Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1006 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1006 Anno 2018
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BALSAMO MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 11826-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;

ricorrente

contro

2017
3001

PAC 2000 A SOCIETA’ COOPERATIVA, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA DEI MARTIRI DI
BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

Data pubblicazione: 17/01/2018

STEFANORI,

che

lo

rappresenta

e

difende

unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;
– controricorrente nonchè contro

– intimata –

avverso

la

COMM.TRIB.REG.

sentenza
di

n.

PERUGIA,

46/2012
depositata

della
il

19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella
camera di consiglio del 07/12/2017 dal
Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

EQUITALIA CENTRO SPA;

Rilevato che:
§1.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la

cassazione della sentenza n. 46/01/2012 dell’8.02.2012
con la quale la commissione tributaria regionale dell’Umbria
in riforma della prima decisione, rigettava l’appello,
ritenendo che il contribuente potesse avvalersi anche

della sanzione di 1/8) per l’ipotesi di ritardato pagamento di
una rata ( versata con 16 giorni di ritardo) dovuta a seguito
della dichiarazione integrativa di condono ex art. 9 L.
289/2002, finalizzata alla definizione automatica per gli anni
pregressi, oltre ai benefici di cui all’art. 9 L. 2002 n. 289.
In particolare, la CTR dell’Umbria sosteneva la
cumulabilità della riduzione sanzionatoria del ravvedimento
operoso e di quella prevista dall’art. 9 citato.
Il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
§2.1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta, con
l’unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360
n. 3 c.p.c., dell’art.9 comma 12 L. 289/2002, avendo la
C.T.R. ritenuto l’illegittimità della cartella applicativa della
sanzione di cui all’art. 9 citato, ritenendo che il contribuente
potesse beneficiare, nell’ipotesi di ritardato versamento di
una rata del condono (pagamento effettuato entro i 30
giorni successivi) sia della riduzione della sanzione di cui
all’art. 9 L. 289/2002 sia della riduzione di cui all’art. 13
d.lgs 471/97.
Con riferimento a detta censura, la società contribuente
eccepisce l’inammissibilità per non avere l’amministrazione
indicato nella intestazione del motivo la disposizione

dell’agevolazione di cui all’art. 13 d.lgs 472/97( riduzione

2

normativa che fonda la relativa argomentazione (art. 14
preleggi).
Al riguardo, il controricorrente cita la motivazione della
pronuncia di questa Corte ( Cass. 2008/17535), nella parte
in cui rileva la palese discordanza fra l’indicazione delle
norme violate formulata nella intestazione del motivo e la

inammissibilità, posto che l’illustrazione del motivo deve
trovare rispondenza nell’indicazione delle norme violate.
Senonché, l’evocazione della violazione dell’art. 9 e della
violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. nell’illustrazione
del motivo induce a ritenere che esso nella sostanza ha
voluto indicare come violata detta norma, anche alla luce
dell’art. 14 delle preleggi ovvero del generale principio della
prevalenza della legge speciale su quella generale, norma
indicata nell’illustrazione del motivo.
Detta ipotesi, peraltro, non è comparabile con quella
vagliata da questa Corte in fattispecie di discordanza tra
norme indicate nella intestazione del motivo e quelle
elencate nella sua illustrazione.
In disparte l’infondata eccezione, il motivo è fondato.
I condoni con effetto “premiale” fanno sorgere in capo
al contribuente il diritto potestativo di chiedere un
accertamento straordinario del proprio rapporto giuridico
tributario, da effettuarsi secondo regole peculiari e diverse
da quelle ordinarie (Cassazione 18353/2007).
Tali forme di sanatoria si perfezionano con il pagamento
della prima rata e la presentazione dell’apposita istanza:
appartengono a tale fattispecie le definizioni previste dagli
articoli 7, 8, 9, 15 e 16 della legge 289/2002.

sua illustrazione, ritenuta forse idonea a determinarne la

3

Pertanto, in caso di rateizzazione, i condoni sarebbero
inefficaci solo in caso di omesso versamento della prima
rata, con la conseguente perdita della possibilità di avvalersi
della definizione agevolata, mentre il mancato pagamento
delle rate successive alla prima comporterebbe unicamente
l’iscrizione a ruolo (a titolo definitivo) della rata insoluta,

La sanatoria, pertanto, ha natura eccezionale rispetto
ad altre forme di definizione accordate dal legislatore, il
condono premiale è difatti autonomo istituto giuridico,
caratterizzato dai due particolari elementi: quello funzionale
(lo scopo) e quello strutturale (il contenuto delle norme) atti
a definirlo come tale.
Tanto premesso, il combinato disposto degli artt. 13
comma 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997 – che prevede che
norme di legge “possono stabilire, ad integrazione di quanto

previsto dal presente articolo, ulteriori circostanze che
importino l’attenuazione della sanzione” – e dell’art. 13
comma 1 Dlgs 471 del 1997 – che prevede che “la sanzione

di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto del D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 472, art. 13, comma 1, lett. a) è
ulteriormente ridotta …”

consente di ritenere la

cumulabilità delle attenuazioni delle sanzioni (Cass. 2013 n.
6241; Cass. 2851 del 2012; Cass. 2015 n. 5022).
Ed il carattere speciale della disposizione di cui all’art 9
L. 2002/289 rispetto alla normativa generale di cui al D.LGS
472/97, inferibile dalla previsione di una sanzione fissa e
predeterminata per la ipotesi di ritardo nel pagamento (il 15
% della somma non versate) – che priva la Amministrazione
di ogni potere discrezionale nella commisurazione della

comprensiva di sanzioni e interessi legali.

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medesima –

non sembrerebbe escludere la possibilità

dell’applicazione della definizione agevolata di cui all’art. 13
citato.
Sennonchè, l’art. 13 citato prevede l’applicabilità di
ulteriori benefici previsti da altre leggi in considerazione di
“ulteriori circostanze”.

9 citato si sovrappone a quella contenuta nell’art. 13 comma
1, lett. a) che per analoga condotta del contribuente
(pagamento del dovuto entro trenta giorni dalla scadenza)
prevede la riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo.
In altri termini, l’art. 9 cit. non contempla ulteriori
circostanze rispetto a quelle indicate dall’art. 13, bensì una
riduzione sanzionatoria per l’identica condotta considerata
dal legislatore con l’istituto del ravvedimento operoso.
E’ evidente, dunque, la incompatibilità di tali diposizioni, per
cui da un lato, in applicazione del principio di specialità,
risulta applicabile il disposto di cui all’art. 9 cit. in luogo di
quello di cui all’art. 13 D.Igs 472/1997 e, dall’altro, risulta
confermata la volontà del legislatore di escludere altre
forme di riduzione della sanzione oltre quella specificamente
prevista dalla norma in questione.
Difatti, le norme che disciplinano i condoni tributari,
essendo derogatorie di quelle generali dell’ordinamento
tributario, integrano sistemi compiuti di natura eccezionale,
essendo in particolare da precisare che ciascuna delle
diverse ipotesi di definizione agevolata previste dalla L. n.
289 del 2009 costituisce disposizione di carattere
eccezionale assistita da
una

propria specifica disciplina che è di stretta

Al contrario, nel caso di specie, la disposizione dell’art.

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interpretazione e non può essere integrata in via
ermeneutica dalle norme generali dell’ordinamento
tributario e neppure da quelle dettate per altre forme di
definizione, ancorché contemplate dalla medesima legge
(così sent. 21364/12, in motivazione; Cass. n. 25238 del
2013), cosicché non è possibile trasporre nella materia del

riferimento alla normativa disciplinante le sanzioni in
materia tributaria.
In caso contrario, infatti, il legislatore non avrebbe
previsto la particolare ipotesi di definizione agevolata di cui
sopra, potendo rimettersi alla generale disciplina di cui
all’art. 13 del DLGS n. 473 del 1997 ( v. Cass. 2011 n.
29216).
Ricorrono giusti motivi, in considerazione dell’evolversi
delle vicende giudiziarie e della complessità della questione
per la compensazione integrale delle spese di lite relative a
tutti i gradi del giudizio
La Corte

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e

decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del
contribuente;

Dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione
civile in data 1

1 2 2D )

condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9 i principi elaborati con

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