Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10056 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso isritto al n. 35641-2018 R.G. proposto da:

N. AUTOTRASPORTI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTRANTO 18, presso

lo studio dell’avvocato CLAUDIO FABRIZI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

E.I.M.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

PAVIA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari

inammissibile il ricorso.

Fatto

RILEVATO

CHE:

E.I.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pavia, giudice del lavoro, N. Autotrasporti s.r.l. per il riconoscimento di differenze retributive ed altri emolumenti maturati nel corso del rapporto di lavoro intercorso tra le parti;

previa riserva sulle questioni preliminari di incompetenza e improcedibilità sollevate da parte convenuta, cui era seguito l’espletamento del tentativo di conciliazione, il giudice con ordinanza del 30/10/2008, riservata alla sentenza la decisione sulle eccezioni preliminari, disponeva per la prosecuzione dell’istruttoria, ammettendo le prove;

avverso l’ordinanza propone regolamento di competenza la società, illustrato con memoria;

E.I. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

La ricorrente, previo rilievo dell’implicito rigetto da parte del giudice, con l’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, dell’eccezione di incompetenza territoriale, deduce l’erroneità della decisione sulla competenza;

il ricorso è inammissibile in base al principio secondo cui l’ordinanza con la quale il giudice si limiti a rinviare la soluzione della questione di competenza alla decisione del merito della controversia è provvedimento di natura ordinatoria che non integra una pronuncia implicita sulla competenza ed è, pertanto, inidoneo a pregiudicare la decisione definitiva sulla questione anche quando contenga una delibazione sulla fondatezza dell’eccezione (Cass. n. 8930 del 19/04/2011);

non possono trovare applicazione nel caso in esame i principi giurisprudenziali enunciati nelle decisioni richiamate da parte ricorrente (si veda per tutte Cass. n. 24182 del 13/11/2014: “Il provvedimento del giudice che, dopo aver rinviato la causa per la discussione sull’eccezione d’incompetenza, ritualmente proposta, disponga per l’istruzione della controversia nel merito, comporta dichiarazione implicita sulla competenza territoriale, dovendosi ritenere tale soluzione coerente con l’esigenza di definire in tempi solleciti quale sia l’autorità giudiziaria alla quale sia demandata la decisione della controversia e rispondente al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, con il quale, per contro, contrasta lo svolgimento di un’istruttoria destinata a rimanere inutile.”) sia perchè la riserva sulle eccezioni di parte convenuta è stata seguita dall’ammissione, e successivo espletamento, del tentativo di conciliazione, cui è seguita l’ammissione dei mezzi istruttori (si veda memoria di parte ricorrente), sia perchè lo stesso Giudice ha evidenziato nel testo del provvedimento che restava “riservata alla sentenza la decisione sulle eccezioni preliminari della parte convenuta”, cosi rendendo palese l’intendimento di rinviare ogni decisione sulla competenza;

tale intendimento, d’altra parte, era chiaro anche alla ricorrente, dal momento che la stessa in ricorso ha attribuito al giudice di aver agito “in spregio anche all’art. 420 c.p.c., comma 4, che impone… di definire subito le questioni di competenza e poi passare all’istruzione della causa”;

alla luce di quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile, senza provvedimento alcuno in ordine alle spese di giudizio, in mancanza di espletamento di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un (Ndr: testo originale non comprensibile) pari al contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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