Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10059 del 20/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 13/03/2017, dep.20/04/2017), n. 10059
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
K.C., elettivamente domiciliato in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avv. Gazidede Uljana, giusta procura speciale in calce al
ricorso, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al
processo al fax n. (OMISSIS) e alla p.e.c.
gazidede.uljana.avvocatibari.legalmail.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
Prefettura di Taranto;
Questura di Taranto;
– intimate –
avverso la ordinanza del Giudice di pace di Taranto del 22/23 giugno
2016, n. 1570/2016 R.G..
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. Con ordinanza del 22/23 giugno 2016 il Giudice di pace di Taranto ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione. Ha ritenuto il giudice di pace che “la mancata traduzione in una lingua conosciuta allo straniero, o l’irregolare traduzione della lingua parlata dall’interessato costituisce una mera irregolarità che non incide sulla correttezza del potere esercitato dalla p.a. ma tende esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e non determina la nullità o annullabilità dei provvedimenti dell’Amministrazione”.
2. Ricorre per cassazione K.C. affidandosi a tre motivi, di impugnazione.
3. Con il primo motivo il ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, del diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost., nonchè per violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 Cost.. Nullità del decreto di espulsione per difformità della traduzione in lingua albanese rispetto all’originale in lingua italiana.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che:
4. Il motivo è fondato. La decisione del giudice di pace appare palesemente in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di espulsione amministrativa dello straniero, il vizio di indeterminatezza della contestazione espulsiva, scaturente dalla difformità tra formula apposta nel decreto e sua sintesi formulata nell’atto tradotto e consegnato al destinatario unitamente al primo, non lascia immune da illegittimità il decreto stesso, ma ne determina la nullità, attesa la funzione strumentale e procedimentale dell’atto di comunicazione (Cass. civ. sez. 1, n. 7085 del 9 maggio 2003).
5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei successivi motivi relativi alla mancata concessione del termine per la partenza volontaria e alla regolazione delle spese. Il provvedimento del giudice di pace va pertanto cassato, con decisione nel merito di annullamento del decreto di espulsione e condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese del giudizio di merito e di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito annulla il decreto di espulsione. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in 1.500 Euro e del giudizio di cassazione liquidate in 2.100 Euro di cui 100 per spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017