Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10062 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10062 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 20691-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CALCESTRUZZI TOR SAN LORENZO SPA in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA A. CHINOTTO l, presso lo
studio dell’avvocato GRENGA LILIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato CIOTTI PIERLUIGI giusta delega a

Data pubblicazione: 09/05/2014

margine;
– controricorrente

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di LATINA,

190/2007

della

depositata il

07/06/2007;

udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lazio con sentenza 7.6.2007 n. 190 ha accolto
l’appello proposto da Calcestruzzi Tor San Lorenzo s.p.a. ed annullato l’avviso di

l’anno 1997.
I Giudici di merito ritenevano:
– che l’atto impositivo fosse inficiato da nullità per carenza di motivazione, ai sensi
dell’art. 7 legge n. 212/2000, in quanto recepiva “acriticamente” le risultanze del
PVC redatto dalla Guardia di Finanza in esito alla verifica fiscale condotta nei
confronti della società contribuente
– che la società avesse dimostrato i presupposti di competenza, certezza e
determinabilità dei costi deducibili, da ritenersi “presunti” ai sensi dell’art. 75
TUIR (testo vigente ratione temporis), in guanto la nozione di “inerenza” dei costi
doveva essere valutata in riferimentoAolo alla produzione dei ricavi ma pi».
estesamente alla intera attività d’impresa
– che non sussisteva alcun obbligo per la società di regolarizzare inesattezze, lacune
od irregolarità formali delle fatture passive emesse dai fornitori o prestatori di
beni e servizi
– che la notifica dell’avviso di accertamento doveva ritenersi nulla ai sensi dell’art.
145 c.p.c., non recando la indicazione del nominativo del legale rappresentante
della società, e pur essendo stato l’atto ricevuto da un dipendente incaricato,
tuttavia non era stato consegnato a mani del rappresentante legale
che la prova della non inerenza dei costi deducibili gravava sull’Ufficio in quanto
i costi dedotti dalla società risultavano regolarmente fatturati.

1
RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

Con
.
Stefano livieri

accertamento con il quale veniva determinata la maggiore IVA dovuta dalla società per

La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dalla Agenzia delle Entrate
che ha dedotto cinque motivi ai quali ha resistito con controricorso la società,
depositando anche memoria illustrativa.

Il primo motivo (violazione dell’art. 56 Dpr n. 633/72, dell’art. 3 legge n. 241/1990,
dell’art. 7 legge n. 212/2000 e dell’art. 2 Dlgs n. 32/2001) volto a criticare la sentenza in
N

pio di accertamento della nullità dell’avviso di accertamento per carenza di
motivazione, nella parte in cui la invalidità è fatta derivare dalla mancanza di una
autonoma valutazione delle risultanze del processo verbale redatto dalla Guardia di
Finanza in data 30.9.1999 è fondato alla stregua del consolidato principio affermato da
questa Corte secondo cui la motivazione degli atti di accertamento “per relationem” (tale
deve ritenersi non solo la motivazione dell’avviso che rinvia al contenuto di un documento allegato,
ma anche la motivazione che si riporta integralmente al contenuto di tale documento, riassumendolo
o riproducendolo in sintesi), con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla

Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per
mancanza di autonoma valutazione da parte dell’ufficio degli elementi da quella
acquisiti, significando semplicemente che l’ufficio stesso, condividendone le
conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla
circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio
al corretto svolgimento del contraddittorio (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 2780 del
26/02/2001 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 10205 del 26/06/2003; id. Sez. 5, Sentenza n. 25146 del
28/11/2005; id. Sez. 5, Sentenza n. 8183 del 11/04/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 21119 del
13/10/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 4523 del 21/03/2012).

2
RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

s. est.
Stefo Olivieri

Motivi della decisione

Il Giudice di appello non si è conformato all’indicato principio di diritto incorrendo,
pertanto, nel vizio di legittimità denunciato, con conseguente cassazione della sentenza
in parte qua.

Anche il secondo ed il terzo motivo con i quali si denuncia la violazione dell’art. 19

L’affermazione posta a fondamento della decisione della CTR, secondo cui in materia
IVA l’esercizio del diritto alla detrazione IVA presuppone esclusivamente l’osservanza
degli obblighi di registrazione di cui all’art. 25 Dpr n. 633/2, non imponendo al
committente o cessionario alcun obbligo di regolarizzazione delle eventuali lacune,
irregolarità od altre carenze dei dati riportati nelle fatture emesse dal prestatore o dal
cedente, è manifestamente errata in diritto (e tanto è sufficiente a ritenere infondata la
eccezione di inammissibilità dei motivi formulata dalla resistente in relazione all’asserito errore di
individuazione del vizio di legittimità con riferimento all’art. 360co1 n. 3 c.p.c.) e denota una

scarsa conoscenza della norma comunitaria (l’art. 17 della Direttiva Comunità Europea del
17/05/1977 n. 388 —nel testo vigente ratione temporis- (Sesta direttiva del Consiglio in materia di
armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari.
Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme) dispone che “1. Il diritto
a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile. 2. Nella misura in cui i beni e
servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta,

il soggetto passivo e’

autorizzato a dedurre dall’imposta di cui e’ debitore: a) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o
assolta all’interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli
sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo; “) e della corrispondente norma

dell’ordinamento interno (l’art. 19 nel testo vigente ratione temporis dispone al comma 1 che
“Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’art. 17, o
dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’art. 30, e’ ammesso in detrazione, dall’ammontare
dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o dovuta dal
contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o
3
RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

C
Stefano

vieri

Dpr n. 633/72 ed anche (terzo motivo) la violazione dell’art. 2607 c.c., sono fondati.

acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione”), laddove il “requisito di inerenza”

della prestazione di servizio o del bene acquistato costituisce condizione essenziale ai
fini dell’esercizio del diritto alla detrazione, essendo onerato il contribuente, qualora
dalle indicazioni contenute nella fattura (ai sensi dell’art. 21 co2 lett. b), del Dpr n. 633/72 la
fattura deve contenere la indicazione della “natura, qualità e quantità dei beni e servizi formanti
oggetto della operazione”) non emerga evidente il collegamento del bene/servizio alla

strumentale, alla strega del consolidato principio co,a5(>19Ato pri~ secondo cui l’art.
19, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, consentendo, per le operazioni
passive, cioè per i beni o servizi importati o acquistati, al contribuente di portare in
detrazione l’imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore o prestatore quando si
tratti di acquisto effettuato nell’esercizio di impresa, richiede, oltre alla qualità di
imprenditore dell’acquirente, l’inerenza del bene o servizio acquistato all’attività
imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso, ed inoltre non
introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la
dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell’interessato, senza che la
sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società
commerciale dell’acquirente (cfr. da ultimo Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 16853 del
05/07/2013. Giurispr. Consolidata: Corte cass. V sez. 27.7.2007 n. 16730; id. V sez. 17.2.2010 n.
3706; id. V sez. 31.1.2013 n. 2362).

Pertanto la sentenza deve essere cassata non avendo fatto la CTR corretta
applicazione delle norme comunitarie e statali in materia di detrazione IVA e non
essendosi attenuta agli indicati principi di diritto in materia di riparto dell’ “onus
probandi”.

Fondato è anche il quarto motivo con il quale viene dedotto il vizio di violazione e
falsa applicazione degli artt. 145, 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360co 1 n. 4 c.p.c.,
4
RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

attività economica del soggetto passivo, a fornire idonea prova di tale relazione

in relazione al capo di sentenza concernente la dichiarata nullità del procedimento
notificatorio dell’avviso di accertamento per non essere stato consegnato l’atto al legale
rappresentate della società.
Premesso che per la notifica degli avvisi di accertamenti e di rettifica in materia IVA
trovano applicazione, ex art. 56co l Dpr n. 633/72, le norme sulle notifiche in materia di
imposte dirette (art. 60 Dpr n. 600/73) che richiamano a loro volta “le nonne stabilite

derogate, la statuizione della CTR secondo cui la omessa individuazione del nominativo
del rapp.te legale e la mancata consegna dell’atto a quest’ultimo producono la invalidità
(sub specie di nullità e non di inesistenza come invece sostiene la parte resistente nel controricorso:
cfr. sentenza CTR pag.5 e 6) del procedimento notificatorio è manifestamente errata in

diritto in quanto resa in palese difformità con la risalente e costantemente confermata
affermazione di questa Corte, secondo cui “a norma dell’art. 145 primo comma cod.
proc. civ., -applicabile anche al procedimento davanti alle commissioni tributarie in virtù del
rinvio contenuto nell’art. 39 del d.P.R. n. 636 del 1972-, le notificazioni alle persone

giuridiche si eseguono nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad
altra persona addetta alla sede stessa, senza che sia previsto per tali persone alcun
ordine preferenziale; pertanto in tal caso è validamente eseguita ( e di conseguenza è
idonea a far decorrere il termine per ricorrere alla commissione tributaria di i grado)la

notificazione dell’accertamento tributario quando l’atto sia consegnato ad uno qualsiasi
dei predetti soggetti indicati dalla legge, senza che sia necessario menzionare le
generalità del consegnatario” ( giurisprudenza consolidata: cfr. Corte cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9299 del 15/12/1987; Sez. 1, Sentenza n. 61 del 11/01/1988; id. Sez. 1, Sentenza n.
7360 del 04/07/1991 ove si precisa che “al fine della validità della notificazione a persona
giuridica, secondo le previsioni dell’art. 145 cod. proc. civ., non è sufficiente che copia dell’atto sia
consegnata a persona qualificatasi come “incaricata della ricezione”, essendo necessario
l’ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede di detta destinataria”;id. Sez.
1, Sentenza n. 10134 del 12/07/2002; id. Sez. 5, Sentenza n. 11804 del 06/08/2002 secondo cui
“alla stregua dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ., il rappresentante della persona giuridica

5
RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

Co est.
eri
Stefano

dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile” ove non espressamente

e la persona incaricata di ricevere le notificazioni sono, ai fini della consegna della copia dell’atto,
sullo stesso piano, sicché colui che esegue la notifica può rivolgersi indifferentemente all’uno o
all’altro, senza avere l’obbligo di ricercare in primo luogo il rappresentante, e senza che la facoltà
di rivolgersi all’incaricato dipenda dall’esito negativo di tali ricerche”; vedi Corte cass. Sez. 5,

Sentenza n. 12039 del 25/05/2009 secondo cui “ai fini della notificazione alle persone giuridiche
ed alle società non aventi personalità giuridica, l’erronea indicazione della persona fisica del

civ., tranne che non vi sia incertezza sull’individuazione dell’ente destinatario dell’atto da
notificare, non prevedendo l’art. 145 cod. proc. civ. la necessaria indicazione della persona fisica
del rappresentante dell’ente”), rimanendo pertanto esclusa nel caso di specie

(l’atto

impositivo risulta notificato presso la sede della società a persona incaricata: cfr. sentenza CTR pag.

5) qualsiasi invalidità del procedimento notificatorio (tanto inesistenza che vizio di
nullità).
La statuizione con la quale è stata dichiarata la nullità della notifica dell’avviso di
accertamento è ulteriormente inficiata da errore laddove il Giudice di appello ha omesso
del tutto di considerare che eventuali vizi di nullità della notifica degli atti amministrativi
rimangono sanati, in applicazione analogica del generale principio di cui all’art. 156
c.p.c., dal raggiungimento dello scopo, ipotesi che nel caso di notifica degli atti
impositivi si realizza quando nel procedimento si avvera l’evento successivo cui l’atto è
preordinato, ossia quel comportamento della parte che rappresenta l’attuazione
dell’obbligo ovvero l’adempimento dell’onere o l’esercizio del potere, la cui
concretizzazione era prevista quale effetto dell’atto viziato: nel caso in esame,
l’impugnazione dell’avviso da parte del destinatario della notificazione nulla (cfr. Corte
cass. Sez. 5, Sentenza n. 17501 del 09/12/2002; id. Sez. 5, Sentenza n. 7498 del 12/04/2005. Vedi
Corte cass. SU Sez. U, Sentenza n. 19854 del 05/10/2004 che ha precisato come “la natura
sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento
tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso il quale l’amministrazione
enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti al
diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina
tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù dell’art. 60 del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, delle norme sulle notificazioni nel processo civile comporta, quale logica

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RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

Co
Stefano Olvieri

rappresentante legale non dà luogo a nullità della notificazione, ai sensi dell’art. 160 cod. proc.

necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la
conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità
della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156
cod. proc. civ. Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo
avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio del potere di accertamento.”; conf. id. Sez. 5, Sentenza n. 2272 del 31/01/2011; id.

Anche tale statuizione della sentenza deve, pertanto, essere cassata.

Il quinto motivo involge il vizio di logicità della motivazione sotto il profilo della
insufficienza e contraddittorietà ex art. 360co 1 n. 5 c.p.c.

La Agenzia fiscale critica la motivazione nella parte in cui dopo aver affermato che la
incompletezza dei dati desumibili dalla fattura non impediva al contribuente di provare
la inerenza, ha poi omesso di accertare che tale prova non era stata fornita (rilievo n. 1 e
n. 5). Inoltre la natura delle prestazioni di cui al rilievo 2 non poteva essere
semplicisticamente dedotta dal fatto che trattavasi genericamente di prestazioni tecniche,
non potendo desumersi alcuna specifica indicazione in ordine alla correlazione delle
stesse alla attività d’impresa; quanto poi alle spese di pubblicità (rilievo n. 7) mancava
qualsiasi indagine sulla effettiva finalità a realizzare un incremento della clientela,
circostanza che soltanto legittimava la inerenza.

Nello specifico la CTR ha rilevato:
quanto alla indetraibilità dell’IVA relativa a costi fatturati per “materiali di
consumo….manutenzione e riparazione di veicoli” (rilievo n. 1) e per “noleggio
automezzi” (rilievo n. 5), che la omessa specificazione nelle fatture passive dei
dati identificativi dei veicoli non era preclusiva del diritto alla detrazione
d’imposta in quanto, da un lato la irregolarità formale della fatture non impediva
7
RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

t.
Con
Stefano tvieri

Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011).

alla società di fornire aliunde la prova della inerenza, dall’altro la maggior parte
delle fatture riportavano i dati del veicolo

– quanto alla indetraibilità dell’IVA (per omessa indicazione della natura, qualità,
quantità ed oggetto della prestazione, nonché del luogo e del periodo) su costi
fatturati relativi “a prestazioni di servizi” (rilievo n. 2) e per “servizi afferenti

fornita dallo stesso avviso di accertamento che aveva definito tali servizi come
“prestazioni tecniche” mentre gli stessi verbalizzanti nel PVC avevano rilevato
che solo alcune e non tutte le fatture mancavano dei requisiti indicati e che
comunque il luogo della prestazione era da individuarsi presumibilmente nel
domicilio del soggetto passivo e la qualità e quantità era di difficile
determinazione nelle prestazioni di servizi

– quanto alla indetraibilità IVA per spese fatturate relative a prestazioni di
“pubblicità e propaganda” (rilievo n. 7), che il diritto andava comunque
riconosciuto alla società in quanto tali spese era ritenute espressamente deducibili
dall’art. 74co2 TUIR (vecchio testo) ed erano regolarmente documentate.

Orbene la motivazione del Giudice tributario appare affetta da vizi di insufficienza
logica e da lacune atteso che:

se è corretta l’affermazione del principio secondo cui la fattura non costituisce
prova tipica ed esclusiva del requisito di inerenza del costo in essa documentato,
con la conseguenza che il contribuente può fornire la necessaria prova anche
mediante altri mezzi di prova (mentre inconferenti sono i richiami alla giurisprudenza di
legittimità che attribuisce irrilevanza ad eventuali irregolarità formali della fattura ai fini
della detrazione IVA, in quanto nella specie non viene in questione la regolarità del
documento-fattura, in relazione agli elementi prescritti dall’art. 21 Dpr n. 633/72, ma la
idoneità della fattura a descrivere compiutamente un fatto, quale è la operazione economica
8

RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

Con est
Stefano Oilvieri

sostituzione di pneumatici” (rilievo n. 4), che la prova della inerenza era stata

sottostante, in funzione della prova della riferibilità di detta operazione all’oggetto
dell’attività della impresa, essendo irrilevante che gli elementi ed i dati da cui poteva
inferirsi la relazione di strumentalità siano stato omessi dalle società fornitrici emittenti delle

fatture ), difetta invece del tutto nella motivazione della sentenza l’accertamento
della eventuale diversa prova fornita dalla società, in ogni caso non avendo
assolto la CTR al proprio compito motivazionale laddove sembra affermare che i

delle prestazioni di servizi, era indicati “anche se non dettagliatamente ” nella
maggior parte delle fatture, da un lato omettendo di rappresentare in quale modo
le riparazioni od i servizi di manutenzione fossero comunque relazionabili a
veicoli utilizzati dalla società nella propria attività imprenditoriale (rilievo n. 1 e
n. 5), e dall’altro omettendo di specificare quali e quante fatture consentissero di
pervenire alla prova della inerenza e quali invece fossero inidonee a fornire tale
prova, essendo conseguentemente tenuto il Giudice tributario a rideterminare, in
funzione dell’esito di tale valutazione probatoria, l’importo dell’IVA non
detraibile determinato nell’avviso di rettifica impugnato
per le medesime ragioni risulta inficiata dal vizio denunciato la motivazione
relativa al rilievo n. 2 e n. 4: la circostanza che l’avviso di rettifica qualifichi i
servizi fatturati come “prestazioni tecniche”, è infatti del tutto priva di efficacia
dimostrativa della inerenza, attesa la assoluta genericità di tale indicazione che
non identifica ex se l’oggetto della prestazione, difettando al riguardo qualsiasi
argomento motivazionale nella sentenza che consenta di svelare l’iter logico
seguito per ritenere accertata la strumentalità alla attività d’impresa delle
prestazioni “tecniche” fatturate
anche in relazione al rilievo n. 7 (concernente la indetraibilità delle spese di
pubblicità) la motivazione risulta affetta da insufficenza motivazionale in quanto
dopo il richiamo dell’art. 74 co2 (vecchio) TUIR che prevede la deducibilità dei
relativi costi, la CTR omette qualsiasi accertamento degli elementi fattuali
concernenti la fattispecie concreta, non fornendo logico supporto alla
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RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

dati relativi ai veicoli, necessari per operare la valutazione della inerenza del costo

affermazione secondo cui nella specie le spese di “sponsorizzazione” della
squadra di calcio sarebbero da ricondursi nella previsione di deducibilità in
quanto, del tutto inconferente il rilievo per cui i costi risultano regolrmaente
documentati (l’Amministrazione non contesta infatti che le spese siano state
effettivamente sostenute dalla società ma che siano deducibili), difetta completamente la

verifica del criterio distintivo tra spese di pubblicità o propaganda e spese di

22 dicembre 1986, n. 917, che va individuato nella diversità, anche strategica, dei
rispettivi obiettivi, svincolati nel secondo caso da una diretta aspettativa di ritorno
commerciale, e collegati nel primo ad un incremento più o meno immediato della
vendita di quanto realizzato nei vari cicli produttivi ed in determinati contesti,
anche temporali: pertanto, fermo restando che entrambe le tipologie di costi
debbono trovare giustificazione in iniziative coerenti con gli scopi dell’impresa, e
che le une e le altre ne realizzano, in definitiva, gli interessi, costituiscono spese di
rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e
l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno
qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la
realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente,
alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta
(cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 9567 del 23/04/2007), non essendo dato rilevare
dalla motivazione della sentenza la ragione per la quale i costi fatturati
(
dovrebbero ricondursi ad una piuttosto che all’atra categoria.
•■•■••■

I vizi logici riscontrati determinano in conseguenza la cassazione della sentenza con
rinvio della causa per nuovo esame al Giudice di merito.

In conclusione il ricorso trova accoglimento e la sentenza impugnata deve essere
cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione tributaria della regione

10
RG n. 20691/2008
ric. Ag.Entrate c/Calcestruzzi Tor S.Lorenzo s.p.a.

rappresentanza, diversamente disciplinate dall’art. 74, comma secondo, del d.P.R.

ESENTE DA REGISTRAZIONE
Al SENSI DEI D.P.R 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

MATERIA TRIBUTARIA

Lazio perché provveda ad emendare i vizi logici riscontrati nonchè a liquidare anche le
spese del presente giudzio.

P.Q.M.

La Corte :

Commissione tributaria della regione Lazio perché provveda ad emendare i vizi logici
riscontrati nonché a liquidare anche le spese del presente giudzio.

Così deciso nella camera di consiglio 17.12 .2013

– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della

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