Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10056 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12888-2015 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIOVINE ITALIA,

7, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CARNEVALI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSANO PONTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, depositata il 14/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03 /2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che C.P. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Umbria indicata in epigrafe che, respingendo l’appello del contribuente, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento relativo al riclassamento di immobili proposto dal contribuente con procedura DOCFA;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha chiesto il rigetto con controricorso e che la parte ricorrente ha depositato memoria; Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 3, e L. n. 241 del 1990, art. 3, è manifestamente infondato;

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato deve contenere un’adeguata – ancorchè sommaria – motivazione che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria – cfr. Cass. 6 febbraio 2014, n. 2709;

Considerato che in caso di mancato recepimento delle indicazioni del contribuente circa il classamento di un fabbricato l’atto deve contenere un’adeguata – ancorchè sommaria – motivazione; che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria;

Considerato che sul punto si è poi aggiunto che in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 1993, n. 75, e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso- Cass. n. 23237/2014; Cass. n. 3394/2014;

Considerato che a tali principi si è pienamente uniformata la CTR laddove ha ritenuto che, fermi i dati di fatto indicati dal contribuente nella procedura di variazione del classamento- e segnatamente la qualifica di opificio degli immobili e non a quella di immobili destinati ad usi agricoli- l’ufficio fiscale aveva rideterminato il valore attribuito ai cespiti del contribuente attraverso l’utilizzazione degli immobili in comparazione indicati nel corso del giudizio – v.,conf.,Cass.n.5580/2015- operando una mera valutazione di ordine economico dei cespiti indicati dalla parte contribuente;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta il vizio di motivazione nonchè la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., è infondato;

Considerato che, diversamente da quanto ritenuto dalla parte ricorrente, la Ctr ha fondato la propria decisione sugli elementi documentali relativi agli immobili utilizzati in comparazione dall’ufficio per quantificare il valore proposto, senza violare i principi in tema di onere della prova che indicano nell’amministrazione il soggetto tenuto a dimostrare la sussistenza degli elementi posti a base dell’accertamento;

Considerato che le superiori considerazioni resistono ai rilievi difensivi esposti dalla parte ricorrente in memoria, avendo la CTR motivatamente argomentato sulla sufficienza della motivazione dell’atto di accertamento al cui interno erano stati dettagliatamente indicati i valori applicati – cfr. pag. 3 penultimo periodo sent. impugnata;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che appare comunque opportuno compensare le spese del giudizio, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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