Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10058 del 09/05/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10058 Anno 2014
Presidente: ADAMO MARIO
Relatore: CIRILLO ETTORE

SENTENZA

sul ricorso 1265-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

PAIFIN SRL, PRUDENTE MICHELE, ANACLERIO TERESA;
– intimati –

sul ricorso 3263-2008 proposto da:
PRUDENTE MICHELE in proprio, ANACLERIO TERESA quali
soci della PAIFIN SRL, PAIFIN SRL in persona del

Data pubblicazione: 09/05/2014

legale rappresentante pro tempore,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo
studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentati e
difesi dall’avvocato QUERCIA LUIGI giusta delega in
calce;

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2007 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 13/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 09/12/2013 dal Consigliere Dott. ETTORE
CIRILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso principale e
l’assorbimento del ricorso incidentale.

– ricorrenti –

RITENUTO IN FATTO

01. Con sentenza del 20 giugno 2006 la Commissione tributaria regionale
della Puglia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate
contro la Soc. Paifin, il socio e legale rappresentante Prudente Michele e
la socia Anaclerio Teresa, confermando l’annullamento degli avvisi

02. Ha motivato la decisione ritenendo che:
a) gli accertamenti si erano basati esclusivamente su elementi acquisiti
dalla Guardia di finanza, tramite indagini sui c/c bancari intestati alla
Paifin e al Prudente e, pertanto erano fondati su mere presunzioni sulle
quali il Fisco non aveva presentato alcuna prova;
b)

inoltre, l’intera attività istruttoria dell’Agenzia e gli avvisi di

accertamento erano nulli, perché viziati dalla mancanza di
autorizzazione da parte dell’Autorità giudiziaria all’utilizzo fiscale, dei
dati bancari acquisiti in sede penale;
c) infine, a loro volta, i contribuenti avevano documentato, mediante
perizia giurata, che le operazioni contestate dall’Ufficio, riguardanti i c/c
della Paifin riguardavano operazioni regolarmente contabilizzate e
attinenti la Società stessa, mentre le operazioni riferite ai c/c del
Prudente riguardavano operazioni personali (investimenti immobiliari,
fitti, somme prestate a familiari, compensi e proventi percepiti).
03. Propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’Agenzia delle
entrate; le parti private resistono con controricorso e ricorso incidentale
condizionato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

04. I ricorsi, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza, vanno
riuniti (art.335 c.p.c.).

05. Preliminarmente va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso
principale per difetto di procura. Com’è noto, le Agenzie fiscali possono
avvalersi, per la rappresentanza in giudizio [D.Lgs. 300/1999, art.72],
del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato [R.D. 1611/1933, art.43],
senza la necessità di speciali autorizzazioni [Cass. 12152/2005 e
24623/2006], restando i rapporti tra Direttore dell’Agenzia e Avvocatura
Ric. V- ud. 09-12-2013

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accertamento notificati per imposte dirette relative all’anno 1996.

erariale in ambito puramente interno. I compiti di rappresentanza e
difesa in giudizio da parte dell’Avvocatura dello Stato presentano
caratteri assolutamente peculiari e differenziali rispetto al ruolo dei
difensori del libero foro e degli uffici legali di altre amministrazioni
pubbliche, poiché la sua attività è diretta al perseguimento d’interessi
pubblici generali e all’attuazione del principio di legalità. Ai sensi
dell’art.1, co.2, R.D. 1611/1933 l’espletamento dell’opera difensiva

alle liti ovvero da procura speciale [Cass. 10374/2008], con disciplina
ritenuta costituzionalmente legittima [Cass. 1308/1990]. Dalla rilevanza
meramente interna della relazione tra Amministrazione e Avvocatura
deriva che l’eventuale violazione delle direttive impartite dall’organo
titolare della ulegitimatio ad processum” non incide sulla validità degli
atti processuali [Cass. 241/1971] e comporta solo l’eventuale
responsabilità dell’Avvocato dello Stato verso l’Amministrazione
rappresentata. Dunque, se è vero che gli Avvocati erariali possono
compiere senza formalità tutti quegli atti processuali che il codice di rito
consente ai difensori del libero foro solo se muniti di procura o mandato
speciale, alla luce dell’art.12 della legge 103/1979, che ha attribuito
all’Amministrazione la mera decisione interna sull’opportunità o meno
d’intraprendere una causa e/o di resistere in giudizio, l’iniziativa
giudiziaria dell’Avvocatura dello Stato richiede il consenso
dell’amministrazione rappresentata con rilevanza unicamente nel
rapporto interno e senza conseguenze sulla validità dell’atto processuale
[Cass. 10374/2008 e 1308/1990].
06. Invece, il ricorso principale è inammissibile sotto altri profili. La
sentenza della CTR, come si è visto, è fondata su tre diverse rationes
decidendi. Il ricorso del Fisco è rivolto, invece, soltanto contro due di
esse: A] i motivi sub 1) e 2) riguardano entrambi l’affermata mancanza
dell’autorizzazione ex art. 33 d.p.r. 600/73 (seconda ratio), sotto i profili
del vizio di motivazione sul fatto specifico (art.360 n.5 c.p.c.) e del
difetto di rilevanza giuridica di esso (art.360 n.3 c.p.c.); B] il motivo sub
3) riguarda l’omessa motivazione (art.360 n.5 c.p.c.) sul rilievo
probatorio dato in sentenza alla perizia stragiudiziale offerta a discarico
dalle parti private (terza ratio).
Invece, la ricorrente trascura d’impugnare la prima ratio decidendi, con
la quale il giudice d’appello censura espressamente l’insufficienza delle

PAIFIN_2.doc
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dell’Avvocatura erariale non deve, infatti, essere sorretta da mandato

presunzioni addotte dall’Ufficio accertatore in assenza di qualsivoglia
prova (v. controricorso sub capo II)
Ciò determina che il giudice di legittimità deve rilevare che la sentenza
resta fondata sulla ratio decidendi non criticata e desumere che il ricorso
non è ammissibile (Sez. Un. 16602/2005), il che travolge, nella specie,
anche il ricorso incidentale condizionato.
7. Inoltre, i due mezzi per vizi motivazionali (sub §1 e §3) sono

In primo luogo si osserva che il motivo di ricorso con cui – ai sensi
dell’art.360, n.5 c.p.c. così come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2
febbraio 2006, n. 40 – si denuncia omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il

“fatto”

controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume
carente, dovendosi intendere per “fatto” non una “questione” o, come
erroneamente deduce l’odierna ricorrente, un “punto” della sentenza,
ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697
cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo)
od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova
di un fatto principale), purché controverso e decisivo [cfr. ex plurimis
Cass. 2805/2011].
8. In secondo luogo si osserva che è inammissibile, perché privo requisiti
di specificità e concretezza, come richiesti dall’art. 366-bis c.p.c., il
motivo di ricorso per vizio motivazionale, in cui, come nella specie, non
siano specificamente indicati i fatti controversi in relazione ai quali la
motivazione si assume carente, né siano indicati i profili di rilevanza di
tali fatti, essendosi la ricorrente limitata ad enunciare la necessaria
esaustività della motivazione quale premessa maggiore del sillogismo
che dovrebbe portare alla soluzione del problema giuridico, senza
indicare la premessa minore, cioè i fatti rilevanti su cui vi sarebbe stata
insufficienza e/o contraddizione [Sez. Un. 16528/2008].
9. In applicazione dei suddetti principi, va rilevata l’inammissibilità di
censure con cui, come nella specie, ci si limiti a denunciare la mancata
motivazione da parte del giudice in ordine alle argomentazioni esposte
dalla parte ricorrente nel giudizio di appello, senza, però, individuare i
fatti specifici, controversi o decisivi in relazione ai quali si assume sia
carente la motivazione medesima.
10. Infine, il primo e il terzo mezzo, trascurano pure che, nel vigore
dell’art.366-bis c.p.c., il motivo di ricorso per vizio motivazionale,
PAIFIN_2.doc
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globalmente inammissibili anche sotto altri due profili.

eitrIM DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. 13. – N. 5

MATERIA TRIDUTARIA
proposto ai sensi dell’art.360, comma 1, n.5, c.p.c., deve essere
accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva
puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di
formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il
motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione
riassuntiva e sintetica, che costituisca un

quid pluris

rispetto

all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare

Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.
11. I preliminari e assorbenti rilievi d’inammissibilità sopra enunciati
comportano il complesivo rigetto del ricorso e l’inefficacia del ricorso
incidentale condizionato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono
liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara inefficace quello
incidentale condizionato e condanna l’Agenzia delle entrate alle spese del
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 10.500 (di cui C 200 per
esborsi), oltre agli oneri di legge.
Roma, il 9 dicembre 2013.

immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. Un. 12339/2010).

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