Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10056 del 24/04/2018

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10056 Anno 2018
Presidente: MANNA FELICE
Relatore: GORJAN SERGIO

SENTENZA
sul ricorso 11242-2013 proposto da:
B.B.

– controricorrente

-A.A.

avverso la sentenza n. 449/2012 della CORTE D’APPELLO
di CATANIA, depositata il 13/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 30/01/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO
GORJAN;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Fatti di causa
A.A. ebbe ad evocare in causa,avanti il Tribunale di Catania,i germani
B.B. per procedere allo scioglimento della
comunione ereditaria in morte della comune madre.
Ad esito delle difese spiegate dai germani,l’attrice chiese anche d’accertare che

dell’asse – era stato incassato solamente dai due germani convenuti,sicché le era
dovuta la sua quota parte.
Il Tribunale etneo ebbe a sciogliere la comunione incidentale ma a rigettare la
domanda della A.A. afferente la restituzione della quota parte del buono
fruttifero postale,in tesi, incassato dai soli germani convenuti.
Su gravame mosso dall’originaria attrice,la Cote d’Appello di Catania ebbe ad
accogliere la domanda afferente la restituzione della quota parte della somma
incassata dagli appellati con la liquidazione del buono fruttifero postale.
Osservava la Corte etnea come l’azione civile, mossa dall’appellante in sede
penale – reato di falso a carico dei germani -, era diversa rispetto alla chiesta
divisione dell’asse ereditario in sede civile;
come la questione afferente l’incasso del buono postale non fosse stata proposta
tardivamente poiché conseguiva alle difese esposte dai convenuti a fronte dea
domanda di scioglimento della comunione incidentale;
corne,nel merito, i germani non avevano supportato la loro tesi difensiva che la
quietanza per incasso fosse stata effettivamente vergata dalla sorella, benché
l’espletata consulenza escludesse un atto, e che in effetto la germana ebbe ad
incassare la sua quota parte de titolo;
come ben potesse esser disconosciuta la sottoscrizione,così privando di valenza
probatoria la quietanza, poiché l’impiegato postale,apparentemente presente alla
firma,non poteva aver assunto la veste di pubblico ufficiale e,comunque, in sede
penale vi fu condanna degli appellati proprio in relazione al delitto di falso.

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un buono postale fruttifero del valore nominale di Lit 1 milione – facente parte

Hanno interposto ricorso per cassazione B.B.
articolando dieci motivi di impugnazione.
Ha resistito ritualmente con controricorso A.A.,la quale pure
depositava memoria ex art 378 cod. proc. civ. con documenti.
All’odierna udienza pubblica,sentito il P.G.,la Corte adottava decisione siccome

Ragioni della decisione
Il ricorso proposto dai consorti B.B. s’appalesa infondato e va rigettato.
In limine va rilevata l’irritualità del deposito da parte della resistente,con la
memoria ex art 378 cod. proc. civ., di documenti,comunque formati, poiché non
attinenti alla questioni per le quali la norma in at 372 cod. proc. civ. ammette la
deroga al divieto generale di deposito documenti in sede di giudizio di legittimità.
Con la prima ragione di censura della sentenza resa dalla Corte etnea i consorti

A.A. denunziano vizio motivazionale, secondo il testo, di cui in art 360 n° 5
cod. proc. civ. ante riforma del 2012,in reazione alla ritenuta diversità del
petitum e causa petendi tra l’azione proposta nella presente lite dalla germana
Rosalba e quella mossa dalla stessa in sede penale nell’ambito del giudizio di
falso contro di loro avviato.
Osservavano gli impugnanti come il reato di falso fosse attinente all’incasso del
medesimo buono fruttifero postale oggetto del procedimento civile sicché
l’argomento dei Giudici etnei, fondato sull’ontologica diversità delle azioni

domanda di divisione asse ereditario in sede civile e ristoro da illecito penale -,
non era concludente.
La questione posta risulta risolta dall’insegnamento di questo Supremo Collegio Cass. SU n° 8353/13, Cass. sez. 2 n° 17639/13 – posto che la stessa va
esaminata sotto il profilo della litispendenza e,non già,dell’istituto dell’estinzione
ex art 306 cod. proc. civ.

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illustrato in presente sentenza.

Nella specie non solo dall’esame della sentenza resa dal Giudice penale in primo,
grado già in atti in sede d’appello, risulta come nel procedimento penale sia stata
accertato solamente l’an del danno e rimesso alla competente sede civile per la
sua liquidazione,ma neppure gli impugnanti, come loro preciso onere, hanno
data prova dell’attuale pendenza del procedimento penale ed,invero, nemmeno

penale per apprezzarne l’effettivo contenuto.
Anzi nelle sue difese la resistente sostiene di aver, in sede penale, richiesto la
liquidazione del solo danno morale e che comunque il procedimento a carico dei
germani risulta definito,ancora nel 2015, con sentenza di questa Corte Suprema.
Con il secondo ed il terzo messo d’impugnazione i ricorrenti deducono vizio
motivazionale con relazione alla statuizione della Corte etnea circa la
qualificazione,siccome mera emendatio libelli, e,non già,domanda nuova
inammissibile, della proposizione della questione afferente l’incasso illecito del
buono postale in memoria ex art 183 cod. proc. civ. da parte della germana
Rosalba, e, non già, in atto di citazione dove era chiesta la mera divisione
dell’asse ereditario.
Le due ragioni d’impugnazione sopra citate in quanto intimamente connesse
vanno esaminate congiuntamente ed appaiono infondate poiché correttamente la
Corte etnea ha messo in evidenza che,nella specie,trattasi di mera specificazione
della domanda a seguito delle difese spiegate dai convenuti, siccome
espressamente consentito dalla disposizione in art 183 cod. proc. civ.
Difatti l’attrice aveva chiesto la divisione dei beni ereditari,tra i quali includeva
espressamente il buono fruttifero postale acceso dalla madre defunta, e
solamente quando,costituendosi,i germani hanno palesato che detto titolo era
stato incassato, ha chiesto la restituzione della somma parte rappresentante la
sua quota.
All’evidenza non risulta introdotta domanda nuova,bensì meramente precisata la
domanda iniziale – divisione comunione incidentale – alla luce delle difese

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ritrascritta la domanda effettivamente proposta dalla germana Rosalba in sede

spiegate ex adverso, sicché non risulta concorrere la nullità dedotta correlata
all’accoglimento di domanda – in tesi – nuova.
Con la quarta ragione di censura i consorti A.A. denunziano vizio di
motivazione in relazione al soggetto sul quale grava l’onere di provare il fatto
dell’incasso da parte di solo due degli eredi del buono postale, posto che la Corte

somma frutto della liquidazione del titolo postale.
Con la quinto ragione d’impugnazione i ricorrenti deducono vizio di motivazione
poiché la loro condanna alla restituzione della quota parte della somma incassata
si fonda sulla ritenuta raggiunta prova della falsità della sottoscrizione apposta
dalla sorella resistente sul buono postale incassato,posto che detta prova appare
inadeguata a dimostrare la circostanza che in effetto la sorella Rosalba non ebbe
ad incassare la somma di sua spettanza e che l’intera somma percetta fu spartita
tra i soli due ricorrenti.
I due mezzi d’impugnazione, in quanto connessi poiché attingono la medesima
questione, vanno valutati unitariamente ed appaiono privi di fondamento.
Non concorre la violazione del principio in tema di onere della prova, posto
dall’art 2697 cod. civ., poiché al Corte etnea ha ben messo in risalto come
A.A. ebbe a negare di aver incassato la quota parte di sua spettanza
della somma realizzata dalla liquidazione del titolo postale, mentre i germani
ebbero ad affermare che in effetto anche la sorella ebbe ad incassare la quota di
sua spettanza.
Dunque, rettamente, la Corte territoriale ritenne onere dei germani B.B., che
affermavano una circostanza positiva, provare il loro asserto, specie in presenza
dell’accertata falsità – mediante consulenza tecnica – della sottoscrizione della
resistente in calce al buono postale incassato,fatto, siccome evidenziato dalla
Corte etnea, nemmeno puntualmente contestato dai ricorrenti.
Quanto poi alla ritenuta esaustività della prova della falsità della sottoscrizione in
calce al titolo pagato ai fini di ritenere fondata la pretesa, va osservato come la
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etnea ha ritenuto loro onere dar prova che anche la sorella avesse incassato la

Corte etnea abbia ben messo in risalto che i germani B.B. non ebbero a
versare in atti prova documentale alcuna circa l’intervenuto pagamento del
buono postale, sicché l’unica prova che anche la sorella aveva – come da loro
asserzione – partecipato all’incasso era la firma sul titolo per l’incasso.
Appunto la sottoscrizione attribuita alla resistente che la Corte sottolinea esser

Inoltre la Corte territoriale ha sottolineato come tale conclusione non sia rimasta
puntualmente confutata dai ricorrenti,i quali si limitarono a ribadire che la sorella
incassò la sua quota parte dell’importo liquidato.
Pertanto, essendo rimasto pacifico che il buono postale venne incassato dai
ricorrenti e falsa l’unica prova che lumeggiava un concorso anche dell’attrice, era
onere dei ricorrenti provare invece la loro asserzione difensiva che la sorella
Rosalba partecipò, assieme a loro, all’incasso della somma portata sul titolo
postale.
Con il sesto motivo d’impugnazione i consorti A.A. rilevano violazione delle
norme in tema di onere probatorio e valutazione della prova nonché difetto di
motivazione con riguardo agli elementi di prova utilizzati dalla Corte etnea per
affermare la falsità della sottoscrizione della sorella Rosalba sul titolo incassato.
Difatti,ad opinione dei ricorrenti, era onere della resistente, che intendeva
avvalersi come prova della falsità della sottoscrizione a lei attribuita„ procedere
con la verificazione negativa della scrittura ed,inoltre, l’accertamento della falsità
della sottoscrizione necessitava di apposita statuizione con sentenza passata in
giudicato.
La doglianza sotto entrambi i profili appare priva di fondamento.
Difatti furono i germani B.B. ricorrenti a sostenere che il buono fruttifero
postale – pacificamente parte dell’asse relitto morendo dalla comune madre era stato incassato concordemente dai tre eredi ed al riguardo addussero come
unica prova la sottoscrizione apposta sul titolo pagato dalla sorella attrice.

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stata riconosciuta falsa.

Dunque era loro interesse,per sostenere la loro affernnazione,provare
l’autenticità della sottoscrizione una volta disconosciuta dal soggetto, cui era
riferita,poiché altrimenti, come sottolineato dalla Corte di merito,alcuna prova
supportava la loro affermazione del concorde incasso del titolo.
Alcun rilievo assume,in quanto la sottoscrizione era la prova di un fatto

sentenza passata in giudicato similmente alla querela di falso,poiché appunto,
come rettamente evidenziato dalla Corte etnea, non s’è in presenza di atto
pubblico ma di mera scrittura privata,cui era applicabile il procedimento
incidentale probatoria della verificazione.
Con la sesta ragione di doglianza i germani B.B. denunziano violazione del
disposto in art 112 cod. proc. civ. e nullità per erronea valutazione degli atti di
causa ai fini della loro mancata contestazione della rilevata falsità della
sottoscrizione della sorella.
La censura s’appalesa manifestamente priva di fondamento.
Difatti l’invocata violazione della norma in art 112 cod. proc. civ. viene correlata
all’omessa individuazione della contestazione mossa alla tesi di controparte, ma
al riguardo la Corte etnea ha puntualmente esaminata la questione, come già
dianzi illustrato,e concluso che i convenuti non ebbero a contestare
l’affermazione della sorella che la sottoscrizione non era sua, bensì apocrifa.
Inoltre la Corte etnea non ha ancorato la conclusione della apocrifia della
sottoscrizione al solo elemento della non contestazione,ma pure all’inerzia
probatoria dei ricorrenti ed alla statuizione di condanna,adottata dal Giudice
penale nei loro riguardi in relazione al delitto di falso.
Con l’ottavo e nono motivo di doglianza i ricorrenti denunziano sia sotto il profilo
della nullità che del difetto di motivazione l’apprezzamento fatto dalla Corte
etnea circa la sentenza resa in sede penale nei loro riguardi.
In particolare gli impugnanti lamentano che la Corte territoriale, pur in
presenza di espressa menzione all’avvenuta impugnazione della sentenza citata,

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affermato, la necessità che la sottoscrizione venisse riconosciuta falsa con

non abbia proceduto ad un autonomo apprezzamento delle emergenze
probatorie raccolte in sede penale, siccome desumibile dalla motivazione
assolutamente carente al riguardo.
I due motivi logicamente connessi s’appalesano privi di fondamento posto che la
Corte di merito ebbe a puntualmente apprezzare i due elementi indiziari rilevanti

di falso e le conclusioni del perito grafologo che ebbe a concludere per l’apocrifia
della sottoscrizione apparentemente attribuita a A.A. presente sul
titolo incassato.
In effetto appare esser stato effettuato l’apprezzamento autonomo dei dati
fattuali desumibili dalla sentenza resa in sede penale,la quale anche se soggetta
ad appello comunque,come ricorda l’arresto di legittimità richiamato dai Giudici
catanesi a sostegno della loro statuizione, rappresenta elemento valutabile, ed
esposta dalla Corte territoriale puntuale motivazione al riguardo.
Con l’ultimo motivo d’impugnazione i ricorrenti denunziano violazione del
disposto in artt. 91 e 92 cod. proc. civ. nella regolamentazione delle spese, posto
che concorrevano ragioni per compensare le spese di lite tra le parti, almeno per
il primo grado, stante che solo parte della domanda originariamente esposta da
A.A. era stata accolta.
La doglianza appare inammissibile poiché viene contestata il mancato esercizio di
una facoltà discrezionale rimessa al Giudice, insindacabile in sede di legittimità,
posto che i ricorrenti non deducono d’esser rimasti vittoriosi e, così, leso il
principio fondamentale ex art 91 cod. proc. civ.,bensì che i Giudici d’appello non
si sono avvalsi di loro facoltà discrezionale.
Al rigetto dell’impugnazione segue,ex art 385 cod. proc. civ.,la condanna, in
solido fra loro, di B.B. a rifondere alla germana
Rosalba anche le spese di questo giudizio di legittimità, tassate in globali C
2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso forfetario, siccome precisato in
dispositivo.

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portati nel citato documento giudiziale, ossia l’intervenuta condanna per il delitto

Concorrono i requisiti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte
ricorrente.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido tra loro,alla rifusione verso la

2.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario
nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art 13 comma 1 quater dPR 115/02 si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti principali dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
principale a norma dell’art 13 comma 1 bis dPR 115/02.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2018.
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Il ConsiglierIestensore

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Il i ionario GiudiZiiitill

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DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma,

2 L1 APR. 2018

resistente delle spese di questo giudizio di legittimità,liquidate in globali C

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