Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10063 del 15/05/2015


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10063 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con
motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
CARUSO Tommaso

(CRS TMS

54B14 C351A), rappresentato e

difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avvocato
Màriagrazia Caruso, domiciliato in Roma, piazza Cavour,
presso la Cancelleria civile della Corte suprema di
cessazione;
ricorrente contro
MINISTERO

Ministro

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
pro tempore,

in persona del

rappresentato e difeso

dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici
in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per
legge;

962.5

Data pubblicazione: 15/05/2015

- resistente avverso il decreto della Corte d’Appello di Messina
depositato in data 15 luglio 2013 (R.G. 569/2012).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
d’appello di Messina in data 25 luglio 2012, Caruso
Tommaso chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e
delle finanze al pagamento dell’equa riparazione per la
irragionevole durata di un

giudizio amministrativo

svoltosi dinnanzi al TAR Sicilia, sezione di Catania, nel
1998, nel quale egli si era costituito il data 7 aprile
1998 e aveva presentato istanza

di

prelievo in data 5

giugno 2012, ancora pendente alla data della domanda;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il

giudizio

presupposto, la cui durata doveva essere limitata al 25
giugno 2008, non essendo a tale data stata

depositata

istanza di prelievo, avesse avuto una durata irragionevole
di sette anni e due mesi, in relazione alla quale
liquidava un indennizzo di 3.580,00, oltre interessi dalla
data della domanda al saldo;
che per la cassazione di questo decreto Caruso Tommaso
ha proposto ricorso sulla base di un unico articolato
motivo;

-2

udienza del 9 aprile 2015 dal Presidente relatore Dott.

che il Ministero dell’economia e dalle finanze non ha
resistito con controricorso, ma ha depositato memoria ai
fini della eventuale partecipazione all’udienza di
discussione;

dell’udienza di discussione.
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo

(violazione e falsa

applicazione dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n.
112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2009, nonché
dell’art. 71, coma 2, del codice del processo
amministrativo, in relazione all’art. 6, par. 1, della
CEDU, il ricorrente si duole del fatto che, pur essendo
stata depositata istanza di prelievo il 15 giugno 2012,
prima della proposizione della domanda di equa
riparazione, la Corte d’appello abbia limitato
l’indennizzo al 25 giugno 2008, sul rilievo della mancata
presentazione, a quella data, della istanza di prelievo;
che il motivo è fondato;
che, poiché nel processo presupposto l’istanza di
prelievo è stata presentata in data 5 giugno 2012,
anteriormente alla proposizione del ricorso per equa
riparazione, questo consentiva l’indennizzabilità del

3

che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità

pregiudizio da ritardo nella definizione del processo
anche per il periodo precedente al deposito dell’istanza
stessa, sicché ha errato la Corte d’appello a non
computare il periodo di quattro anni e venti giorni dal 25

2008, art. 54) al 15 luglio 2012;
che, cassato il decreto impugnato in relazione alla
censura accolta, la causa può essere decisa nel merito,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
che, rideterminato il periodo di ritardo in undici
anni e tre mesi e applicato il parametro indennitario di
Euro 500 per anno di ritardo, l’equa riparazione va
determinata in Euro 5.625,00, oltre interessi dalla
domanda al saldo;
che le spese dal giudizio di merito e di cassazione,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte

accoglie

il ricorso,

cassa

il decreto

impugnato in relazione alla censura accolta e condanna il
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in
favore di Caruso Tommaso, della somma di Euro 5.625,00,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al
rimborso delle spese di marito, liquidate in euro 740,00,
di cui euro 40,00 per esborsi, oltre accessori di

legge;

condanna il Ministero al rimborso, altresì, delle spese

giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del

del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro
500,00 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,

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