Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1006 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. III, 20/01/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 20/01/2021), n.1006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35001-2018 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO,

19, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO RESTUCCIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato FRANCESCO SURIA;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI COOP ARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 518/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 28/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2020 dal Consigliere Dott. GRAZIOSI CHIARA.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Messina, con sentenza del 15 febbraio 2017, condannava A.F. a risarcire M.M. nella misura di Euro 369.500 oltre accessori per danni che le aveva cagionato con il reato di lesioni personali colpose di cui all’art. 590 c.p., avendo omesso di diagnosticarle, quale suo ginecologo, una neoplasia ovarica; condannava altresì Cattolica Assicurazioni coop. a r.l., chiamata in causa del convenuto, a tenere quest’ultimo indenne per garanzia assicurativa.

Proponevano appello sia A. sia Cattolica; riunite le relative cause, la Corte d’appello di Messina, con sentenza del 28 maggio 2018, in parziale riforma, condannava A. a risarcire in minor somma M..

A. ha presentato ricorso, da cui l’unica intimata, la compagnia assicuratrice, non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorso si articola in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1917 c.c., commi 3 e 4, art. 1932 c.c., commi 1 e 2 e art. 24 Cost. per avere il giudice d’appello escluso il diritto dell’assicurato a ottenere dall’assicuratore le spese sostenute per resistere in base ad un patto di gestione della lite presente in una clausola contrattuale per cui Cattolica non riconosce tali spese se non corrisposte a legali e tecnici da essa stessa scelti.

Costituendosi in primo grado, l’attuale ricorrente aveva chiesto la condanna di Cattolica a pagare le spese processuali ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, prevedente che le spese dell’assicurato per resistere all’azione sono a carico dell’assicuratore entro un quarto della somma assicurata. Il ricorrente rimarca altresì che il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che l’assicurato può chiamare in causa la compagnia e che l’art. 1932 c.c., rende non derogabili, tra gli altri, l’art. 1917 c.c., commi 3 e 4, “se non in senso più favorevole all’assicurato”. Pertanto A. avrebbe avuto diritto alla rifusione delle spese dalla compagnia; e comunque la sua difesa sarebbe stata anche nell’interesse di questa.

L’unico limite sarebbe nell’ipotesi in cui l’assicurato si costituisca senza interesse, ma nel caso di specie il suo interesse sussisteva, come riconosciuto pure dal giudice d’appello, vista l’importanza del fatto (la sentenza di primo grado era andata oltre il massimale). Seguendo la posizione assunta dal giudice d’appello, invece, sarebbe stata elusa la tutela di cui al combinato disposto degli artt. 1917 e 1932 c.c. e sarebbe stato altresì leso il diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.. D’altronde, pur avvisata da A., Cattolica non si sarebbe attivata a gestire la controversia, per cui, nella sua inerzia, non avrebbe potuto non difendersi l’attuale ricorrente.

2. Il secondo motivo denuncia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli artt. 112 e 92 c.p.c., per avere il giudice d’appello compensato le spese del primo e del secondo grado tra A. e Cattolica “senza pronunciarsi su quelle relative alla domanda di garanzia” di A., “pienamente accolta”.

Il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla “vittoria delle spese” richiesta dall’attuale ricorrente; la corte territoriale avrebbe poi compensato le spese tra lui e la compagnia assicuratrice per il primo e il secondo grado in ragione di controvertibilità e marginalità, fornendo quindi una motivazione apparente, essendo invece necessario motivare in ordine alla compensazione delle spese.

Inoltre il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto dell’accoglimento della domanda di manleva proposta da A. nei confronti di Cattolica.

Oltre alle spese di soccombenza rispetto alla domanda attorea, che il ricorrente avrebbe il diritto di ripetere da Cattolica ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 1, dovrebbero considerarsi pure le spese di chiamata in causa riguardante l’azione di garanzia dell’assicurato nei confronti dell’assicuratore. Varrebbe pertanto il principio generale di soccombenza di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., senza applicabilità del limite di cui all’art. 1917 c.c..

3. Il ricorso è inammissibile quanto al primo motivo per difetto di interesse: la motivazione della sentenza svolge un percorso che sembra dapprima dirigersi verso l’esonero dell’assicuratore dalla rifusione delle spese al ricorrente/assicurato, ma in realtà non giunge ad affermarlo in conclusione del suo ragionamento; e infatti nel dispositivo, la corte nel capo 6 condanna la compagnia a tenere indenne l’attuale ricorrente per quanto deve pagare alla sua controparte per i “suddetti titoli”, richiamando dunque le condanne dei capi precedenti, tra cui il capo 4 che condanna l’attuale ricorrente a rifondere tre quarti delle spese di primo grado alla sua avversaria, compensato un quarto; poi nel capo 8 compensa le spese del secondo grado tra l’attuale ricorrente e la sua avversaria. Quindi la compagnia non viene tenuta indenne dall’indennizzare l’assicurato quanto alle spese di lite che questo deve pagare.

4. Il secondo motivo è invece infondato, perchè il giudice d’appello compensando non ha violato gli artt. 91 e 92 c.p.c. e ha dato una motivazione non apparente, anche perchè – implicitamente ma è agevole percepirlo – rimanda alla complessiva struttura motivazionale della sentenza.

5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo a pronuncia sulle spese processuali, dal momento che l’intimata non si è difesa.

Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

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