Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10059 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

P.A., SOCIETA’ PETROCCO AUTO SNC DI PETROCCO GIANLUCA

&

ANTONIO, P.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 96/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di L’AQUILA – Sezione Staccata di PESCARA del 21.5.08, depositata il

03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

DOMENICO;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di

l’Aquila sez. distaccata di Pescara n. 96/10/2008, depositata il

3.7.2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

5.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di L’Aquila ha accolto l’appello della “Petrocco Auto snc di Petrocco Gianluca & Antonio” nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 126/03/2006 della CTP di Pescara – annullando l’avviso di accertamento per IVA concernente gli anni dal 1999 al 2003, provvedimento adottato sulla premessa che la ditta contribuente (esercente attivita’ di importazione e vendita di veicoli usati) avesse irregolarmente utilizzato il “regime del margine” in materia di IVA, applicandolo su diverse cessioni di auto usale nel menzionato periodo, sicche’ l’imposta era stata rideterminata nei modi ordinari. non fosse sufficiente la richiesta di rimborso effettuata dal contribuente medesimo con la compilazione del rigo RX4 del modello “Unico 2001”.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che. ponendosi il problema della “diligenza”, in ordine al controllo dell’esistenza dei requisiti per l’applicazione del predetto regime, la regola da applicare sia quella del medio imprenditore che conosce l’attivita’ dei propri fornitori abituali e il regime giuridico dei beni acquistati. L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo (rubricato come Violazione e falsa applicazione del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art.36 ….in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, comma 1 assistito da idoneo quesito) con il quale – premesso che il regime del margine si applica alla rivendita di veicoli usati acquistati presso privati o che hanno applicato il regime del margine o ancora che hanno ceduto in regime di esenzione e che la prova dell’esistenza dei presupposti incombe sul soggetto che intende beneficiare di detto regime – ha evidenziato che incombe sull’operatore l’onere di verificare la correttezza delle operazioni effettuale, non polendo ignorare i fatti che emergono dalla documentazione in suo possesso (specie con riferimento alla precedente immatricolazione estera del veicolo, donde evincere le circostanze cui e’ connessa l’applicabilita’ del predetto regime).

Tanto premesso, la parte ricorrente assumeva che (alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia) puo’ ritenersi in buona fede solo il soggetto che ha adottato ogni ragionevole precauzione nel proprio agire e ciononostante non sia in grado di percepire o conoscere l’illegittimita’ degli atti precedenti e si doleva dell’avviso contrario espresso dalla Commissione Regionale, in ragione del quale scoloriscono gli obblighi di verifica dei requisiti soggettivi del cedente imposti all’operatore che chiede di beneficiare del regime speciale.

La societa’ contribuente non si e’ costituita.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Infatti, con gli argomenti su cui e’ centrato il predetto collimano esattamente con la giurisprudenza di questa Corte.

Per tutte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3427 del 12/02/2010:”In tema di IVA, nelle operazioni di vendita di autoveicoli soggette al regime del margine, di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, art. 36 convertito nella L. 22 marzo 1995, n. 85, la responsabilita’ del cessionario per l’omessa verifica della regolarita’ sostanziale della fattura, riguardo alla qualifica del cedente, deve essere valutata alla stregua del particolare onere di diligenza a suo carico, avendo tale regime quale presupposto, oltre a requisiti oggetti vi (attinenti alla natura del bene compravenduto), anche taluni requisiti soggettivi riguardanti l’originario cedente ed agevolmente desumibili, di regola, dai libretti di circolazione”.

Consegue da cio’ che la regola di condotta applicata dal giudice del grado di appello contrasta apertamente con quella di legge, sicche’ necessita’ cassare la pronuncia impugnata e rimettere la lite al giudice di appello, ond’egli rinnovi la valutazione in ordine alla fondatezza del gravame sottopostogli, alla luce della piu’ corretta interpretazione dei principi di diritto di cui si e’ detto.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti: che non sono state depositate conclusioni scritte, ne’ memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto con rinvio, che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia anche per le spese di questo grado alla CTR Abruzzo.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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