Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10061 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ASSOCIAZIONE MAGICABULA (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CHIARAMONTE

GULFI 13, presso lo Studio dell’avvocato GE’ CARLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ROSSELLA ROBERTO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di MILANO del 18.3.08, depositata il 30/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

DOMENICO;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano

n. 81/37/2008 depositata il 30.9.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5.4.2011 dal Relatore Cons. Giuseppe Caracciolo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ, e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Milano ha accolto l’appello di Agenzia delle Entrate nei confronti della “Associazione Magicabula” – appello proposto contro la sentenza n. 199/06/2007 della CIP di Pavia – confermando l’avviso di accertamento con cui – previo disconoscimento della natura di ente non commerciale dell’associazione in questione- era stato recuperato a tassazione un reddito di impresa ed erano state accertate evasioni di IVA e di IRAP, il tutto riferito al periodo d’imposta 2003.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) adeguatamente dimostrata il prevalente svolgimento di attivita’ commerciale rispetto a quella non commerciale.

L’Associazione Magicabula ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.

L’Agenzia si e’ costituita con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.

Infatti, a fronte dell’avvenuto deposito della decisione impugnata in data 30.9.2008. il ricorso per cassazione e’ stato notificato alla parte intimata solo in data 17.11.2009 e percio’ oltre il decorso del termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c. che, anche tenuto conto della sospensione feriale dei termini, e’ da fissarsi nel 16.11.2009.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita’.

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che – pur avendo la parte ricorrente con la memoria illustrativa evidenziato che il ricorso introduttivo di questo grado non puo’ considerarsi tardivo, alla luce della data di consegna per la notifica del medesimo, quale risulta dalla stampigliatura in calce all’originale del ricorso – il ricorso stesso (sia pure per motivi diversi da quelli evidenziati nella relazione) appare comunque inammissibile per l’inidoneita’ del quesito di diritto che assiste il motivo unico di impugnazione.

Infatti, in merito al tema dei requisiti di contenuto del quesito che il ricorrente ha onere di formulare ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che il quesito di diritto consiste non gia’ in un’affermazione di diritto astratta ed avulsa dal caso concreto, ma in un interrogativo che deve necessariamente contenere, sia pure sintetizzandola, l’indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che e’ alla base del provvedimento impugnato, di cui il ricorrente, in relazione al caso concreto.

chiede l’applicazione al fine di ottenere la pronuncia di cassazione, in modo da circoscrivere l’oggetto di quest’ultima nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito stesso (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; Cass. S.U. n. 20360 e n. 36 del 2007; Cass. n. 14682 del 2007). Nella specie di causa tutto cio’ fa difetto, avendo il ricorrente proposto (peraltro articolandolo in tre diverse questioni in gran parte diverse tra loro, una di esse non trattate minimamente nella sentenza impugnata, e percio’ con modalita’ gia’ di per se’ inammissibile) un quesito di tenore totalmente teorico e generico.

che e’ giurisprudenza costante di questa sezione che le ragioni di declaratoria della inammissibilita’ possano essere rilevate direttamente dal collegio all’udienza camerale, anche in difformita’ da quelle che sono evidenziate nella relazione ex art. 380 bis c.p.c.;

che in definitiva il ricorso deve comunque essere rigettato;

che le spese di lite posso essere regolate in ragion della soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di questo grado, liquidate in Euro 2.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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