Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10057 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI (OMISSIS) in persona del suo

legale rappresentante pro tempore P.P., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 11, presso lo studio

dell’avvocato GIURATO UGO, che lo rappresenta e difende giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS), ARNOLDO MONDADORI SPA (OMISSIS), considerati

domiciliati “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentali e difesi dagli avvocati PALMIERI ANTONIO,

POLVANI GIOVANNI giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3048/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 3/11/2004, depositata il 26/11/2004, R.G.N.

3576/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato UGO GIURATO;

udito l’Avvocato GIOVANNI POLVANI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 2 giugno 1998 il Consiglio Nazionale dei geometri, nella veste di parte offesa nella propria reputazione professionale, conveniva dinanzi al Tribunale di Milano, la giornalista S.M., autrice dell’articolo intitolato “costruire nelle zone sismiche” pubblicato sulla rivista (OMISSIS) del (OMISSIS), di cui era direttrice C.M. ed editrice la spa Arnoldo Mondatori Editore e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni in quanto nel cotesto dell’articolo si prospettava che “il geometra non può fermare i progetti in zona sismica” contrariamente al vero, attesa la legislazione vigente (R.D. 11 febbraio 1924, n. 274, art. 16, che delimita la competenza del geometra in ordine a progettazioni di piccole costruzioni civili, rurali o per imprese agricole, L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 17, che prescrive regole per la edificazione in zone sismiche). Si costituivano le parti convenute e contestavano il fondamento della domanda e deducendo il difetto di legittimazione del Consiglio.

2. Con sentenza del 23 novembre 2000 il Tribunale, superata la eccezione preliminare, accertava il contenuto non diffamatorio del contenuto dell’articolo e rigettava la domanda.

3. Contro la decisione proponeva appello il Consiglio sul rilievo della informazione non veritiera che danneggiava la reputazione professionale dei geometri, ritenuti non idonei a costruire in zone sismiche. Si costituivano le controparti e chiedevano il rigetto dell’appello con spese a carico dell’appellante.

4. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 26 novembre 2004 così decideva: conferma la sentenza del tribunale e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

5. Contro la decisione ricorre il Consiglio Nazionale, deducendo due motivi di gravame; resistono le controparti con controricorso. Tutte le parti hanno proposto memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso non merita accoglimento, per la ragione, opportunamente illustrata dal Procuratore generale, che le censure esposte si risolvono in una inammissibile richiesta di riesame del merito. (Cfr.

Cass. 25 febbraio 2004 n. 3729).

Per chiarezza espositiva i due motivi del ricorso vengono esposti in sintesi descrittiva:

nel primo motivo si deduce il vizio della motivazione carente e insufficiente sul punto decisivo dello accertamento della inesistenza della diffamazione, malgrado l’inciso contenuto nell’articolo che invece recava la intitolazione “Come costruire a norma di legge” recando nel testo una disinformazione sulla non abilitazione dei geometri a progettare costruzioni in zone sismiche. L’offesa categoriale si prospetta in relazione alla affermata inadeguatezza professionale.

Nel secondo motivo si deduce l’error in iudicando ed il vizio della motivazione sul rilievo che la sopravvenuta dichiarazione di rettifica pubblicata dalla rivista non può costituire una causa di giustificazione che elide la colpa per l’illecito ormai consumato.

In senso contrario si osserva che la Corte di appello (ff 7 della motivazione) esamina l’inciso della parentesi dedicata ai geometri, escludendone la valenza offensiva sotto un duplice profilo della inadeguatezza professionale e della disistima di fondo per operatori di livello professionale e progettuale inferiore a quello degli ingegneri ed architetti.

La Corte ha poi precisato che il fine dell’articolo era quello di invitare i cittadini a costruire in zone sismiche rispettando le dovute cautele, e la successiva rettifica rendeva evidente che pur essendo i geometri abilitati alla progettazione, i progetti a loro volta erano di taglio minore, dovendosi invece affidare la progettazione maggiore ai professionisti più qualificati.

Non sussiste pertanto nessun vizio della motivazione o errore di diritto nella ratio decidendi che esclude primariamente la potenzialità offensiva dell’articolo ad una intera categoria professionale, come rappresentata dal Consiglio, mentre il livello informativo della rivista esigeva, da parte del lettore che intendeva costruire in zone sismiche, di rispettare le regole e le cautele previste dalle leggi, utilizzando professionalità adeguate. I recenti tragici avvenimenti rendono evidente che l’informazione giornalistica deve contribuire alla costruzione di una cultura urbanistica di particolare cautela e di rispetto delle regole di sicurezza nelle costruzioni in zone a rischio sismico. Non sussiste pertanto alcuna imputabilià soggettiva a titolo di colpa professionale o di dolo (cfr. cass. 16 dicembre 1998 n. 935) e la notizia pubblicata ancorchè inesatta non costituisce un fatto dannoso produttivo di danno ingiusto (non sussiste cioè la componente oggettiva dello illecito). (Cfr. Cass. 23 febbraio 2005 n,3751).

Al rigetto del ricorso segue la condanna del Consiglio ricorrente alle spese del grado, liquidate come in dispositivo in favore delle parti unitariamente resistenti.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il Consiglio Nazionale dei geometri alla rifusione in favore delle parti controricorrenti, delle spese di questo giudizio di Cassazione, che liquida in complessive Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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