Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10055 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, (ud. 19/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35162-2018 R.G. proposto da:

GENERAZIONE VINCENTE SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso

lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati LUCA PELUSO, ANTONIO DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO

MARITATO, CARMEN MOSCARIELLO;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 6930/2018 del

TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE

MARGHERITA MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, che chiede

che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il

proposto ricorso per regolamento di competenza ed indichi il

Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro competente a

giudicare sulla causa in oggetto.

Fatto

RILEVATO

CHE:

Il Tribunale di Napoli con sentenza n. 6930/2018, sulla domanda avanzata da Generazione Vincente spa nei confronti dell’Inps dichiarava la propria incompetenza per territorio, dichiarando competente il Tribunale di Ancona.

La società originaria ricorrente aveva adito il giudice per impugnare il verbale di accertamento redatto il 28.4.2017 con il quale l’Ispettorato territoriale del lavoro di Ancona e l’Inps avevano congiuntamente svolto una ispezione presso la Ditta S&A srl utilizzatrice dei lavoratori somministrati da Generazione Vincente spa. Il Tribunale adito aveva rilevato la propria incompetenza territoriale ai sensi del disposto dell’art. 444 c.p.c., comma 3, trattandosi di controversia relativa agli obblighi del datore di lavoro ed alla applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi, per la quale era ritenuto competente il giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l’ente. Poichè dalla documentazione acquisita risultava quale ente impositore l’Inps di Ancona, era da considerarsi il tribunale di quella sede ad avere competenza sulla controversia in questione.

Avverso tale decisione la Spa Generazione Vincente proponeva regolamento di competenza ed anche depositava successiva memoria.

La Procura Generale concludeva per l’accoglimento del ricorso con indicazione del tribunale di Napoli quale giudice competente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) La Società Generazione Vincente spa ha dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 444 c.p.c., comma 3, sostenendo che la competenza a decidere sulla controversia in esame (obblighi del datore di lavoro di versamenti contributivi e sanzioni conseguenti l’inadempimento dei detti obblighi) fosse del Tribunale di Napoli in ragione della sede legale della società, sita in Napoli, e della concentrazione contributiva per l’intero territorio nazionale presso la sede Inps di Napoli. A tal riguardo sottolineava la circostanza, pacifica in giudizio, che tutti i lavoratori fossero stati assunti direttamente dalla Società Generazione Vincente e che la sede Inps di Napoli fosse l’unica deputata, per accentramento contributivo, ad occuparsi delle situazioni contributive relative ai lavoratori assunti.

In tema di individuazione del Giudice competente l’art. 444 c.p.c., comma 3, stabilisce che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove ha sede l’ufficio dell’ente.

Il criterio di collegamento dettato dalla norma per la tipologia di cause in oggetto è dunque quello del luogo dove ha sede l’ufficio l’ente.

Tale criterio è stato confermato dalla giurisprudenza consolidatasi nel tempo (Cass.sentenza n. 550 del 21/01/1987; Cass. n. 17387 del 26/08/2016; e risulta implicitamente affermato più di recente da Cass. 21072/2017) sulla base della quale si può dunque affermare che al criterio di collegamento della residenza – che in base all’art. 444 c.p.c., comma 1, vale come canone generale – vanno ricondotte tutte le controversie previdenziali siano esse relative a diritti o ad obblighi (ma non di datori di lavoro); mentre al diverso criterio delle sede dell’ufficio dell’ente previsto nel comma 3 che vale come regola speciale – vanno riportate tutte le controversie specificamente riferite agli obblighi dei datori di lavoro.

Una volta individuato correttamente nel comma 3 il criterio di collegamento dettato dalla norma per la tipologia di cause in oggetto, deve però ancora chiarirsi cosa significhi e come si identifichi il “dove ha sede l’irfficio l’ente”.

Questa Corte ha recentemente affrontato similare questione (riferita all’infortunio sul lavoro) rilevando, con riguardo alla nozione e significato di luogo dove ha sede l’ufficio l’ente che “La locuzione risulta invero sufficientemente elastica per condurre la competenza territoriale verso giudici territorialmente differenti dal momento che diversi possono essere i luoghi in cui si trovano gli uffici dell’ente che possono essere interessati ad un determinato infortunio o malattia professionale. La norma esprime quindi un criterio che richiede necessariamente di essere completato” (Cass.n. 30472/2019).

Si deve ritenere che il criterio spaziale della sede dell’ufficio dell’ente esprime un concetto correlato ai poteri ed alle competenze amministrative che devono essere svolti dall’ufficio dell’ente interessato (il cui luogo è in sostanza decisivo, mentre non rileva la sede legale dell’ente); ed agli interessi pubblici che vi sono implicati. Contano i poteri di gestione esterna del caso, di richiedere il pagamento delle prestazione, di agire in giudizio per la restituzione. Esso pertanto è volto ad attribuire preminente rilievo allo svolgimento di compiti di natura pubblicistica, compresenti nella materia delle assicurazioni sociali e coinvolti nella controversia; e deve essere perciò coniugato in senso funzionale, e quindi mobile.

Se viene in rilievo un obbligo primario come aprire una posizione assicurativa o contributiva o pagare i relativi premi e contributi, il giudice del luogo va collegato ai sensi dell’art. 444 c.p.c., comma 3 alla sede dell’ufficio dell’ente competente a curare la prima, a ricevere la seconda ed a pretenderne il pagamento in giudizio. (Cass.n. 30472/2019; Cass.n. 6178/2019; Cass. 10702/2015, 23893/2004, 11266/96).

Se dunque il contenuto che va ad integrare la locuzione luogo dove ha sede l’ufficio dell’ente deve aver riguardo al rilievo da attribuire ai compiti di natura pubblicistica coinvolti nella materia delle assicurazioni sociali e della previdenza b(essendo tale finalità quella espressa dalla disposizione codicistica in materia di competenza allorchè sottolinea la vicinanza territoriale che deve esserci tra la sede dell’ufficio dell’ente previdenziale che si occupi delle prestazioni e il giudice che valuti la eventuale controversia), ed allora non può che ritenersi che la sede dell’ufficio sia quella in cui l’ente pubblico concretamente effettui i controlli, accerti gli obblighi ed assuma gli eventuali provvedimenti. Di nessun ostacolo a tale identificazione può essere la circostanza che i lavoratori siano stati assunti da società con sede legale in altro luogo poichè estraneo, tale dato, al criterio assunto dalla disposizione codicistica. La vicinanza territoriale tra ufficio dell’ente che svolga in concreto, rispetto alla singola situazione lavorativa, attività proprie dell’accertamento contributivo e dell’eventuale sistema sanzionatorio, risulta essere il necessario collegamento utile a consentire il pieno esercizio di compiti attribuiti nel pubblico interesse.

Nel caso in esame deve quindi ritenersi ben radicata la competenza nel Tribunale di Ancona in quanto territorialmente competente per le esposte ragioni. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso per regolamento di competenza. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.5000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 maggio 2020

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