Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10058 del 06/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10058

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

STARCAR DI PETRIANNI P. e DI RAIMO M. SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

D’ITALIA 19, presso lo studio dell’avvocato FRANCARIO FABIO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 338/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 23.4.08,

depositata il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Francario Fabio che ha

chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso; in subordine

chiede la trattazione dello stesso in pubblica udienza;

E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. IANNELLI

DOMENICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati Osserva:

La CTR di Roma – sez. staccata di Latina ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di “Starcar di Petrianni P. e Di Raimo M. snc” – appello proposto contro la sentenza n. 382/08/2005 della CTP di Latina – percio’ confermando l’avviso di accertamento notificato l’11.1.2005 con cui era stata rettificata la dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2000, sulla premessa che non fosse stata versata l’Iva afferente a transazioni commerciali intracomunitarie.

La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) che “l’accertamento fonda su semplici presunzioni non supportate da validi elementi probatori. In quanto l’Ufficio non ha eseguito riscontri contabili o quant’altro per dimostrare resistenza di rapporti commerciali della contribuente con altre ditte per cui vengono meno i presupposti delle presunte violazioni”.

L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La societa’ contribuente non si e’ costituita.

Il ricorso – assegnato allo scrivente relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – puo’ essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

Infatti, con il secondo motivo -assistito da adeguata sintesi- la parte ricorrente si duole di “omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, motivo che – da parte il superabile erroneo riferimento al n. 3 anzicche’ all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – e’ sostanzialmente centrato sulla mera apparenza della motivazione della pronuncia impugnata.

Detto motivo appare manifestamente fondato, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “La sentenza di merito le cui argomentazioni in fatto non trovino, per la maggior parte, concreto riscontro nelle effettiva risultanze dell’istruttoria espletata, tanto da apparire una stereotipata ripetizione di frasi tratte da precedenti sentenze emesse in analoghe fattispecie, deve ritenersi affetta da vizio di motivazione rilevante ai fini del suo annullamento nel giudizio di cassazione” (Cass. Sez. L. Sentenza n. 3032 del 29/03/1999).

Nella specie di causa risalta peculiarmente il fatto che – a comprova dell’effettuazione di operazioni intracomunitarie da parte del contribuente – fosse allegata all’atto di appello la nota del Ministero con gli esiti delle informazioni, assunte presso il Centro Informatico Centrale inerente i dati esteri.

richieste dalla Dogana di Gaeta e le fatture emesse dalla Italo Expo nonche’ le fotocopie degli assegni emessi per il pagamento.

Di tutti questi documenti, valorizzatali anche ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3 che esonera l’Ufficio dalla previa ispezione della contabilita’, la decisione qui impugnata non ha tenuto conto alcuno, sicche’ non puo’ che concludersi che e’ assolutamente mancato il riscontro delle risultanze istruttorie, e che la motivazione della decisione – che si delinea in argomentazioni stereotipe, non idonee a rivelare la “ratio decidendi”- non puo’ che considerarsi meramente apparente.

Apparendo piu’ liquida e preliminare in senso logico la questione esaminata sotto la rubrica del vizio di cui sin qui si e’ detto, tutti gli altri motivi di censura restano assorbiti.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, ma la parte intimata ha depositato memoria illustrativa nella quale si fa correttamente osservare che erroneamente nella relazione la medesima parte intimata e’ stata indicata come non costituita”;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e – dato atto che per mero lapsus calami la intimata e’ stata considerata non costituita, mentre invece ha depositato controricorso- delibera di accogliere il ricorso stesso, in conformita’ agli argomenti evidenziati nella predetta relazione; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla CTR Lazio anche per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011

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