Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10063 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10063 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 20693-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

FALL. PASTIFICIO CAMPANO SPA;
– intimato –

Nonché da:
FALL. PASTIFICIO CAMPANO SPA in persona del Curatore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

Data pubblicazione: 09/05/2014

CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell’avvocato
BAGNASCO PIERPAOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CIARAMELLA ANITO giusta delega a
margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

– intimato –

avverso la sentenza n. 120/2007 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 1’08/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GIUSEPPE
CIARAMELLA delega Avvocato ANITO CIARAMELLA che ha
chiesto l’inammissibilità e in subordine rigetto del
ricorso principale, accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto di entrambi i ricorsi.

AGENZIA DELLE ENTRATE;

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Campania con sentenza 8.6.2007 n. 120 ha
rigettato l’appello principale proposto dall’Ufficio di Aversa della Agenzia delle Entrate

confermato la decisone di prime cure che aveva annullato l’avviso con il quale era stato
accertato un maggior debito IVA relativo all’anno 1996 e recuperata la imposta
indebitamente rimborsata.

I Giudici di merito ritenevano inesistente la notifica dell’avviso di accertamento in
quanto dall’atto non risultava compilata e sottoscritta la relata di notifica.
Conseguentemente ritenevano che l’atto impositivo fosse da considerare affetto da
nullità

La sentenza è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate che ha dedotto
tre motivi cui ha resistito il Fallimento della società con controricorso e ricorso
incidentale affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

La Agenzia fiscale censura la sentenza di appello: quanto al primo motivo, per vizio di
omessa motivazione (art. 360co1 n. 5 c.p.c.), avendo i Giudici di merito inesattamente
valutato il contenuto dell’atto impositivo, trascurando di considerare che sul frontespizio
dell’avviso di accertamento (incluso in fotocopia nelle pagine del ricorso principale) risultava
regolarmente apposta la relata di notifica sottoscritta dal messo speciale; quanto al
secondo motivo per violazione dell’art. 156 c.p.c. e dell’art. 60 Dpr n. 600/73 (art.
360co1 n. 3 c.p.c.), non avendo la CTR rilevato che l’atto impositivo era stato
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RG n. 20693/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Pastificio Campano s.p.a.

Stefan

est.
vieni

nonché l’appello incidentale proposto dal Fallimento Pastificio Campano s.p.a., ed ha

tempestivamente opposto dalla società e dunque che il vizio di nullità della notifica era
rimasto sanato, avendo l’atto comunque raggiunto il suo scopo ; quanto al terzo motivo,
per violazione dell’art. 159 c.p.c. (art. 360co1 n. 3 c.p.c.) avendo la CTR
illegittimamente ritenuto travolto anche l’atto impositivo dal vizio di nullità della
notifica, in difetto da parte del contribuente della deduzione di vizi propri dell’atto

Occorre preliminarmente esaminare il motivo di ricorso incidentale in quanto vertente
su questione pregiudiziale, sulla quale il Giudice di merito non ha pronunciato, che se
ritenuta fondata è idonea a definire il giudizio precludendo alla ricorrente principale
l’accesso al sindacato di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 5456 del 06/03/2009;
id. Sez. U, Sentenza n. 7381 del 25/03/2013).

Il Fallimento della società deduce violazione dell’art. 38co3 Dlgs n. 546/92 e dell’art.
327 c.p.c. , nonchè dell’art. 16 della legge 289/2002, in relazione all’art. 360co l n. 3 e 4
c.p.c., in quanto la CTR avrebbe omesso di dichiarare inammissibile l’appello
dell’Ufficio finanziario in quanto proposto oltre il termine annuale previsto per la
impugnazione, non trovando applicazione nella fattispecie la sospensione ex lege dei
processi pendenti e dei termini di impugnazione prevista dall’art. 16co6 legge n.
289/2002, in quanto l’udienza di trattazione in primo grado si era tenuta egualmente
(durante il periodo di sospensione per il condono) e non vi era stata istanza della società
di avvalersi della sospensione di legge.

Il motivo è infondato.

Dagli atti delle parti e dalla sentenza di appello risulta che:

il ricorso introduttivo avanti la CTP di Caserta proposto avverso l’avviso di
accertamento è stato notificato il 27.2.2002

in data 23.6.2003 è stata svolta la udienza di trattazione avanti la CTP
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RG n. 20693/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Pastificio Campano s.p.a.

Cons. e t.
Stefano Oli eri

impositivo.

-

in data 10.7.2003 è stata depositata la sentenza della CTP, non notificata

in data 8.7.2005 è stato notificato l’atto di appello dell’Ufficio finanziario

Ne segue che la impugnazione da parte dell’Ufficio risulta eseguita oltre il termine
lungo di impugnazione previsto dal combinato disposto dagli artt. 51co 1, 38co3 del Dlgs
n. 546/92 che rinviano all’art. 327 c.p.c. ed il Giudice del gravame avrebbe dovuto

fosse applicabile alla fattispecie la sospensione dei giudizi pendenti disposta dall’art. 16
comma 6 della legge 27.12.2002 n. 289 entrata in vigore 1’1.1.2003 (art. 95co3) quando
il presente giudizio era pendente in primo grado.

La norma originaria formulata nel testo seguente “6. Le liti fiscali che possono
essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003;
qualora sia stata gia’ fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi
sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. 7. Per le liti di cui al comma 6 sono altresi’
sospesi fino al 17 marzo 2003 i termini per impugnare le sentenze delle commissioni
tributarie nonche’ quelle dei tribunali e delle corti di appello” è stata successivamente
modificata dal Decreto-legge del 24/12/2002 n. 282 art. 5 bis, conv, in legge n. 27/2003
( “6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino
al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia’ fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i
giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del
presente articolo sono altresi’ sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di
ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione,
compresi i termini per la costituzione in giudizio.”) quindi dall’art. 1 del decreto-legge del

07/04/2003 n. 59 (“6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo
sono sospese fino al 30 giugno 2003; qualora sia stata gia’ fissata la trattazione della lite nel
suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi
avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai
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ric. Ag.Entrate c/Fall. Pastificio Campano s.p.a.

Con st.
Stefano Nvieri

dichiarare inammissibile l’appello senza procedere all’esame del merito, laddove non

sensi del presente articolo sono altresi’ sospesi, fino al 30 giugno 2003, i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in
riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.”).

Successive modifiche

interessavano il prolungamento dei termini di sospensione e quindi, con l’art. 2 della
Legge del 24/12/2003 n. 350 (entrata in vigore 1.1.2004), si perveniva al testo normativo
cui fa riferimento la parte ricorrente incidentale ; “6. Le liti fiscali che possono essere

contribuente non presenti istanza di trattazione; qualora sia stata gia’ fissata la
trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del
contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.
Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresi’
sospesi, sino al 30 aprile 2004, salvo che il contribuente non presenti istanza di
trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per
cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione
in giudizio”, che subiva un’ulteriore modifica disposta dal decreto-legge del 24/12/2003
n. 355 articolo 23 decies, conv. in legge n. 47/2004 che portava all’ 1.6.2004 il termine
ultimo di sospensione.

Dall’esame delle diverse norme succedutesi nel tempo appare evidente che il
discrimine tra sospensione ex lege e sospensione soltanto su istanza del contribuente
fosse dettato dalla fissazione o meno della udienza di trattazione alla entrata in vigore
della legge n. 289/2002 : se la udienza non era stata ancora fissata il processo doveva
ritenersi sospeso (salvo richiesta di trattazione formulata dal contribuente); diversamente
la udienza di trattazione già fissata determinava la prosecuzione del processo salvo
contraria istanza del contribuente (che intendeva avvalersi della procedura di condono).
Analoga disciplina (sospensione ex lege salvo istanza di trattazione del contribuente) era
stata prevista anche per i termini di impugnazione, ma soltanto a decorrere dalla entrata
in vigore della legge n. 350/2003.

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RG n. 20693/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Pastificio Campano s.p.a.

Con
Stefano

t.
ieri

definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 aprile 2004, salvo che il

Orbene la ricorrente incidentale non specifica la predetta circostanza (non indicando se
alla data di entrata in vigore della legge fosse stata o meno già fissata la udienza di trattazione in
primo grado), limitandosi ad affermare che la udienza di trattazione si era “comunque

tenuta” in periodo di sospensione, senza che il soggetto cui era attribuita la facoltà
avesse instato per la sospensione.
La incertezza sulla vicenda processuale non si traduce in difetto di autosufficienza

soluzione del quesito di diritto, in quanto :
a) ove l’udienza di trattazione non fosse stata ancora fissata alla data di entrata in
vigore della legge sul condono, la nullità dell’attività processuale svolta in violazione
dell’art. 16 comma 6 prima parte della legge n. 289/2002 avrebbe dovuto essere
eccepita, dalla parte interessata (da identificarsi nel contribuente cui è rimessa in via esclusiva
la facoltà di chiedere la trattazione della causa) alla udienza del 23.6.2003 ovvero avrebbe

dovuto costituire oggetto di gravame della sentenza di prime cure: con la conseguenza
che in difetto di eccezione o di impugnazione, la condotta omissiva della società
contribuente può essere valutata come comportamento concludente volto alla
prosecuzione del giudizio (qualora poi la deroga dell’effetto legale sospensivo fosse da
collegarsi ad una istanza “espressa” del contribuente, il vizio di nullità processuale della sentenza di
merito dipendente dalla mancanza di tale istanza, avrebbe dovuto costituire motivo di gravame
dell’Ufficio, sempre che ne fosse ravvisabile l’interesse: essendo mancata la impugnazione su tale
specifica questione, la nullità deve intendersi comunque sanata: cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n.
11070 de/ 12/05/2006 che ha precisato trattarsi di nullità relativa ) ;

b) nel caso invece in cui la udienza di trattazione fosse stata già fissata alla data di
entrata in vigore della legge n. 289/2002, correttamente i Giudici di prime cure hanno
dato corso al processo in difetto di manifestazione di volontà della società contribuente
(parte processuale legittimata in via esclusiva) diretta ad avvalersi della sospensione;

c) tuttavia alla data della pubblicazione della sentenza di primo grado 10.7.2003, la
norma in esame disponeva la sospensione ex lege dei termini di impugnazione, senza
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RG n. 20693/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Pastificio Campano s.p.a.

Con nst.
Stefano )ieri

essendo comunque sufficienti gli elementi del fatto processuale descritto a pervenire alla

che fosse prevista alcuna possibilità di deroga da parte del contribuente, introdotta come
si è visto soltanto a decorrere dall’1.1.2004 (e nella specie non esercitata neppure dopo
la modifica introdotta dalla legge n. 350/2003): ne segue che deve ritenersi infondata la
tesi della società, secondo cui nel caso indicato sopra alla lett. a), la deroga tacita alla
sospensione avrebbe operato oltre il grado di giudizio per il quale poteva produrre effetto
la volontà di deroga tacita (supra lett. a) ovvero il mancato esercizio della facoltà di

pubblicazione della sentenza di primo grado, in pendenza dei termini per la
impugnazione, dovendo confermarsi l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte
secondo cui la diposizione dell’art. 16 comma 6 seconda parte della legge n. 289/2002
l’art. 16, comma 6, della legge n. 289 del 2002, nello stabilire che, a decorrere dal 1
gennaio 2003, “per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo
sono altresì sospesi, sino al 1 giugno 2004, salvo che il contribuente non presenti
istanza di trattazione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni,
ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la
costituzione in giudizio”, dev’essere interpretato nel senso dell’operatività della
sospensione dei termini di impugnazione, con l’unica eccezione costituita dalla
proposizione di specifica istanza di trattazione da parte del contribuente, non potendosi
dal suo comportamento, che abbia reso inoperante la sospensione del pendente giudizio
di appello, desumere la volontà di rendere inoperante anche la sospensione del termine
di impugnazione della conseguente sentenza (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 6086 del
13/03/2009 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 4515 del 25/02/2009; id.Sez. 5, Sentenza n. 1654 del
27/01/2010 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 11170 del 07/05/2010 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 22552 del
11/12/2012).

In conclusione, esaurito il primo grado di giudizio, dalla data della pubblicazione
della sentenza 10.7.2003, non notificata, è rimasto sospeso fino all’1.6.2004 il termine
lungo di impugnazione giusta il disposto dell’art. 16 comma 6, seconda parte, della legge
n. 289/2002: il termine ha ripreso a decorrere dal 2.6.2004 e veniva pertanto a scadere ex
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RG n. 20693/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Pastificio Campano s.p.a.

Cons.
Stefano Oli

avvalersi della sospensione (supra lett. b), estendendosi anche alla fase successiva alla

art. 327 c.p.c., tenuto conto del periodo feriale ex lege n. 742/1969, alla data del
18.7.2005. L’appello notificato dall’Ufficio in data 8.7.2005 deve pertanto ritenersi
tempestivo.

Venendo all’esame dei motivi del ricorso principale, risulta dalla sentenza impugnata

avverso l’avviso di accertamento eccependo tra l’altro anche “la nullità dell’avviso per
essere stato notificato oltre i termini” (cfr. sentenza CTR svolg. proc.) e tale questione,
rimasta assorbita nella pronuncia di primo grado era stata riproposta con l’atto di
controdeduzione ed appello incidentale depositato in grado di appello (come trascritto a
pag. 8 e 9 del controricorso).

Tanto premesso appare fondata la critica mossa con il primo motivo alla sentenza di
appello per vizio logico di motivazione, in quanto dalla riproduzione del documento in
contestazione risulta indicata la relata di notifica (raccomandata con avviso AR n.
09860166727-3 atto notificato il 9.1.2002 ai sensi della legge 890/82, spedito
dall’Ufficio PT di Aversa) che reca la sottoscrizione (sigla illeggibile) del “messo
speciale”, conformemente al disposto dell’art. 56co l Dpr n. 633/72, risultando quindi del
tutto avulsa dall’esame del documento in questione, e dunque inficiata da assoluta
illogicità, la conclusione di “inesistenza” del procedimento notificatorio dell’avviso di
accertamento cui è pervenuta la CTR.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio della causa al Giudice
di appello affinchè proceda all’esame dei motivi di gravame.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri motivi

r

che debbono dichiarasi assorbiti.

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RG n. 20693/2008
ric. Ag.Entrate c/Fall. Pastificio Campano s.p.a.

Co
Stefano

st.
vieri

che la società con atto in data 27.2.2002 (controric. pag. 7) aveva proposto ricorso

PUNTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B.- N.5

MATERIA TRIBUTARIA

In conclusione il ricorso principale deve essere accolto (quanto al primo motivo,
assorbiti il secondo e terzo); il ricorso incidentale deve essere rigettato; la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria della
regione

CA 1-14’74

in altra composizione per l’esame dei motivi di gravame e la liquidazione

delle spese anche del presente giudizio.

La Corte :
– accoglie il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza
cm-IPAN0

impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria della regione

Wig in altra

composizione per l’esame dei motivi di gravame e la liquidazione delle spese anche del
presente giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio 17.12.2013

P.Q.M.

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