Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10061 del 21/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 12/01/2017, dep.21/04/2017),  n. 10061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2535-2016 proposto da:

M.G., MA.AL., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MOROSINI 16, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

GUERRA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO ALMONDO giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.L., B.C., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato LIVIO BLESSENT giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1209/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 19/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PELLECCHIA

ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA.

1. Ma.Al. e M.G. convennero in giudizio B.C. e T.L. chiedendo la condanna al ripristino dello stato dei luoghi precedente agli interventi effettuati dai convenuti sul fondo di loro proprietà e confinante con il loro terreno. I lavori avevano causato l’innalzamento del terreno di 40 cm che, a sua volta, aveva modificato il deflusso delle acque meteoritiche creando allagamenti.

2. Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’Appello di Torino con sentenza n. 1209 del 19 giugno 2015, confermava la statuizione del primo giudice.

3. Avverso tale pronunzia Ma.Al. e M.G. propongono ricorso in cassazione con un motivo articolato in più censure.

3.1. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. E’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta.

6. Con l’unico e articolato motivo i ricorrenti denunciano che il giudice del merito abbia del tutto omesso di esaminare fatti decisi per il giudizio che ove presi in considerazione avrebbero portato ad una diverso esito del giudizio.

Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti richiedono in realtà una nuova rivalutazione di merito.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente (Cass. 7921/2011).

Inoltre l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. n. 8053/2014).

Alla luce dell’enunciato principio, risulta che i ricorrenti, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, non hanno rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360, c.p.c., comma 6, n. 5.

7. Pertanto, ai sensi degli artt. 380 bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva e pertanto non occorre provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017

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