Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10056 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA A & I DELLA MORTE SPA (OMISSIS) in persona

dell’Amministratore Delegato Dott. D.M.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso lo studio

dell’avvocate RECCHIA GIORGIO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DELLA MORTE BARTOLOMEO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INTESA MEDIOFACTORING SPA (OMISSIS) in persona del Direttore

Generale Dott. A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PREVESA 11, presso lo studio dell’avvocato SIGILLO’ ANTONIO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati PONTIROLI LUCIANO,

BENATTI FRANCESCO giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 911/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 23/3/2005, depositata il 09/04/2005, R.G.N.

3748/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udite l’Avvocato BARTOLOMEO DELLA MORTE;

udito l’Avvocato ANTONIO SIGILLO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il pretore di Milano, con decreto del 27 luglio 1999 ingiungeva alla spa A.& I Della Morte (da ora breviter D.M.) il pagamento della somma di L. 17.551.013 oltre interessi in favore della Mediofactoring spa, quale cessionaria del credito della società s.r.l. Giles. La società ingiunta si opponeva e chiedeva la revoca del decreto, sostenendo di avere pagato le somme e di essersi opposta alla cessione del credito in quanto non espressamente prevista dal contratto stipulato con la Giles. La società opposta chiedeva invece il rigetto della opposizione.

2. Il Tribunale di Milano, succeduto al Pretore, con sentenza del 27 giugno 2001 revocava il decreto sul rilievo che la società Giles aveva informato la Mediofactoring di avere ricevuto il pagamento della fattura (OMISSIS) chiedendo di scaricare la fattura dai diritti di cessione e pertanto il decreto ingiuntivo era in relazione a credito estinto.

3. Contro la decisione proponeva appello la Mediofactoring sostenendo la validità della cessione omnibus. Resisteva la controparte sostenendo la infondatezza dell’appello.

4. La Corte di appello di Milano con sentenza del 9 aprile 2005 così decideva: in totale riforma rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo e condanna la società Della Morte a rifondere alla Mediofactoring le spese dei due gradi del giudizio.

5. Contro la decisione ricorre la società Della Morte deducendo due motivi di censura; resiste la Mediofactoring con ricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Il ricorso merita accoglimento. Per chiarezza espositiva i motivi vengono in sintesi descrittiva, seguirà la indicazione delle ragioni di accoglimento in relazione alla errata motivazione della corte di appello.

Deduce il ricorrente due motivi:

6.1. Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando in riferimento all’art. 1260 c.c., sulla cedibilità dei crediti e art. 1264 c.c., sulla efficacia della cessione riguardo al creditore ceduto. La tesi (espressa a ff 7 del ricorso) è che la cessione dei crediti non è stata mai accettata dalla società Della Morte e che la notifica della cessione è intervenuta successivamente all’inoltro della fattura (OMISSIS) emessa dalla Giles il 30 giugno 1997; per conseguenza il credito descritto in detta fattura non rientra tra quelli ceduti successivamente. Per il principio di autosufficienza si riproduce poi il testo della lettera della CILES del 19 luglio 1997 diretta al debitore ceduto ed al cessionario (ff 8 del ricorso) che la Corte di appello di Milano ha inteso contro la chiara lettera del teso secondo cui la “la cessione riguarda tutti i crediti che sorgeranno nei vostri confronti”.

6.2. Nel secondo motivo si deduce ancora error in iudicando in relazione alla violazione dell’art. 1230 c.c., in tema di novazione soggettiva ed il vizio della motivazione su punto decisivo. La tesi (subordinata al mancato accoglimento del primo motivo) è che il credito incorporato nella fattura (OMISSIS) risultava comunque estinto per intervenuta novazione.

7. Il ricorso merita accoglimento per il primo motivo restando assorbito il secondo.

Ed in vero la motivazione della Corte di appello è all’evidenza illogica nella perentoria affermazione in ordine all’oggetto della cessione, che sarebbe omnicomprensivo, concernendo tutti i crediti sorti, passati, presenti e futuri.

La clausola definitoria dell’oggetto è chiarissima e non esige alcuno sforzo interpretativo della volontà delle parti: la cessione riguarda tutti i crediti che sorgeranno,e dunque i crediti futuri. La fattura in oggetto attiene invece ad un credito anteriore ed è esclusa dalla azionabilità per decreto ingiuntivo.

Sussistono pertanto le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, non essendo necessari ulteriori elementi di fatto per la decisione di merito.

La decisione di appello dev’essere riformata rigettandosi l’appello, con la condanna della Mediofactoring alla rifusione delle spese di appello e del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.

La liquidazione delle spese di appello è complessiva in assenza di una notula della parte interessata (Cass. 10 novembre 2003 n 15172 e 21 gennaio 2005 n. 1312).

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo e decidendo nel merito rigetta l’appello riformando la sentenza appellata e condanna la soc. resistente Mediofactoring a rifondere a Impresa A.& I. Della Morte le spese del giudizio liquidate in complessive Euro 2300,00 ed alle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 1300,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

 

 

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