Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10057 del 24/04/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10057 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: NUZZO LAURENZA
SENTENZA
sul ricorso 1733-2009 proposto da:
KONRAD
CHRISTINE
nato
a
GRAZ
il
21/06/1951,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA
4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
POBITZER HANSJORG, VALE STEPHAN;
– ricorrente –
2013
653.
contro
MINISTERO INTERNO POLIZIA STATO SEZIONE POLIZIA
STRADALE IMPERIA, PREFETTURA IMPERIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
Data pubblicazione: 24/04/2013
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti
–
avverso l’ordinanza n. 38/2008 del GIUDICE DI PACE di
VENTIMIGLIA, depositata il 20/10/2008;
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito
l’Avvocato
COEN
Stefano,
difensore
del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
Svolgimento del processo
Con ordinanza depositata il 20.10.2008 il Giudice di Pace di Ventimiglia dichiarava inammissibile / “per
to in misura ridotta della sanzione prevista”, il ricorso,
ex art. 23 comma 10 della 1. 689/81, proposto da Konrad
Christine avverso la ordinanza- ingiunzione di pagamento della somma di € 1.800,00, emessa dal Prefetto di Imperia, in data 8.9.2008, a titolo di sanzione amministrativa per violazione al codice stradale.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione
konrad Christine, formulando due motivi con i quesiti di
01^-“”4 ” t”‘
diritto ex art. 366 bis e.p.c ’11-x/h-i•
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno, in
persona del Ministro p.t.
Motivi della decisione
La ricorrente deduce:
1)violazione e falsa applicazione
dell’art. 167,co. 19;
dell’art. 202, co. 1 e 3 bis,dell’art. 204 bis co. 1, del D.
lgs. n. 285/1992( cod. strad.);
emergeva dal verbale di contestazione della contravvenzione del 27.6.2008 e dall’ordinanza di ingiunzione
8.9.2008 che la sanzione pagata dalla ricorrente non era
stata versata a titolo di c.d. “pagamento in misura ridotta”, ex art. 202 c.d.s., ma per una somma corrispon-
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l’avvenuta definizione della contestazitne con il pagamen-
dente all’ammontare indicato nell’ordinanza prefettizia;
il provvedimento impugnato aveva applicato( presuntivamente) il disposto dell’art. 204 bis del D.Igs. 285/1992
previsto dal precedente art. 203 (rivolto al Prefetto),
benché,nella specie, il pagamento riguardasse l’importo
dell’ordinanza prefettizia, ricorribile ai sensi dell’art.
205 cod. strad.;
2)falsa applicazione e violazione del combinato disposto
dell’art.204 bis, comma 1, del D.Igs. n. 285/1992; degli
artt. 22, co. 1-2-23 della L. 689/1981 e dell’art. 23 co.
1 L. 689/81, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione; nell’ipotesi in cui si fosse ipotizzata (in difetto
di una specificazione della norma applicata dal giudice)
la tardività del ricorso, l’ordinanza di inammissibilità
era, del pari, errata, posto che il ricorso risultava depositato tempestivamente (il 10.10.2008), prima della scadenza del termine di cui all’art. 23 comma 1 L. n.
689/81.
Premesso che i quesiti di diritto, contrariamente a quanto
rilevato dall’amministrazione resistente, risultano adeguatamente formulati e correlati ai motivi di ricorso, ex
art. 366 bis c.p.c., va preliminarmente rilevata la fondatezza della seconda doglianza, avendo la stessa carattere assorbente rispetto a quanto lamentato con la censura
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riguardante il ricorso( giudiziale), alternativo a quello
sub 1).
Il
Giudice
di
Pace
ha,
invero,
dichiarato
l’inammissibilità del ricorso facendo generico riferimen-
za specificare ed accertare se la somma versata si riferisse alla sanzione per la violazione cui all’art. 176,
co. 19 D.Igs. n. 285/1992( V. ordinanza- ingiunzione),
ipotesi per la quale sarebbe escluso il pagamento in
misura ridotta ex art. 202, co. 3 bis del D. lgs. cit. e
che comporterebbe, di conseguenza, la violazione
dell’art. 204 bis , co. I del medesimo D. lgs., laddove è
prevista la possibilità, “qualora non sia stata effettuato
il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito”, di proporre ricorso al giudice competente per territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione,
nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o
notificazione. Peraltro,nel dispositivo dell’ordinanza impugnata viene richiamato il disposto dell’art. 23 co. 1
della L. 689/81, riguardante il caso in cui il ricorso sia
proposto oltre il termine previsto dalla primo comma
dell’art. 22 , ma non risulta che il provvedimento abbia
tenuto conto che, ai sensi dell’art. 1 , co. 1 L. n. 742
/1969, il decorso del termine processuale rimane sospeso dal l° agosto al 15 settembre, per il periodo di
sospensione feriale. La sentenza impugnata deve, pertan-
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to al pagamento della sanzione “in misura ridotta”,sen-
to, essere cessata con rinvio al Giudice di Pace di Imperia che provvederà anche sulle spese del giudizio di
legittimità.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito
il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice
di Pace di Imperia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 12.3.2013
P.Q.M.