Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1006 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. II, 17/01/2011, (ud. 07/10/2010, dep. 17/01/2011), n.1006

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

COSTRUZIONI LOMBARDI s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro-

tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avvocato Manzione Massimo, presso il quale in Roma, via

Barracco n. 5, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

TRAVI SUD s.p.a, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

rappresentata e difesa, per procura speciale a margine della memoria

difensiva, dall’Avvocato Pagnozzi Fiore, elettivamente domiciliato in

Roma, via Archimede n. 143, presso lo studio dell’Avvocato Tiziana

Schipani;

– resistente –

avverso l’ordinanza ex art. 295 cod. proc. civ. del Tribunale di

Messina, sezione distaccata di Airola, depositata in data 23 dicembre

2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

7 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Fucci Costantino, il quale ha chiesto il rigetto del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che Costruzioni Lombardi s.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di Travi s.p.a., della somma di Euro 30.000,00, quale ulteriore acconto dovuto in relazione al contratto per la fornitura di una struttura prefabbricata, nell’ambito dell’appalto per il completamento di un impianto sportivo commissionato alla Costruzioni Lombardi s.r.l. dal Comune di Vallo della Lucania;

che l’opponente chiedeva, in via preliminare, che il Tribunale accogliesse la proposta eccezione di continenza – con riferimento ad altra causa da essa opponente proposta dinnanzi al Tribunale di Salerno ed avente ad oggetto la risoluzione del contratto della indicata fornitura per inadempimento di Travi s.p.a. -, dichiarando quindi la propria incompetenza, la nullità del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, che sospendesse, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio di risoluzione, e, nel merito, il rigetto della domanda;

che, costituitosi il contraddittorio, l’adito Tribunale, con ordinanza depositata in data 23 dicembre 2008, ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;

che il Tribunale ha rilevato che, pur sussistendo un rapporto di continenza tra le due cause, questa non poteva essere dichiarata, in quanto, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con ordinanza n. 15095 del 2006, il giudice che ravvisi la continenza tra una causa propostagli ed altra precedentemente instaurata dinanzi a un giudice diverso deve verificare la competenza (per materia, territorio, derogabile e inderogabile, e valore) di quest’ultimo in relazione non soltanto alla causa da rimettergli ma anche a quella presso di lui già pendente, con indagine estesa a tutti i criteri di competenza;

che, nella specie, ai sensi dell’art. 21, lett. a), del contratto intercorso tra le parti sussisteva la competenza esclusiva del Tribunale di Benevento per tutte le controversie nascenti dal contratto stesso, sicchè il Tribunale di Salerno, preventivamente adito, non poteva essere ritenuto competente per entrambe le cause;

che non poteva neanche ipotizzarsi che la continenza potesse essere dichiarata dal Tribunale di Salerno, essendosi la competenze di quel Tribunale sulla domanda di risoluzione del contratto ormai radicata per tardività della eccezione di incompetenza per territorio della convenuta;

che, pertanto, sempre secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia, il rapporto tra le due controversie doveva essere risolto facendo applicazione dell’art. 295 cod. proc. civ., sussistendo un rapporto di pregiudizialità necessaria tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la domanda della opposta Travi Sud s.p.a. di condanna dell’opponente al pagamento del corrispettivo della fornitura, e quella preventivamente instaurata avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della Travi Sud, proposta dall’opponente;

che, avverso questa ordinanza, Costruzioni Lombardi s.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza affidato a due motivi, cui ha resistito, con memoria difensiva Travi sud s.p.a..

Considerato che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1, rilevando che anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo essa aveva proposto domanda di risoluzione per inadempimento di Travi Sud s.p.a. e di risarcimento danni;

che il Tribunale di Airola era quindi tenuto a dichiarare la litispendenza tra le due identiche azioni di risoluzione, essendo la litispendenza rilevabile anche d’ufficio;

che, con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 2, sostenendo che il Tribunale adito avrebbe errato nel ritenere che, in forza della clausola derogatoria della competenza, il Tribunale di Salerno sarebbe stato incompetente a giudicare anche della causa di opposizione a decreto ingiuntivo;

che, invero, osserva la ricorrente, se la Travi Sud s.p.a. si fosse costituita tempestivamente dinnanzi al Tribunale di Salerno ed ivi avesse fatto valere la pretesa poi azionata in via monitoria, certamente essa ricorrente non avrebbe potuto in quella sede eccepire l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale di Salerno;

che, quindi, posto che la pronuncia delle Sezioni Unite richiamata dall’ordinanza impugnata richiede di avere riguardo non solo alla competenza statica ma anche a quella dinamica, il radicamento dinnanzi al giudice adito per primo ancorchè incompetente, della causa contenente, avrebbe dovuto comportare in senso dinamico la competenza del medesimo giudice anche sulla causa contenuta;

che in particolare, dando luogo la competenza di origine pattizia ad una ipotesi di competenza derogata e non inderogabile, il foro esclusivo ex art. 28 cod. proc. civ., in relazione all’art. 40 cod. proc. civ., non potrebbe impedire, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione, in base alla regola della prevenzione;

che l’esclusione della operatività di tale principio nell’ipotesi della continenza comporterebbe conseguenze irragionevoli per la creditrice opposta, la quale si vedrebbe costretta ad attendere la fine del giudizio dinnanzi al Tribunale di Salerno per poter poi assolvere gli oneri probatori concernenti l’azione di pagamento;

che la ricorrente, a conclusione della esposizione dei motivi, formula i seguenti quesiti di diritto: “1) la litispendenza non è esclusa dalla introduzione, in uno dei due giudizi identici, di un’azione contenuta in quella principale; pertanto, nel caso di proposizione davanti a giudici diversi, di due cause riguardanti la medesima domanda di risoluzione, laddove una sola di esse abbia ad oggetto anche l’opposta azione di pagamento, trova egualmente applicazione l’art. 39 c.p.c., comma 1;

2) il giudice, al quale è sottoposta la domanda contenente, pur se privo della competenza statica, attrae dinamicamente la competenza di quello sulla causa contenuta, in particolare con riguardo al collegamento per valore e territoriale, semplice o convenzionale;

pertanto, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. comma 2, deve dichiararsi la continenza, nel giudizio di risoluzione, della causa di impugnazione monitoria, riguardante l’adempimento richiesto in senso opposto;

3) l’incompetenza territoriale semplice e quella ex art. 28 c.p.c., ad essa da equipararsi, non impediscono la translatio ex art. 39 c.p.c., comma 2, poichè pure in materia di continenza, la suddetta incompetenza del primo giudice sulla seconda causa è irrilevante, secondo quanto già disposto in materia di connessione”;

che il ricorso è inammissibile;

che, invero, il provvedimento impugnato è un’ordinanza che ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio, preventivamente instaurato, avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto sul quale si fonda la pretesa azionata in via monitoria, avendo il Tribunale ravvisato tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica;

che tutti i quesiti proposti dalla ricorrente non prendono in considerazione la questione della ritenuta sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, riferendosi essi piuttosto alla articolazione dei rapporti tra i due giudizi e alla possibilità che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia dichiarato contenuto nell’altro pendente dinnanzi al Tribunale di Salerno;

che i quesiti proposti non sono dunque pertinenti rispetto al provvedimento impugnato;

che non può neanche ritenersi che il proposto ricorso abbia ad oggetto una pronuncia sulla competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., atteso che il provvedimento impugnato non è un provvedimento definitivo sulla competenza adottato previa precisazione delle conclusioni;

che trova infatti applicazione il principio per cui nelle cause attribuite – come nel caso di specie – alla competenza del tribunale in composizione monocratica, “il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto” (Cass., S.U., n. 11657 del 2008; Cass., n. 6825 del 2010);

che, pertanto, il ricorso è inammissibile;

che, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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