; depositata il 17/02/2005; R.G.N. 1235/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/03/2010 dai Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato FASANO RODOLFO;

udito l’Avvocato POSI MARIA PIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’inammissibilità.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. conveniva in giudizio G.P., R. A. e la Gan Italia s.p.a. quale compagnia assicuratrice della autovettura di proprietà della G. chiedendo la condanna in solido dei convenuti all’integrale risarcimento dei danni che asseriva di aver subito a seguito dell’incidente stradale per cui è causa.

L’attrice chiedeva il risarcimento dei danni nella misura di Euro 981,00, tenuto conto della somma ricevuta in data 13/4/2004, oltre accessori.

Alla prima udienza si costituivano i convenuti e la Compagnia di Assicurazioni chiedeva al giudice di respingere la domanda attrice.

Faceva presente di aver inviato la somma di Euro 750,00 a tacitazione dei danni patiti dall’attrice.

Dalla istruttoria emergeva che all’attrice era stata elevata contravvenzione per aver tempestivamente ed improvvisamente cambiato direzione, inserendo la freccia all’ultimo momento.

Il Giudice riteneva che da tale comportamento era derivato un concorso di colpa nella produzione dell’evento, come anche attestato dagli Agenti intervenuti sul luogo del sinistro.

Non risarciva il fermo tecnico, non avendo l’attrice provato di appartenere ad una categoria cui spetta detta voce di danno.

Proponeva ricorso per cassazione M.M..

La Parte intimata Gan Italia s.p.a.; ha depositato controricorso notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, ed ha partecipato alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia “Omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prespettato dalla ricorrente e provato nel corso della istruttoria orale”.

Sostiene la M. che la motivazione del Giudice di Pace, che ha attribuito alle parti la responsabilità in misura del 50% ciascuno, non è corretta perchè si fonda su un verbale di polizia smentito da un teste. A suo avviso invece la condotta della R. fu imprudente e imperita perchè non rispettò la distanza di sicurezza.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2 e art. 339 c.p.c., comma 3, che, nel testo applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, limitavano la ricorribilità in cassazione delle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità (tale la sentenza impugnata) soltanto per violazione delle norme processuali, delle norme della Costituzione e di quelle comunitarie, nonchè per violazione dei principi informatori della materia e per nullità della motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente o fondata su affermazioni in radicale e insanabile contrasto (cfr. da ultimo S.U. 564/2009), escludendone la ricorribilità per il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, quale è quello qui dedotto.

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna di parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente alle spese del processo di cassazione che liquida in Euro 600,00 di cui Euro 400,00 per onorari oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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