Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10060 del 21/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.21/04/2017), n. 10060
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29470-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
e contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3956/7/2015, emessa il 24/04/2015, della
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il
04/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. SOLAINI LUCA.
Fatto
Il contribuente è medico convenzionato con il sistema sanitario. Ha chiesto il rimborso dell’Irap corrisposta tra il 2006 ed il 2009, sul presupposto di averla indebitamente versata, non avendo egli un’organizzazione professionale autonoma.
I giudici di merito nel grado di appello, hanno ritenuto non significativa la spesa effettuata per compensi a terzi, e gravante sull’Agenzia l’onere della prova del presupposto impositivo l’Agenzia propone ricorso lamentando sia violazione delle norme in tema di IRAP, che di quelle sulla ripartizione dell’onere della prova.
Non si è costituito il contribuente.
Con memoria depositata in cancelleria prima dell’udienza di trattazione (non partecipata), l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di rinunciare al ricorso, alla luce dei recentissimi approdi giurisprudenziali, in subiecta materia, originati dalla sentenza di questa Corte a sezioni unite n. 9451/16, chiedendo, altresì, la compensazione delle spese di lite.
Il Collegio, preso atto della rinuncia del ricorrente determinata dal recente consolidarsi della giurisprudenza, mentre al momento della proposizione del ricorso sussistevano incertezze interpretative, e rilevata la mancata costituzione in giudizio della parte contribuente, che esonera il Collegio dal provvedere sulle spese, dispone l’estinzione del giudizio, per rinuncia.
Poichè il ricorrente rinunciante è un’Amministrazione dello Stato, non può essere condannato al doppio del contributo unificato (Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 6305509, peraltro mai dovuto in caso di rinuncia al ricorso per cassazione (Cass. 23175/15).
PQM
LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
Dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, alla Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2017