Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10060 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 31/10/2019, dep. 28/05/2020), n.10060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27691-2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FAUSTO CURATOLO;

– ricorrente –

contro

G.F., G.M., S.G.,

GI.LE.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 215/2017 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 15/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Fatto

RITENUTO

che la Corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione avanzata da F.L. avverso la sentenza di primo grado, la quale aveva disatteso la domanda di M.A. (al quale era poi succeduta l’appellante) di declaratoria d’acquisto per usucapione di uno stacco di terreno in proprietà degli appellati G.F. e G.M., S.G. e Gi.Le.;

ritenuto che avverso la predetta statuizione F.L. propone ricorso sulla base d’unitaria censura, sulla quale la ricorrente insiste con memoria, e che le controparti sono rimaste intimate;

ritenuto che la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che:

– non risultava “comprensibile l’iter logico-giuridico seguito dalla Corte di Appello (…) carente in ordine alla corretta valutazione dei fatti e delle prove”;

– non constava puntuale applicazione del principio del libero convincimento, essendo rimasti disattesi i criteri ai quali il giudice è vincolato, mancando il supporto probatorio, stante che i testi avevano descritto una situazione dalla quale emergeva la sussistenza del possesso ad usucapionem;

M.A., secondo quel che avevano riferito i testi Gu. e R., aveva “dimostrato di essere rimasto nel possesso del bene compravenduto dalla data della vendita (17/ 12/ 1982) e di averlo utilizzato uti dominus dal 1983 al 2004”.

Diritto

CONSIDERATO

che la doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento per il convergere di una pluralità di ragioni:

a) è di palmare evidenza che la ricorrente richiede che la Corte di legittimità, sostituendosi inammissibilmente alla Corte d’appello, faccia luogo a nuovo vaglio probatorio e, pertanto, nella sostanza, peraltro neppure efficacemente dissimulata, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, in questa sede non sindacabile (ampia e articolata risulta la motivazione sul punto alle pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);

b) una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299); di conseguenza il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione (Sez. 3, 23940, 12/10/2017, Rv. 645828), oramai all’interno dell’angusto perimetro delineato dall’art. 360 c.p.c., novellato n. 5;

c) peraltro, la ricorrente neppure riporta compiutamente gli articolati e le risposte dei testi, di talchè la denunziata violazione del principio del libero convincimento non potrebbe essere, già per questo, essere scrutinata;

considerato che non deve farsi luogo regolamento delle spese non avendo la controparte svolto difese;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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