Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10060 del 09/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 10060 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: OLIVIERI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso 14319-2008 proposto da:
BNL SPA, BNP PARIBAS SA in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA VIALE G. MAZZINI 11, presso lo
studio dell’avvocato CIPOLLA GIUSEPPE MARIA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVINI
LIVIA con procura notarile del Not. Dr. MARIA NIVES
IANNACCONE in MILANO rep. n. 61182 del 12/05/2008;
– ricorrenti contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del

Data pubblicazione: 09/05/2014

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende
ope legis;
– resistenti con atto di costituzione –

di ROMA, depositata il 02/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. STEFANO
OLIVIERI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ESCALAR delega
Avvocato SALVINI che ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 45/2007 della COMM.TRIB.REG.

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria della regione Lazio con sentenza 2.4.2007 n. 45, in riforma
della decisione di primo grado che aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso
introduttivo ha rigettato nel merito l’appello proposto da BNL s.p.a. (successivamente

data 25.9.2007) dichiarando legittimo l’avviso di liquidazione emesso dall’Ufficio IVA
di Roma con il quale veniva liquidato in lire 25.378.000, oltre interessi e pene
pecuniarie
il maggior debito IVA della società per l’anno 1976.
I Giudici di appello rilevavano che l’Ufficio aveva negato di aver ricevuto istanze di
rimborso del credito d’imposta pari a lire 134.531.571 (pari ad E 69.479,76), esposto
nella dichiarazione annuale Iva dell’anno 1976 ed “utilizzato quale credito” dalla
società, e che, pertanto l’importo indicati nell’avviso di liquidazione -derivante dal
debito IVA accertato nell’avviso di rettifica della dichiarazione annuale dell’anno 1976 e
sul quale si era formato il giudicato della decisione della Commissione tributaria di I°
grado in data 21.11.1985 n. 85- bene poteva essere richiesto dall’Ufficio.

La sentenza di appello è stata ritualmente impugnata per cassazione dalla società
BNP Paribas s.a. con ricorso notificato alla Agenzia delle Entrate ed al Ministro della
Economia e delle Finanze, affidato a quattro motivi.
Non hanno spiegato difese gli intimati, essendosi limitata la Agenzia fiscale a
depositare atto ai fini della partecipazione alla udienza di discussione.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1
RG n. 14319/2008
ric.BNP Paribas s.a. c/Ag.Entrate

fusa per incorporazione in BNP Paribas s.a. con atto a rogito notaio Liguori di Roma in

I primi due motivi con i quali si deduce vizio di omessa ed insufficiente motivazione
su un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360co l n. 5 c.p.c., sono fondati.
La società si duole che il Giudice di appello ha omesso del tutto di rilevare che agli
atti del giudizio (in allegato n. 5 al ricorso introduttivo) era prodotta la dichiarazione
annuale IVA relativa all’anno 1976 debitamente compilata nel quadro relativo alla
eccedenza detraibile e da cui risultava un credito d’imposta di lire 134.531.571 chiesto a

25.378.000, relativa allo stesso anno 1976 e di cui all’avviso di rettifica divenuto
definitivo essendosi formato il giudicato sulla decisione della CTP in data 10.10.1985,
avrebbe dovuto essere “qualificata” dalla CTR soltanto come mera riduzione
dell’importo del credito chiesto a rimborso. Inoltre era del tutto carente la motivazione
laddove si sosteneva che il credito indicato nella dichiarazione era stato utilizzato dalla
società in detrazione nel successivo anno d’imposta

Le censure sono entrambe fondate, atteso che la prova del fatto pretermesso dal
Giudice di merito assolve ai requisiti di decisività prescritti dall’art. 360co1 n. 5 c.p.c..

Premesso infatti che la nozione di “punto decisivo” della controversia (“fatto
controverso e decisivo” nel testo dell’art. 360co1 n. 5) c.p.c. sostituito dall’art. 2col Dlgs 2.2.2006

n. 40), di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sotto un primo aspetto si correla al

“fatto” sulla cui ricostruzione il vizio di motivazione avrebbe inciso ed implica che il
vizio deve avere inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice
all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto del
giudizio di merito e, quindi, di un “fatto costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo
del diritto”; sotto un secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla
cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità del vizio denunciato,
ove riconosciuto, a determinarne una diversa ricostruzione e, dunque, afferisce al “nesso
di casualità fra il vizio della motivazione e la decisione”, essendo, peraltro, necessario
che il vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, si
2
RG n. 14319/2008
ric.BNP Paribas s.a. c/Ag.Entrate

rimborso, con la conseguenza che l’accertamento della maggiore imposta, per lire

sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice del
merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. (cfr. Corte cass. III sez. 7/12/2004
n. 22979; id. III sez. 5/08/2005 n. 16582; id. III sez. 22/09/2006 n. 20636), la prova

documentale indicata dalla società riveste entrambi i caratteri indicati, avendo
specificato la parte ricorrente di aver prodotto in giudizio (in allegato n. 5 al ricorso
introduttivo: pag. 10 ricorso per cassazione) la dichiarazione IVA 1976, della quale

pag. 11), in cui risulta esposto il credito d’imposta, riportato anche nel riquadro “importo
da rimborsare”, evidenziando in conseguenza la palese inidoneità dell’argomento logico
posto a fondamento della decisione impugnata secondo cui la CTR avrebbe aderito
apoditticamente alla affermazione dell’Ufficio secondo cui non era stata presentata
alcuna domanda di rimborso.
La valutazione delle prove da parte del giudice di merito sfugge, infatti, al sindacato
della suprema Corte soltanto se, dalla motivazione della sentenza, risulti che detto
giudice abbia desunto il proprio convincimento dall’esame di tutte le risultanze istruttorie
ed abbia ottemperato al dovere di spiegare le ragioni che lo hanno indotto a preferire
l’una anziché l’altra delle versioni prospettate dalle parti (massima consolidata: Corte eass.
III sez. 11.2.1969 n 478; id. V sez. 12.8.2004 n. 15675; id. sez. lav. 11.7.2007 n. 15489; id. sez.
lav. 2.2.2007 n. 2272; id. sez. lav. 23.12.2009 n. 27162).

La CTR ha trascurato l’esame del contenuto del documento (ipotesi riconducibile al vizio
di legittimità denunciato – Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 9637 del 19/04/2013-, trattandosi di fatto
controverso sul quale il Giudice ha pronunciato, e dunque esclusa dalla ipotesi del vizio
revocatorio), ritenendo di non poter fare altro che “riportarsi a quanto allegato

dall’Ufficio” che aveva allegato di non aver ricevuto alcuna istanza di rimborso relativa
all’anno d’imposta. Orbene, se per un verso la motivazione della sentenza evidenzia
una conclamata assenza della rilevazione e valutazione dei fatti probanti, essendosi
limitati i Giudici di merito a “riportarsi” alle mere allegazioni dell’Ufficio finanziario,
senza tener conto dei documenti prodotti dalla società e senza neppur individuare gli
elementi probatori a sostegno dell’utilizzo del credito a rimborso nel successivo anno
3
RG n. 14319/2008
ric.BNP Paribas s.a. c/Ag.Entrate

Co,n. est.
ivieri
Stef

peraltro ha fornito debita trascrizione relativa ai quadri delle sezioni 2, 3 e 4 (ricorso

d’imposta, aderendo apoditticamente alla tesi difensiva della Amministrazione
finanziaria senza rappresentare le ragioni del giudizio di prevalenza, omissione che
inficia di illogicità il supporto argomentativo della decisione, d’ altro canto la prova
documentale indicata dalla società, considerata ex se, riveste i caratteri di decisività
idonei a sovvertire la decisione impugnata nel suo contrario, avuto riguardo al principio
costantemente affermato da questa Corte secondo cui l’alternativa rimessa al

alla autonomia negoziale in ordine alla modalità di esercizio alternativo del diritto (cfr.
Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 7294 del 11/05/2012; id. Sez. 5, Sentenza n. 1427 del 22/01/2013)

ed ove si risolva nella richiesta di rimborso, la domanda di rimborso dell’IVA o di
restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente deve ritenersi già presentata

con la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro relativo al credito,
analogamente a quanto avviene in materia di imposte dirette, ed in linea con la Sesta
Direttiva CEE, per la quale il diritto al ristoro dell’IVA versata “a monte” è principio
basilare del sistema comunitario, per effetto del principio di neutralità, mentre la
presentazione del modello di rimborso costituisce esclusivamente presupposto per
l’esigibilità del credito e, quindi, adempimento necessario solo per dare inizio al
procedimento di esecuzione del rimborso. Con l’ulteriore conseguenza che, una volta
manifestata in dichiarazione la volontà di recuperare il credito d’imposta, il diritto al
rimborso, pure in difetto dell’apposita, ulteriore domanda, non può considerarsi
assoggettato al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 16 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 636, e, oggi, dall’art. 21, comma secondo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma
solo a quello di prescrizione ordinario decennale ex art. 2946 cod. civ. (cfr. Corte eass.
Sez. 5, Sentenza n. 7684 del 16/05/2012 ; id. Sez. 5, Sentenza n. 15229 del 12/09/2012; id. Sez. 6 5, Ordinanza n. 8813 de/ 10/04/2013).

In conseguenza la sentenza deve essere cassata con rinvio della causa alla medesima
sezione della Commissione tributaria della regione Lazio perché provveda ad emendare i
vizi logici riscontrati, previa verifica, alla stregua delle allegazioni e dei documenti già
4
RG n. 14319/2008
ric.BNP Paribas s.a. c/Ag.Entrate

contribuente in ordine all’utilizzo della eccedenza d’imposta implica una scelta rimessa

prodotti dalle parti, dei limiti oggettivi della rettifica della dichiarazione annuale IVA
relativa all’anno 1976, come accertati dalla sentenza della Commissione tributaria di
primo grado in data 21.11.1985 n. 85 passata in giudicato, evidenziando la eventuale
autonomia del credito chiesto a rimborso nel medesimo anno d’imposta in cui è stato
accertata la maggiore debenza IVA.

motivo, con la sola integrazione della indicazione in rubrica anche della violazione dell’art. 112
c.p.c.) sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

La società pur avendo riassunto i motivi di opposizione all’avviso di liquidazione
proposti con il ricorso introduttivo (pag. 5 e 6), trascrivendone i passaggi essenziali (pag.
17 e 18 ricorso) ed evidenziando che l’avviso di liquidazione era stato impugnato anche
in relazione alla determinazione della entità della pena pecuniaria (di cui era stata chiesta la
disapplicazione o in subordine la riduzione), circostanza che trova riscontro anche nella

sentenza della CTR laddove si afferma che la parte aveva richiesto la riduzione delle
sanzioni, ha poi, tuttavia, omesso di trascrivere i motivi di gravame, limitandosi soltanto
ad allegare che le questioni dedotte in primo grado erano state “riproposte in sede di
appello dalla incorporante BNL” (pag. 17) e riscontrando tale allegazione in forma
“indiretta” riportando nel ricorso -in luogo, come avrebbe dovuto, del contenuto dell’atto
di appello- un estratto dell’atto di controdeduzioni dell’Ufficio appellato in cui nella
parte narrativa veniva riferito che “la società riproponeva le medesime motivazioni già
sostenute in prima istanza”, nonchè ancora limitandosi a trascrivere (virgolettato)
l’analogo passo della motivazione della sentenza della CTR nel quale (non erano indicati
i motivi di gravame proposti dalla società ma) era riportato il medesimo passo delle
controdeduzioni dell’Ufficio (cfr. sentenza CTR, testuale :”l’Ufficio con nota 36407/06
del 4.5.2006 ha proposto controdeduzioni evidenziando che, nel merito, la parte ha
riproposto i stessi motivi di doglianza esplicitati nel giudizio di prime cure”).

5
RG n. 14319/2008
ric.BNP Paribas s.a. c/Ag.Entrate

Con
Stefano wieri

I motivi terzo e quarto (quest’ultimo riproduce la medesima censura formulata con il terzo

Orbene tale “modus procedendi”, per riscontro indiretto, imponendo alla Corte di
operare un giudizio di tipo probatorio sulla effettiva proposizione dei motivi di gravame
sui quali il Giudice di appello avrebbe omesso di pronunciare, contraddice
manifestamente al requisito di specificità dei motivi di ricorso per cassazione di cui
all’art. 366 col n. 4 c.p.c. ed alla “ratio legis” sottesa alla verifica di ammissibilità, volta
a consentire alla Corte di avere una immediata percezione della questione di diritto ad

la parte ricorrente a fornire una chiara e precisa indicazione dell’oggetto del giudizio
devoluto al Giudice di appello -e dunque dei presupposti ai quali è ricollegata la
insorgenza di tale obbligo- che nella specie non può che essere individuato se non
attraverso la trascrizione dei motivi di gravame ritualmente introdotti avanti a tale
Giudice.

In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto ai primi due motivi, inammissibili
gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla
medesima sezione della Commissione tributaria della regione Lazio perché provveda ad
emendare i vizi logici riscontrati, accertando l’oggetto della rettifica della dichiarazione
annuale IVA relativa all’anno 1976, posta a fondamento della cartella impugnata, come
definito dalla sentenza della Commissione tributaria di primo grado in data 21.11.1985
n. 85 passata in giudicato, e la coesistenza della pretesa tributaria, per maggior debenza
IVA per l’anno 1976 con il credito indicato a rimborso dalla società per lo stesso anno
d’imposta.

P.Q.M.
La Corte :
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione
tributaria della regione Lazio perchè provveda ad emendare i vizi logici ed a svolgere
gli accertamenti indicati in motivazione, nonché a liquidare le spese del presente
giudizio.
6
RG n. 14319/2008
ric.BNP Paribas s.a. c/Ag.Entrate

Con
Stefano Ojvieri

essa sottoposta che, nel caso di denuncia di violazione dell’obbligo di pronuncia, onera

ESENTE DA REGISTRAZIONE

AI SENSI DEL D P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. – N.5
MATERIA TRIBUTARIA

Così deciso nella camera di consiglio 17.12.2013

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA