Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10058 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA S. PELLICO 44, presso lo studio dell’avvocato TAMILIA

MARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato GUELFI VERA giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS) in persona del

ministro in carica p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è

difeso per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 759/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 18/5/2005, depositata il 21/07/2005, R.G.N.

2.3 3/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato VERA GUELFI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., al Pretore di Bari, M. F. chiedeva che fosse sospesa l’iscrizione a ruolo della somma di L. 31.614.385, a lui richiesta a titolo di differenza per canoni di locazione di un immobile ad uso abitativo, assegnatogli in seguito a concorso e quale dipendente del Ministero delle Finanze.

Tale iscrizione a ruolo faceva seguito alla notifica di ingiunzione di pagamento effettuata allo stesso M., ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il 13.4.1994.

Il Ministero delle Finanze si costituiva resistendo alla domanda cautelare.

Con ordinanza del 28.10.1998 il Pretore dichiarava inefficace la cartella esattoriale sospendendo l’esecuzione e fissando termine per l’inizio del giudizio di merito.

Con ricorso dell’11.12.1998 M. chiedeva che fosse dichiarata in via definitiva l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo e che fosse dichiarato prescritto il credito dell’Amministrazione per il quinquennio anteriore alla notifica della cartella esattoriale; in subordine che fosse dichiarata infondata la pretesa.

Si costituiva il Ministero delle Finanze deducendo che, dopo la fissazione del canone mensile in L. 154.159, ai sensi della L. n. 392 del 1978, l’Amministrazione aveva rideterminato il canone in base alla L. n. 692 del 1981, art. 16; che il M. aveva richiesto di poter pagare ratealmente gli arretrati accumulati al 31 luglio 1986; che successivamente il conduttore aveva contestato l’applicabilità del suddetto art. 16; che con intimazione del 13 aprile 1994 era stata interrotta la prescrizione chiedendo il pagamento degli arretrati; che il M. aveva rilasciato l’immobile il 16 maggio 1994. Sosteneva inoltre l’Amministrazione di aver diritto di richiedere il pagamento dei canoni maturati da determinarsi, in caso di ritenuta inapplicabilità della L. n. 692 del 1981, art. 16, a norma della L. n. 392 del 1978, ovvero, attesa la mancanza di un contratto di locazione, secondo il D.L. n. 90 del 1990, art. 12, comma 5, conv. con L. n. 165 del 1990 e del D.M. 20 luglio 1990, art. 7, trattandosi di utilizzazione senza titolo di immobile appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato.

L’Amministrazione chiedeva quindi, in via principale, il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento delle differenze dei canoni per il periodo dal 25 giugno 1981 al 16 maggio 1994, da determinarsi secondo i criteri indicati.

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda del M. e dichiarava priva di efficacia l’iscrizione a ruolo di cui alla cartella esattoriale notificata il 25.6.1998, per l’importo di L. 31.614.385; accoglieva altresì parzialmente la domanda riconvenzionale e condannava M. al pagamento della somma di L. 10.442.467 in favore del Ministero, così ridotto l’importo richiesto dall’amministrazione per effetto dell’intervenuta prescrizione di parte delle differenze domandate (prescrizione interrotta solo dall’ingiunzione del 13 aprile 1994).

Avverso tale sentenza proponeva impugnazione il M. chiedendo alla Corte di riformare l’impugnata decisione, dichiarando nulla la notifica dell’ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 143 c.p.c., prescritte le pretese dell’amministrazione ai sensi dell’art. 2948 c.p.c, comma 3 e 4; in via subordinata chiedeva di dichiarare non dovute le somme conseguenti agli aggiornamenti Istat.

Si costituiva il Ministero delle finanze chiedendo il rigetto dell’appello.

La Corte disponeva il mutamento del rito ordinario in quello speciale locatizio. Quindi rigettava l’appello confermando l’impugnata sentenza, condannando M.F. a rifondere al Ministero delle Finanze le spese del grado.

Proponeva ricorso per cassazione M.F..

Resisteva con controricorso l’Amministrazione dell’Economia e delle Finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso M.F. denuncia “Falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Sostiene parte ricorrente che non si può attribuire valore interruttivo della prescrizione alla notifica dell’ingiunzione del 13.4.1994 con la quale l’Amministrazione chiedeva il pagamento del canone: la notificazione infatti sarebbe dovuta avvenire in applicazione dell’art. 143 c.p.c. e non dell’art. 140 c.p.c., a causa del cambiamento di residenza. Pertanto, prosegue il M., ai fini della costituzione in mora del debitore, diversamente dall’ipotesi in cui quest’ultima avviene a mezzo di lettera raccomandata, la notificazione della ingiunzione resta soggetta alle ordinarie regole fissate dagli artt. 135 ss. c.p.c.. Nella relata l’Ufficiale giudiziario si limitò invece a dichiarare che pareva, sulla base delle informazioni assunte, che il ricorrente stesse traslocando e procedette alla notifica tenendo conto della residenza risultante dall’atto.

Il motivo è infondato.

L’atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l’effetto interruttivo della prescrizione, deve essere infatti diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull’arrivo della raccomandata stessa all’indirizzo del destinatario.

Questi dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass., 13 giugno 2006, n. 13651).

La Corte d’Appello ha accertato che l’ingiunzione è stata notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., il 13.4.1994 in via (OMISSIS) a (OMISSIS), dove effettivamente abitava il M. sino al 6.5.1994.

Ne consegue che, non essendo stato all’epoca completato il trasloco ed essendo ininfluente quanto emerge dal certificato storico di residenza, la notificazione deve considerarsi correttamente effettuata.

Con il secondo motivo del ricorso si denuncia “Assoluta assenza di motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Sostiene il M. che nel suo atto d’appello chiedeva dichiararsi nullo l’atto di costituzione dell’Amministrazione e la domanda riconvenzionale, per assoluta genericità della stessa e della normativa ivi richiamata e che nulla ha invece detto, in merito, la Corte d’Appello.

Il motivo deve essere rigettato per non autosufficienza.

Esso infatti non riporta il contenuto degli atti dei quali si adduce la “assoluta genericità” e non consente quindi a questo Giudice di verificare la fondatezza o no del lamentato vizio.

Con il terzo ed ultimo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia infine “Violazione della L. n. 392 del 1978, art. 24 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

Secondo il M. l’Amministrazione non ha diritto alla rivalutazione dei canoni per non aver mai dimostrato che gli stessi furono effettivamente richiesti ed aggiunge che la domanda mediante lettera raccomandata è, ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 24, comma 2, la condizione perchè il locatore eserciti il suo diritto all’aggiornamento dei canoni stessi.

Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, infatti, in tema di locazione degli immobili urbani, qualora le parti abbiano pattuito un canone convenzionale superiore a quello risultante dall’applicazione della L. n. 392 del 1978, ed il conduttore successivamente richieda la determinazione di quello “equo”, questo deve essere calcolato con gli aggiornamenti Istat, nella misura stabilita dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, anche se gli stessi non furono richiesti espressamente dal locatore, in quanto già compresi nel maggior canone pattiziamente convenuto (e plurimis Cass., 31 gennaio 2006, n. 2141; Cass., 19 luglio 2002, n. 10560; Cass. 29.10.2001, n. 13419).

La ratio di tale orientamento (non aver il locatore motivo di richiedere gli aggiornamenti ISTAT in quanto già compresi nel maggior canone pattizio) è estensibile anche alla specie, nella quale la determinazione del canone da parte dell’amministrazione, ai sensi della L. n. 692 del 1981, art. 16, poneva la stessa nella medesima situazione del locatore beneficiario di un canone pattizio superiore a quello risultante dagli aggiornamenti ISTAT. Per le esposte ragioni il ricorso deve essere in conclusione rigettato. La peculiarità della fattispecie induce a compensare le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del processo di cassazione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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