Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1006 del 20/01/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 1006 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: VIVALDI ROBERTA

Data pubblicazione: 20/01/2014

SENTENZA

sul ricorso 4726-2013 proposto da:

Il A-C L t eTro o.
CANTIERI NAVALI BAGLIETTO S.R.L. in persona del legale
2013

rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in

605

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A-4, presso lo studio
dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che 1C rappresenta e
difende unitamente agli avvocati TACCOGNA GEROLAMO,
COCCHI LUIGI, per delega a margine del ricorso;


– ricorrenté contro

COMUNE DI VARAZZE, in persona del Sindaco pro-tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7,
presso lo studio dell’avvocato TEDESCHINI FEDERICO, che

DANIELE, per delega a margine del controricorso;
MARINA DI VARAZZE S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato
VILLANI LUDOVICO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati GRECO ILARIA, GERBI GIOVANNI,
per delega a margine del controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 60/2013 del CONSIGLIO DI STATO,
depositata il 09/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTA
VIVALDI;
uditi gli avvocati Gerolamo TACCOGNA, Ilaria GRECO in
proprio e per delega dell’avvocato Daniele Granara;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRANARA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 11.10.1999 la società Cantieri Navali Baglietto spa ( in seguito
trasformatasi nella società Cantieri Navali Baglietto srl in liquidazione, la
quale, a sua volta, conferì il complesso aziendale alla società Baglietto
snc) e la società Giostel srl ( cui è subentrata la società Marina di Varazze
srl) sottoscrissero una scrittura privata (in seguito oggetto di modifica con

società Marina di Varazze srl ottenesse in concessione demaniale
marittima la parte prevalente dell’area portuale ( ivi compresa la darsena
e quindi lo specchio acqueo prospiciente il cantiere navale).
Con l’atto suppletivo indicato, poi, le due società convennero che una
parte dell’area data in concessione alla società Marina di Varazze srl ( in
data 27.9.2002) sarebbe stata affidata in gestione, previa autorizzazione
del Comune, alla Cantieri Baglietto e che l’affidamento in uso delle opere
sarebbe cessato nel momento in cui su di esse ” non verrà più svolta
attività cantieristica”.
Ottenuta in concessione anche l’area destinata all’attività cantieristica, la
società Marina di Varazze – previa autorizzazione del Comune di Varazze
rilasciata ai sensi dell’art. 45 – bis cod. navig. in data 10.6.2008) – affidò
alla società Cantieri Navali Baglietto, l’area al fine di consentire che
continuasse a svolgersi in loco l’attività cantieristica.
Ma, in data 4.6.2010, la società Marina di Varazze srl, avendo constatato
che da parecchi mesi la Cantieri Baglietto spa non svolgeva più attività
cantieristica sulle aree in questione, chiese al comune di Varazze la revoca
della relativa autorizzazione.
Il Comune prese atto del venir meno dei presupposti dell’autorizzazione
ritenendo sufficiente che l’Amministrazione fosse informata, senza
necessità di adottare alcun provvedimento revocatorio espresso.
A causa della mancata riconsegna delle aree, la società Marina di Varazze
propose ricorso ex art. 700 c.p.c. al tribunale di Savona, chiedendo
l’accertamento e la dichiarazione di cessazione dell’affido in uso del
pontile, della banchina e della darsena alla Cantieri Baglietto spa, con il
diritto della società istante di rientrare in possesso delle opere.

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atto suppletivo del 18.12.2003) con la quale le parti convennero che la

La convenuta, costituitasi, eccepì il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario, in favore di quello amministrativo; eccezione questa accolta dal
tribunale che, con ordinanza del 20.8.2010, dichiarò improponibile il
ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di
materia riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione fu confermata in sede di reclamo dal tribunale, che ribadì il
proprio difetto di giurisdizione.

società Marina di Varazze convenne il comune di Varazze e la Cantieri
Baglietto spa chiedendo che fosse accertata e dichiarata l’intervenuta
decadenza e/o cessazione degli effetti dell’autorizzazione, con il
conseguente diritto di riottenere la disponibilità dell’area.
Il tribunale amministrativo regionale, riconoscendo “la pacifica sussistenza
nella specie di giurisdizione esclusiva in capo al g.a., per essere
l’Amministrazione” in qualche modo partecipe del rapporto di appalto e di
sub-concessione, per averlo espressamente autorizzato”, accolse il ricorso
dichiarando l’intervenuta cessazione degli effetti dell’autorizzazione
comunale.
Ad eguale conclusione pervenne il Consiglio di Stato che, con sentenza del
9.1.2013, rigettò l’appello proposto dalla società Cantieri Navali Baglietto
srl in liquidazione e dalla Baglietto snc di Cantieri Navali Baglietto srl che,
questa volta, avevano eccepito, in via pregiudiziale, la violazione dell’art.
133, comma 1, lett. B) c.p.c. per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Queste ultime società hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad
unico complesso motivo.
Resistono con distinti controricorsi la società Marina di Varazze srl ed il
Comune di Varazze.
Le parti hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo le società ricorrenti denunciano difetto di giurisdizione in
capo al G.A.. Violazione dell’art. 133, 1, lett. B) del c.p.a..

Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
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Con ricorso al tribunale amministrativo regionale della Liguria, quindi, la

La questione di giurisdizione è stata, dalle attuali ricorrenti, sollevata
davanti al Consiglio di Stato, dopo che in sede cautelare ed anche a
seguito di reclamo, davanti al giudice ordinario, era stata accolta la
prospettazione difensiva allora percorsa: quella della sussistenza della
giurisdizione del giudice amministrativo.
Di fronte, poi, alla soccombenza nel merito davanti al giudice
amministrativo che aveva riconosciuto implicitamente la propria

impugnazione, davanti al Consiglio di Stato.
Un tale atteggiamento difensivo – pur nella sua difficile coerenza
processuale – non ha trovato ragioni di contestazione davanti al Consiglio
di Stato, che non ha ritenuto di stigmatizzare un tale atteggiamento
difensivo – ciò che in altre occasioni è avvenuto ( v. per es. Cons.di Stato
n. 656/2012).
In questa sede, allo stato, la questione di giurisdizione è ancora
proponibile per non essersi formato sul punto il giudicato (v. anche S.U.
29.3.2011 n. 7097).
E’ principio costante affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione
che, in tema di concessione ad uso esclusivo di beni demaniali, la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario se la controversia trovi la
propria origine in un rapporto tra concessionario nella titolarità della
concessione demaniale per la gestione di un bene demaniale ed il terzo,
sempre che l’Amministrazione concedente resti totalmente estranea a tale
rapporto derivato e non possa ravvisarsi alcun collegamento con l’atto
autoritativo concessorio, da qualificarsi come mero presupposto.
Al contrario, quando la pretesa azionata sia riferibile direttamente all’atto
di concessione e l’Amministrazione concedente abbia espressamente
previsto ed autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la
giurisdizione appartiene al giudice amministrativo (v. per tutte S.U.
28.1.2011 n. 2062).
Su tale base, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario è predicata solo
quando l’Amministrazione concedente sia rimasta estranea al rapporto di
sub concessione; diversamente, quando l’Amministrazione abbia
espressamente autorizzato il rapporto tra concessionario e terzo, la
giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.
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giurisdizione, la questione è stata nuovamente sollevata, quale motivo di

Questa è l’ipotesi che ricorre nel caso in esame in cui – come
concordemente affermato da ben quattro giudici che hanno riconosciuto la
giurisdizione del giudice amministrativo – la subconcessione alla società
Cantieri Baglietto per la gestione dell’attività cantieristica all’interno della
darsena ubicata nel porto turistico, non si fonda esclusivamente sulla
scrittura privata conclusa tra la Cantieri Baglietto e la Marina di Varazze
srl, ma è stata espressamente prevista ed autorizzata dal Comune di

provvedimento adottato ai sensi dell’art. 45 bis Codice della navigazione.
L’Amministrazione, quindi, in questo caso, non è per nulla rimasta
estranea al rapporto fra le due società, partecipandovi, con
l’autorizzazione espressa alla subconcessione per l’esercizio dell’attività
cantieristica da parte della società Cantieri Baglietto.
Un tale autorizzazione, peraltro, sarebbe stata necessitar,Posto che – come
risulta dagli atti – l’originaria concessione demaniale rilasciata in data
27.9.2002 dal Comune alla società Giostel Marina di Varazze non
prevedeva la facoltà di quest’ultima di subconcessione dell’area a terzi.
Non è, pertanto, condivisibile la censura avanzata dalle società ricorrenti
secondo cui l’autorizzazione rilasciata dal Comune costituisce una mera
condicio iuris

sospensiva dell’efficacia del contratto privatistico,

integrando, invece, un esercizio effettivo del potere autorizzatorio
spettante all’Amministrazione per la tutela dell’interesse pubblico.
Sul punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza impugnata, ha affermato:
” Non è corretto affermare che nel modello delineato dall’articolo 45-bis,
cod.nav. il proprium sarebbe rappresentato dal contratto privatistico,
mentre l’atto autorizzatorio sarebbe relegato al mero ruolo di condicio iuris
sospensiva tale da influenzare l’acquisto di efficacia di una pattuizione
sotto ogni altro aspetto idonea di per sé a governare la fattispecie….. Una
siffatta impostazione, oltre a non rinvenire un effettivo fondamento
normativo nell’ambito dell’articolo

45-bis

cit., non sembra tenere

adeguatamente conto del fatto che la vicenda autorizzatoria di cui alla
disposizione in parola non costituisce una sorta di parentesi nell’ambito di
una vicenda negoziale, ma costituisce – al contrario – una variabile
dipendente nel più vasto ambito di una vicenda – quella concessoria –

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Varazze ( Dirigente 1° Settore – Ufficio Demanio marittimo ), con

retta da regole e condizioni proprie del diritto pubblico e non a caso
ascritta all’esclusiva giurisdizione del Giudice amministrativo”.
Un tale percorso argomentativo è condivisibile.
Ciò che si vuoi dire, infatti, è che l’affidamento di cui all’art. 45 bis cod.
nav. suppone la

necessaria

partecipazione dell’amministrazione

concedente, oltretutto su di un bene che – nella specie – non è estraneo
alla funzione concessoria portuale, ma anzi ne costituisce parte integrante

Da ciò deriva il rilievo pubblicistico che la vicenda concessoria demaniale
riveste assieme alle attività che al suo interoptengono gestite.
La giurisdizione, pertanto, spetta al giudice amministrativo.
L’esame deli ulteriori profili resta assorbito dalle conclusioni raggiunte.
Conclusivamente, il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono
poste solidalmente a carico delle società ricorrenti.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è
respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1,
comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di
stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa
impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, rigetta il ricorso. Condanna le
ricorrenti in solido al pagamento delle spese che liquida in favore di Marina
di Varazze srl in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per compensi,
ed in favore del Comune di Varazze in complessivi € 4.800,00, di cui €
4.600,00 per compensi; il tutto oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti società Cantieri
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( darsena e banchina per lo svolgimento di attività cantieristica navale).

Navali Baglietto srl in liquidazione e dalla Baglietto snc di Cantieri Navali
Baglietto srl, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i bis dello stesso art. 13.

Così deciso in data 26 novembre 2013 in Roma, nella camera di consiglio

delle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione.

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