Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10062 del 21/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/04/2017),  n. 10062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10052-2016 proposto da:

T.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 197,

presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CARLO NOLA giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.D., SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 796/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

16/10/2015, depositata il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.E. proprietario di un catamarano convenne in giudizio T.D., proprietario di altra imbarcazione, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti. Espose l’attore che il T.D. mentre faceva manovra di retromarcia, urtava il catamarano procurandogli una falla sulla fiancata destra.

Il Tribunale di Verbania rigettò la domanda attorea.

2. La Corte d’appello di Torino con ordinanza n. 796 del 28 ottobre 2015, ha dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., l’appello proposto dal T.E..

3. Avverso tale pronunzia e in riforma della sentenza del Tribunale di Verbania n. 649/2014, T.E. propone ricorso in cassazione con tre motivi.

3.1. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

4. A seguito della fissazione della Camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso la ricorrente non ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso è inammissibile perchè tardivo.

La parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348 ter c.p.c., comma 3, deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, che decorre dalla comunicazione dell’ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la comunicazione, ma anche la notificazione. Ne consegue che il ricorrente, per dimostrare la tempestività del ricorso ex art. 348 ter c.p.c., proposto oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, ha l’onere di allegare sia l’assenza di comunicazione (potendo quest’ultima avvenire sin dallo stesso giorno della pubblicazione), sia la mancata notificazione, affermando, pertanto, di fruire del cd. termine lungo (Cass. 2594/2016. Nel caso di specie l’ordinanza è stata comunicata dalla cancelleria il 28 ottobre 2015 e il ricorso è stato notificato il 13 aprile 2016, quindi oltre i 60 giorni previsti (Cass. 2594/2016).

6. In considerazione del fatto che l’intimato non ha svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA