Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10061 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10061 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 14888-2008 proposto da:
EUROCINEART SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del
liquidatore e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO
12-D, presso lo studio dell’avvocato CASTALDI ITALO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –

2013
3698

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA 3 in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende

Data pubblicazione: 09/05/2014

ope legis;
– controricorrente nonchè contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

intimato –

di ROMA, depositata il 17/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CASTALDI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato ZERMAN che
si riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso nei confronti del
Ministero e il rigetto del ricorso nei confronti
dell’Agenzia.

avverso la sentenza n. 171/2007 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

La controversia concerne la impugnazione della cartella di pagamento emessa per gli

e 1991 presentate da EURO Cineart s.r.1., entrambi opposti dalla società avanti il
Giudice tributario in distinti giudizi che erano stati definiti, rispettivamente, con sentenza
in data 11.7.1998, passata in giudicato, dichiarativa della legittimità dell’avviso relativo
all’anno d’imposta 1989, e con sentenza di appello che annullava invece l’avviso
relativo all’anno d’imposta 1991 in ordine alla quale “l’Ufficio prestava acquiescenza”.

La CTP di Roma accoglieva il ricorso introduttivo ed annullava la cartella, rilevando
quanto all’importo in essa liquidato relativo all’anno 1991 che la sentenza di
annullamento dell’atto presupposto rendeva priva di fondamento la pretesa di
riscossione, mentre quanto all’importo richiesto per l’anno 1989, che l’Amministrazione
era decaduta dalla potestà di riscossione essendo stato formato e consegnato il ruolo
oltre il termine perentorio di cui all’art. 17 Dpr n. 602/73.

L’appello proposto dall’Ufficio Roma 3 della Agenzia delle Entrate, limitatamente
alla statuizione della sentenza di prime cure concernente la decadenza (e dunque
limitatamente alla pretesa relativa all’anno 1989) era accolto dalla Commissione
tributaria della regione Lazio con sentenza 17.4.2007 n. 171 sul fondamento della
applicabilità del termine ordinario di prescrizione alle cartelle di pagamento emesse a
seguito della intervenuta definitività dell’atto impositivo presupposto, essendo riferibile
il termine di decadenza di cui all’art. 17 Dpr n. 602/73, anche in seguito alle modifiche
apportate dal DL n. 106/2005, esclusivamente alle cartelle emesse a seguito di controllo
con metodo automatizzato ex art. 36 bis Dpr n. 600/73.
1
RG n. 14888/2008
ric.Eurocineart s.r.l. in liq. c/ Ag.Entrate+1

Cons.
Stefano O ieri

importi accertati da due avvisi di rettifica delle dichiarazioni IVA relative agli anni 1989

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dalla società
contribuente con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate ed al Ministero della
Economia e Finanze , affidato a quattro mezzi cui ha resistito la Agenzia delle Entrate
con controricorso.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata “ex officio” l’inammissibilità del ricorso proposto nei
confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per difetto di legittimazione
passiva della parte resistente, non avendo assunto l’Amministrazione statale la posizione
di parte processuale nel giudizio di appello svoltosi avanti la Commissione tributaria
della regione Lazio introdotto con atto di appello dall’Ufficio di Roma della Agenzia
delle Entrate successivamente alla data 1.1.2001 (subentro delle Agenzie fiscali a titolo di
successione particolare ex lege nella gestione dei rapporti giuridici tributari pendenti in cui era parte
l’Amministrazione statale: cfr. Corte cass. SS.UU. 14.2.2006 n. 3116 e 3118).

Non avendo il ricorso proposto nei confronti del Ministero della Economia e delle
Finanze comportato per la parte resistente svolgimento di specifica attività difensiva, si
ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite

Con il primo motivo la società deduce violazione degli artt. 17 lett. c) Dpr n. 600/73
e 25 Dpr n. 602/73, in relazione all’art. 360co 1 n. 3 c.p.c., formulando un quesito di
diritto (ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis ) con il quale chiede alla
Corte di affermare se un avviso di accertamento divenuto definitivo a seguito di
passaggio in giudicato della sentenza che ne accerta la legittimità “debba o meno essere
soggetto alla disciplina del ruolo di cui all’art. 17 lett. c) Dpr n. 602/73″nel testo
modificato dal Dlgs 26.2.1999 n. 46.
2
RG n. 14888/2008
ric.Eurocineart s.r.l. in liq. c/ Ag.Entrate+1

Cong, st.
Stefano Obvieri

La società ha depositato memoria illustrativa.

Al riguardo occorre premettere che esclusivamente su tale questione che è oggetto del
quesito di diritto -in ordine alla quale soltanto è ravvisabile una relazione di corrispondenza tra
vizio di legittimità denunciato e quesito di diritto-, e non anche in relazione alle altre questioni
-indicate nel corso della esposizione del medesimo motivo ma- rimaste estranee dalla domanda

formulata alla Corte, è tenuto a pronunciare il Collegio , in considerazione, sia della
funzione da ricondursi al quesito di diritto che è quella di far comprendere alla Corte di

questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia,
secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (cfr. Corte cass. Sez. L,
Sentenza n. 8463 del 07/04/2009 ), sia della specificità dell’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla

formulazione del motivo di ricorso alla stregua dei parametri normativi di cui all’art.
360 c.p.c., con la conseguenza che il quesito di diritto non può essere desunto dal
contenuto del motivo poiché in un sistema processuale, che già prevedeva la redazione
del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di
cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall’art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40,
consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi
originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione
immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione
nomofilattica della Corte di legittimità (cfr. Corte cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del
24/07/2008 ; id. Sez. 5, Ordinanza n. 2799 del 05/02/2011), sia in fine della ineludibile

correlazione che deve ravvisarsi tra la specificità della censura ex art. 366co l n. 4 c.p.c.
e la formulazione del quesito da sottoporre alla Corte sicché quest’ultimo deve ritenersi
inadeguato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, quando non è
conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale
emerge dall’esposizione del motivo (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8466 del
02/04/2008).

3
RG n. 14888/2008
ric.Eurocineart s.r.l. in lig. c/ Ag.Entrate+1

Stefan

ieri

legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 25 Dpr n. 602/73 —
testo vigente ratione temporis-, in relazione all’art. 360co1 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di
omessa motivazione in relazione all’art. 360co1 n. 5 c.p.c.
La parte ricorrente si duole che la CTR ha omesso del tutto di pronunciare sulla
questione della decadenza dal termine per la notifica della cartella di cui all’art. 25 Dpr
n. 602/73 nel testo anteriore alla modifica introdotta dal Dlgs 27.4.2001 n. 193, venendo

decadenza della Amministrazione dal termine previsto dall’art. 25 Dpr n. 602/73 per la
notifica della cartella di pagamento.

Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce la violazione degli artt. 345 c.p.c. e 57
Dlgs n. 546/99, la violazione dell’art. 24 Dpr n. 602/73 e del DM 3.9.1999 n. 321,
nonché il vizio di omessa pronuncia in relazione all’art. 360co 1 nn. 3 e 5 c.p.c., in
quanto la CTR avrebbe implicitamente ritenuta tempestiva la formazione del ruolo ai
sensi dell’art. 17 Dpr n. 602/73 alla stregua di un estratto del registro dell’anagrafe
tributaria (in cui era indicata la data di emissione del 19.12.2000) prodotto dall’Ufficio
finanziario con l’atto di appello, non avvedendosi che in tal modo dava ingresso ad un
fatto nuovo che doveva ritenersi precluso dalle norme processuali asseritamente violate.

Con il quarto motivo la parte ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione ex
art. 360co1 n. 5 c.p.c. rilevando di aver dedotto in primo grado “e nella costituzione nel
giudizio di appello” la nullità della cartella di pagamento, per vizio di motivazione in
ordine alla liquidazione degli importi accessori (interessi e sanzione pecuniaria) e
formula il quesito di diritto chiedendo alla Corte di accertare se ai sensi dell’art. 97 Cost.
e della legge n. 212/2000 “sia legittima una cartella di pagamento priva di ogni
specificazione in merito agli oneri accessori richiesti in aggiunta al tributo principale”.

I primi tre motivi debbono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolti a
contestare la medesima “ratio decidendi” della sentenza impugnata
4
RG n. 14888/2008
ric.Eurocineart s.r.l. in liq. c/ Ag.Entrate+1

poi a censurare la sentenza nella parte in cui non avrebbe ravvisato la intervenuta

La formulazione contestuale nei motivi secondo e terzo di vizi per “enor in judicando”
e vizio per “error facti” impone una preliminare operazione di qualificazione giuridica
da parte della Corte in quanto, dall’esame degli argomenti esposti a sostegno del
secondo motivo risulta che la parte non censura la erronea rilevazione della fattispecie
concreta dedotta in giudizio (art 360co1 n. 5 c.p.c.), ma intende contestare al Giudice di

relativa al termine di decadenza previsto dall’art. 25 Dpr n. 602/73 per la notifica della
cartella, mentre quanto al terzo motivo risulta che la società ricorrente non deduce, come
erroneamente indicato in rubrica, un vizio relativo all’attività “in judicando”, quanto
piuttosto un vizio di nullità processuale laddove sostiene, indicando le norme processuali
violate, che la CTR avrebbe ammesso in giudizio nuove prove documentali in violazione
dei limiti imposti dal grado di giudizio.
Orbene se l’errore commesso dalla società ricorrente nel riferimento al parametro di
legittimità violato (da individuarsi correttamente nei vizi di nullità della sentenza ex art. 360co1
n. 4 c.p.c.) non preclude l’accesso di entrambe le censure al sindacato della Corte, non

potendo ritenersi vincolante, ai fini del giudizio preliminare di ammissibilità, la (errata)
indicazione nella “rubrica” -che introduce la esposizione dei singoli motivi- del vizio di
legittimità denunciato, ben potendo la Corte nell’esercizio del potere di ufficio di
qualificazione giuridica del mezzo di impugnazione “correggere” l’errore laddove, come
nella specie, dalla esposizione del motivo e dal quesito di diritto risulti agevolmente
individuabile la effettiva censura rivolta alla sentenza impugnata (cfr. Corte cass. Sez. 5,
Sentenza n. 14026 del 03/08/2012), tuttavia va subito rilevato che la censura -secondo

motivo- di omessa pronuncia in ordine alla eccepita decadenza dal termine ex art. 25 Dpr
n. 602/37 si palesa, oltre che logicamente incompatibile con la contestuale censura per
vizio di “error in judicando” (per falsa applicazione da parte della CTR dell’art. 25 Dpr n.
602/73) formulata con lo stesso secondo motivo (essendo del tutto evidente che nell’errore
nell’attività di giudizio rimane implicitamente esclusa la omissione di pronuncia), comunque

infondata, in quanto non coglie la portata della decisione della CTR che ha motivato
5
RG n. 14888/2008
ric.Eurocineart s.r.l. in lig. c/ Ag.Entrate-hl

Cons
Stefano

appello di aver disatteso all’obbligo di pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione

escludendo “tout court” l’applicazione di qualsiasi termine di decadenza, sia ai fini della
iscrizione a ruolo che della notifica della cartella di pagamento, in tutte le ipotesi in cui
la fase riscossione consegua ad atto impositivo resosi definitivo con sentenza passata in
giudicato, assolvendo in tal modo all’obbligo di pronuncia anche con specifico
riferimento alla questione della decadenza ex art. 25 Dpr n. 602/73 riproposta dalla
.0)

società con l’atto di costituzione dli grado di appello (cfr. ricorso principale pag. 6-7).

all’ammissione di nuove prove in grado di appello, formulata unitamente alla censura di
vizio logico della motivazione ex art. 360co1 n. 5 c.p.c., se da un lato la produzione in
allegato al ricorso in appello della Amministrazione finanziaria dell’estratto del registro
dell’anagrafe tributaria, dal quale risultava la data 19.12.2000 di formazione del ruolo, si
risolve nella produzione in grado di appello di un nuovo “documento”, in quanto tale
consentita dall’art. 58co2 Dlgs n. 546/92, e non integra pertanto alcuna violazione del
divieto dei “nova” prevista dall’art. 57 Dlgs n. 546/92, atteso che la questione relativa
alla decadenza ex art. 17 Dpr n. 602/73 aveva costituito oggetto della controversia in
primo grado ed era stata ritualmente devoluta al Giudice di appello, dall’altro la critica
mossa alla sentenza in ordine alla attribuzione di efficacia probatoria al predetto estratto
del registro informatico dell’anagrafe tributaria, impinge nella sfera del libero
convincimento del Giudice di merito, e rimane sottratta al sindacato di legittimità
laddove la motivazione sia esente da errori od illogicità (nella specie non evidenziati dalla
ricorrente), dovendo osservarsi altresì che entrambe le censure mosse con il terzo motivo

appaiono inconferenti in quanto non tengono conto che la CTR ha statuito prescindendo
dal documento in questione, affermando che alcun termine di decadenza era applicabile
nella fattispecie derivando la emissione della cartella di pagamento da accertamento
impositivo coperto dal giudicato.

Con il primo e secondo motivo (relativamente alle censure di violazione di norme di
diritto) la società critica la indicata “ratio decidendi” della sentenza di appello ritenendo,
al contrario, che nella specie trovava applicazione tanto la norma dell’art. 17col lett. c)
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ric.Eurocineart s.r.l. in lig. c/ Ag.Entrate+1

Co
Stefano

ri

Quanto alla censura -terzo motivo- di nullità processuale per violazione dei limiti

Dpr n. 602/73 che, nel testo modificato dall’art. 6 Dlgs 26.2.1999 n. 46, stabiliva il
termine di decadenza per la iscrizione dei ruoli esecutivi “e) entro il 31 dicembre
dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento e’ divenuto definitivo, per le somme
dovute in base agli accertamenti dell’ufficio” (disposizione concernente le imposte sui redditi
ed espressamente estesa anche alla imposta sul valore aggiunto dall’art. 23 del medesimo Dlgs n.
46/1999), quanto la norma dell’art. 25 corna 1 Dpr n. 602/73 -nel testo introdotto dall’art.

notificare la cartella a pena di decadenza “entro l’ultimo giorno del quarto mese
successivo a quello di consegna del ruolo”.
La società rilevava la doppia decadenza in quanto avuto riguardo alla data 10.10.1999
del passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Roma 11.7.1998 n. 166 (fatto non
controverso) il termine per la iscrizione a ruolo scadeva il 31.12.2000, ed in ogni caso la
cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 30.4.2001, essendo stata invece
notificata il 3.5.2001.

I motivi sono infondati.

Premesso che la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui fa erroneo
riferimento al termine di prescrizione previsto in materia di imposta di registro (art. 78
Dpr n. 131/1986), è suscettibile di mera correzione ai sensi dell’art. 384co4 c.p.c., tenuto
conto altresì che l’errato richiamo della norma di diritto non incide peraltro
sull’argomentazione in diritto del Giudice di merito, emergendo in modo inequivoco
dalla lettura della motivazione della sentenza di appello che la CTR ha inteso riferirsi al
termine ordinario di prescrizione dei diritti, indicato nella specie dall’art. 2953 c.c., tanto
premesso osserva il Collegio :

a) che al tempo della notifica della cartella di pagamento (3.5.2001) non era ancora
intervenuta la soppressione del termine di decadenza di cui al comma 1 dell’art. 25 Dpr
n. 602/73 disposta dall’art. 1 col lett. b) del Dlgs 27.4.2001 n. 193 ( entrato in vigore il
7
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ric.Eurocineart s.r.l. in liq. c/ Ag.Entrate+1

Co est.
Stefano Jivieri

11 del Dlgs n. 46/1999- che imponeva al concessionario del servizio per la riscossione di

9.6.2001: cfr. art. 4 Dlgs n. 193/2001).

La disciplina normativa vigente nel periodo

intercorso tra la data del passaggio in giudicato della sentenza che accertava la pretesa
impositiva (10.10.1999) e la data in cui è stata eseguita la notifica della cartella
(3.5.2001) prevedeva quanto segue :
– “le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di
decadenza: c) entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui

dell’ufficio” (art. 17 comma 1 lett. c) Dpr n. 602/73 come modificato dall’art. 6 del Dlgs
26.2.1999 n. 46)
– “il concessionario notifica la cartella di pagamento entro l’ultimo giorno del quarto

mese successivo a quello di consegna del ruolo, al debitore iscritto a ruolo o al
coobbligato nei confronti dei quali procede” (art. 25co1 Dpr n. 602/73 come modificato
dall’art. 11 del Dlgs n. 46/1999)

b) che deve ritenersi pienamente conforme a diritto la pronuncia della CTR secondo
cui nel caso di avvisi di accertamento o rettifica divenuti definitivi in esito ad
accertamento giurisdizionale divenuto irrevocabile, la successiva fase di riscossione del
tributo (e della sanzione pecuniaria) rimane sottratta ai termini di decadenza prescritti
per la formazione (art. 17 Dpr n. 602/73 nel testo modificato dall’art. 6 del Dlgs n. 46/1999
vigente fino alla soppressione disposta dall’art. 1 DL n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005) e la

notifica (art. 25 Dpr n. 602/73 nel testo modificato dall’art. 11 del Dlgs n. 46/1999 e vigente fino
alla soppressione disposta dal Dlgs n. 193/2001, ed ancora nel testo successivamente introdotto
dall’art. 1 comma 5 ter, n. 2, lett. c), del DL n. 106/2005 conv. in legge n. 156/2005) dei titoli

esecutivi di formazione stragiudiziale (formazione del ruolo esecutivo, consegna del ruolo al
concessionario per il servizio di riscossione, notifica della cartella di pagamento),

in quanto nel

caso di pretesa tributaria consolidatasi in seguito ad accertamento giudiziale passato in
giudicato, il credito tributario -che trova fondamento non più nel provvedimento
amministrativo ma nella sentenza- si atteggia come qualsiasi altro diritto di credito
accertato giudizialmente, il cui esercizio è assoggettato all’ordinario termine
8
RG n. 14888/2008
ric.Eurocineart s.r.l. in liq. c/ Ag.Entrate+1

C
est.
Stefa, livieri

l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti

prescrizionale ex art. 2953 c.c., risultando in tal modo adeguatamente assicurata la
certezza del diritto e la stabilità dei rapporti giuridici (cfr. Corte eass. V sez. 13.3.2009 n.
6148; id. Sez. 5, Sentenza n. 1388 del 21/01/2011; vedi: Corte cass. Sa. 5, Sentenza n. 8350 del
25/05/2012), non trovando alcuna plausibile giustificazione un ulteriore “rafforzamento”

della norma prescrittiva della estinzione dei diritti, in seguito alla protratta inerzia della
Amministrazione finanziaria per la durata temporale prevista dalla legge, con la

nella specie la esigenza di dover regolamentare l’esercizio di potestà autoritative della
Pubblica Amministrazione incidenti sulla sfera giuridica dei privati, sia in quanto in tal
modo si verrebbe ad introdurre un ingiustificato trattamento differenziato tra diritti di
natura patrimoniale, derivanti da accertamento giudiziale irrevocabile, secondo che
siano riferibili al contribuente ovvero alla Amministrazione finanziaria.

Deve dunque darsi seguito al principio di diritto secondo cui il diritto di credito
dell’Amministrazione finanziaria in relazione a tributi e sanzioni, quando sia stato
accertato con sentenza passata in giudicato, si prescrive nel termine ordinario di dieci
anni, anche se per esso la legge preveda specificamente un termine più breve, perché,
determinando il giudicato una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto
tributario in contestazione, trova applicazione la disciplina dell’ “actio iudicati” dettata
dall’art. 2953 cod. civ. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009 -in relazione
a provvedimenti irrogativo di sanzione pecuniaria -; id Sez. 5, Sentenza n. 5837 del 11/03/2011 -in
relazione a pretesa impositiva-; id. Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 13/07/2012).

Con il quarto motivo la società denuncia per vizio di omessa motivazione ex art.
360co l n. 5 c.p.c. il diverso vizio di nullità processuale derivante da omessa pronuncia
(per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360co1 n. 4 c.p.c.) contestando alla CTR

di avere del tutto trascurato ja 011R di provvedere in ordine al motivo dedotto in primo
grado e riproposto nella costituzione in appello concernente la nullità della cartella di
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RG n. 14888/2008
ric.Eurocineart s.r.l. in lig. c/ Ag.Entrate-F1

previsione di termini di decadenza per la riscossione del credito, sia in quanto difetta

pagamento per carenza di motivazione ex art. 7co l legge n. 212/2000 in ordine alle
pretese accessorie (liquidazione degli interessi e determinazione della sanzione
pecuniaria): tuttavia a differenza della analoga ipotesi di erronea individuazione del
parametro di legittimità esaminata) in relazione al secondo motivo, in questo caso anche
il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. risulta inadeguatamente formulato, venendo a
denunciare anziché il vizio processuale, direttamente il vizio di nullità della cartella, in

pronuncia) nella differente contestazione di un vizio relativo ad

“error in judicando”

che avrebbe allora dovuto essere denunciato in relazione al parametro di cui all’art.
360co l n. 3 c.p.c.. La macroscopica incongruenza nella individuazione del parametro
in base al quale la Corte è chiamata a sindacare la sentenza di appello unitamente alla
difformità tra la censura esposta nel motivo e quella invece oggetto del quesito di diritto,
determina la inammissibilità del motivo di ricorso, che pecca peraltro anche di
autosufficienza non avendo la parte trascritto il contenuto dell’atto di costituzione in
grado di appello impedendo in tal modo alla Corte di verificare la sussistenza
dell’obbligo di pronuncia della CTR: dal riassunto delle difese svolte con il predetto atto
di costituzione, infatti, non risulta che il vizio di nullità della cartella per difetto di
motivazione sia stato riproposto (cfr. ricorso pag. 6-7), nè tanto meno risulta dalla
vicenda processuale riferita nella sentenza impugnata (sent. CTR pag. 3).
Il motivo deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

In conclusione il ricorso deve essere rigettato e la parte ricorrente condannata alla
rifusione delle spese del presente giudizio come liquidate in dispositivo, dichiarate
interamente compensate le spese dei gradi di merito.

P.Q.M.
La Corte :

10
RG n. 14888/2008
ric.Eurocineart s.r.l. in liq. c/ Ag.Entrate+1

Con t
Stefano livieri

tal modo trasformando la censura emergente dalla esposizione del motivo (omessa

- rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente
giudizio che liquida in € 15.000,00 per compensi oltre le spese prenotate a debito,
dichiarando interamente compensate le spese relative ai gradi di merito.

Così deciso nella camera di consiglio 17.12.2013

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