Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10062 del 09/05/2011

Cassazione civile sez. un., 09/05/2011, (ud. 07/12/2010, dep. 09/05/2011), n.10062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo presidente f.f. –

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

180, presso lo studio dell’avvocato SANINO MARIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato SBISA’ GIUSEPPE, per delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI DEL FRIUL VENEZIA GIULIA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

– controricorrente –

e contro

A.F., D.B.C.;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

12304 nella vertenza V2008/00309/PSL della CORTE dei CONTI del FRIULI

VENEZIA GIULIA – Sezione di TRIESTE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

FEDELI Massimo, il quale chiede che la Corte di cassazione, a sezioni

unite, dichiari la giurisdizione della Corte dei conti con le

pronunce di legge.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 10/7/2009 la Procura Regionale presso la Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia conveniva in giudizio, innanzi alla Sezione Giurisdizionale Regionale di detta Corte dei Conti, D.F. chiedendone la condanna – unitamente ad altri consiglieri di amministrazione della Trieste Expo Challenge, società consortile per azioni avente ad oggetto la promozione della candidatura della città di Trieste quale sede per l’Expo 2007 (poi 2008) – al pagamento a favore della Regione Friuli Venezia Giulia della somma di Euro 60.870,79 per il danno a quest’ultima causato a seguito dell’erogazione di un contributo per la copertura dei costi di allestimento di una manifestazione finalizzata alla promozione della candidatura della città di Trieste, costi già coperti da un finanziamento specifico del Ministero degli Affari Esteri.

Nel corso del giudizio il convenuto D.F. ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti ed affermarsi la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

La Procura Regionale presso la Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale del Friuli Venezia Giulia – ha resistito con controricorso insistendo per la dichiarazione della giurisdizione del giudice contabile.

Il ricorso è stato notificato anche a A.F. e d.B. C. – altri membri del consiglio di amministrazione della società – i quali non hanno svolto difese in questa sede.

Il P.G., al quale gli atti sono stati trasmessi ai sensi dell’art. 375 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La riferita questione di giurisdizione va risolta dichiarando la giurisdizione della Corte dei Conti.

Il ricorrente sostiene “la carenza di giurisdizione della corte dei conti per la mancanza di un rapporto di servizio tra la P.A. ed il privato quale presupposto dell’azione di danno erariale”. Deduce al riguardo il D.: che la natura di società partecipata da enti locali territoriali e dalla camera di Commercio non è elemento idoneo ad attrarre la controversia alla giurisdizione contabile non sussistendo nella specie un rapporto di servizio implicante la detta giurisdizione; che la Regione Friuli Venezia Giulia non è titolare di quote della società consortile Trieste Expo per cui, non essendo “ente pubblico partecipante”, non può subire diminuzione del proprio patrimonio a causa dell’azione degli amministratori della società;

che non sussiste un rapporto di servizio tra la Regione e gli amministratori della società destinataria del finanziamento in questione; che tale finanziamento non ha comportato un inserimento della società nella compagine operativa dell’Amministrazione, sicchè è mancato l’esercizio delle funzioni pubbliche; che la società consortile ha operato in modo autonomo per il perseguimento del proprio oggetto sociale senza subire vincoli dalla Regione estranea a tale oggetto sociale; che tra la Regione e la società si è costituito solo un “rapporto di credito” avente la propria fonte nelle leggi finanziarie regionali e comportante a carico della società l’unico obbligo di rendicontazione successiva delle spese.

La tesi del ricorrente non è meritevole di accoglimento ponendosi in netto ed insanabile contrasto con il contrario principio di recente affermato da queste Sezioni Unite secondo cui: “in tema di danno erariale, è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione” (ordinanza 3/3/2010 n. 5019 con la quale è stata affermata la giurisdizione della Corte dei Conti sull’azione di danno per responsabilità amministrativa direttamente proposta nei confronti del legale rappresentante e dei soci di una società privata a responsabilità limitata beneficiaria del contributo).

In proposito – premesso che nella specie si tratta di un fatto commesso dopo l’entrata in vigore della L. n. 20 del 1994 – va osservato che questa Corte già con ordinanza n. 4511 del 2006, in fattispecie nella quale si assumeva escluso il rapporto di servizio in quanto l’erogazione di fondi pubblici costituiva semplicemente lo strumento per lo svolgimento di un’attività privata, ha affermato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei Conti per danno erariale, in ragione del sempre più frequente operare dell’amministrazione al di fuori degli schemi del regolamento di contabilità di Stato e tramite soggetti in essa non organicamente inseriti, è irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato. “Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che può ben essere un privato o un ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicchè ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d’essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione esso è chiamato a partecipare con l’atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l’ente pubblico anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altre imprese il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato con il concorso dello stesso imprenditore; e di tale danno deve rispondere davanti al giudice contabile”.

Nello stesso senso si è espressa Cass., sez. un., n. 14825 del 2008.

La successiva citata pronuncia 5019/2010 ha ulteriormente chiarito che la Corte dei Conti ha giurisdizione anche – come nel caso in esame – per l’azione di danno erariale proposta nei confronti non già della società a favore della quale il contributo pubblico sia stato erogato, ma direttamente di chi (amministratore) abbia distratto le somme oggetto del finanziamento, così frustrando gli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione. L’instaurazione del rapporto di servizio è correlata infatti non solo alla riferibilità alla società beneficiaria del contributo degli effetti degli atti dei suoi organi, ma anche alla attività stessa di chi, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbia provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall’amministrazione.

Questa Corte è pervenuta a tali conclusioni sul presupposto che, concorrendo il soggetto destinatario del contributo alla realizzazione del programma della P.A., tra la stessa ed il beneficiario si instaura un rapporto di servizio per cui il beneficiario assume, ai fini della giurisdizione della Corte dei conti, la stessa posizione propria di un dipendente o amministratore della P.A. In particolare, nel caso dei contributi dati a soggetti estranei, questi rispondono per la diversa ragione che, pur essendo estranei, gestiscono risorse pubbliche vincolate all’impiego preventivato, sicchè l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa è diretta. Che poi “i soggetti che debbono impiegare quelle risorse non siano funzionari della stessa o di altra pubblica amministrazione, ma privati, società o non, non rileva: l’assimilazione è ben assicurata dalla figura del rapporto di servizio. Posto, infatti, che il dato fondante della responsabilità è la distrazione dei fondi pubblici, è consequenziale che ne rispondano sia il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato (nella specie, la società beneficiaria) sia i soggetti che li hanno distratti per averne avuto la disponibilità” (così testualmente citata ordinanza 5019/2010).

Va conclusivamente dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di D.g.F..

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese in considerazione della natura di parte meramente formale della Procura regionale presso la Corte dei Conti e della mancata costituzione degli altri soggetti ai quali è stato notificato il ricorso.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA