Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10062 del 15/05/2015
Civile Sent. Sez. 6 Num. 10062 Anno 2015
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO
sentenza con
SENTENZA
motivazione semplificata
sul ricorso proposto da:
CARUSO Tommaso (CRS TMS 54E114 C351A),
rappresentato e
difeso, per procura a margine del ricorso, dall’Avvocato
Màriagrazia Caruso, domiciliato in Roma, piazza Cavour,
presso la Cancelleria
civile della Corte suprema di
cassazione;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE,
in persona
del
Ministro pro tempore;
– Intimato avverso il
decreto della
Corte d’Appello di Messina
depositato in data 24 giugno 2013 (R.G. 568/2012).
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Data pubblicazione: 15/05/2015
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 9 aprile 2015 dal Presidente relatore Dott.
Stefano Petitti.
Ritenuto che, con ricorso depositato presso la Corte
data 25 luglio 2012, Caruso
in
Tommaso chiedeva la condanna del Ministero dell’economia e
delle finanze al pagamento dell’equa riparazione per la
irragionevole durata di un giudizio iniziato dinnanzi al
TAR Sicilia, sezione di Catania, nel 1998, ancora pendente
alla data della domanda;
che l’adita Corte d’appello riteneva che il giudizio
presupposto, la cui durata doveva essere limitata al 25
giugno 2008, non essendo a tale data stata depositata
istanza di prelievo, avesse avuto una durata irragionevole
di sette anni, un mese e undici giorni, in relazione alla
quale liquidava un indennizzo di 3.540,00, oltre interessi
dalla data della domanda al saldo;
che per la cassazione di questo decreto Caruso Tommaso
ha proposto ricorso sulla base di un unico articolato
motivo;
che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha
svolto difese;
che il ricorrente ha depositato memoria in prossimità
dell’udienza di discussione.
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d’appello di Messina
Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione
di una motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con l’unico motivo (violazione e falsa
112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 2008, nonché
dell’art. 71,
COMMA
2, del codice del processo
amministrativo, in relazione all’art. 6, par. 1, della
CEDU, il ricorrente si duole del fatto che, pur essendo
stata depositata istanza di prelievo il 15 giugno 2012,
prima della proposizione della domanda di equa
riparazione, la Corte d’appello abbia limitato
l’indennizzo al 25 giugno 2008, sul rilievo della mancata
presentazione, a quella data, della istanza di prelievo;
che il ricorso è fondato;
che, poiché nel processo presupposto l’istanza di
prelievo è stata presentata in data 15 luglio 2012,
anteriormente alla proposizione del ricorso per equa
riparazione, questo consentiva l’indennizzabilità del
pregiudizio da ritardo nella definizione del processo
anche per il periodo precedente al deposito dell’istanza
stessa, sicché ha errato la Corte d’appello a non
computare il periodo di quattro anni e venti giorni dal 25
giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112 del
2008, art. 54) al 15 luglio 2012;
applicazione dell’art. 54, coma 2, del decreto-legge n.
che, cassato il decreto impugnato in relazione alla
censura accolta, la causa può essere decisa nel merito,
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
che, rideterminato il periodo di ritardo in undici
Euro 500 per anno di ritardo, l’equa riparazione va
determinata
in
Euro 5.583,33, oltre interessi dalla
domanda al saldo;
che le spese del giudizio di merito e di cassazione,
liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
accoglie
il ricorso,
cassa
il decreto
impugnato in relazione alla censura accolta e condanna il
Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento, in
favore di Caruso Tommaso, della somma di Euro 5.833,33,
oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché al
rimborso delle spese di merito, liquidate in euro 740,00,
di cui euro 40,00 per esborsi, oltre accessori di
condanna
legge;
il Ministero al rimborso, altresì, delle spese
del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro
500,00 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori
di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
VI – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione,
anni e due mesi e applicato il parametro indennitario di