Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10055 del 27/04/2010

Cassazione civile sez. III, 27/04/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 27/04/2010), n.10055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SENESE Salvatore – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 2091-2006 proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domicilia Lo in

ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato LAMANNA FABRIZIO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G. (OMISSIS), P.M.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 314/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO emessa il 16/9/2005, depositata il

10/10/2005, R.G.N. 28 9/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13.10.1997 C.G. e P.M.G. proponevano, dinanzi al Pretore di Taranto, opposizione al D.I. 9 luglio 1997, emesso per il pagamento della somma di L. 25.000.000 in favore di M.C..

Quest’ultimo sosteneva di vantare tale credito in base ad una scrittura privata dell'(OMISSIS) con la quale i predetti opponenti si erano obbligati a trasferire allo stesso M. la proprietà di un immobile e, in caso di mancata conclusione dell’affare, a restituire la somma di L. 26.000.000, contestualmente ricevuta. A garanzia dell’impegno assunto gli attuali ricorrenti rilasciavano due assegni dell’importo complessivo di L. 26.700.000. Successivamente, sfumato l’affare, i debitori avevano restituito solo L. 1 milione.

Esponevano, per contro, gli opponenti che nell’ottobre del 1994 avevano chiesto ed ottenuto dal M. un prestito di L. 24.000.000 che si erano impegnati a restituire con versamenti mensili di L. 2.000.000 ciascuno; che il M. a garanzia del credito aveva chiesto ed ottenuto, oltre al rilascio degli assegni, anche la sottoscrizione del contratto preliminare di vendita; che in oltre trenta mesi avevano versato la somma di L. 60.000.000.

Il Tribunale di Taranto rigettava l’opposizione.

Proponevano appello il C. e la P., censurando la decisione del Tribunale per aver omesso di considerare l’esistenza di un prestito usurario, accertata anche da sentenza penale.

M. si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.

La Corte d’Appello revocava il decreto ingiuntivo e condannava il M. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio che venivano attribuite all’Avv. Luigi Mangione in quanto distrattario.

Proponeva ricorso per cassazione M.C. mentre parte intimata non svolgeva attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente denuncia “Violazione ed errata applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.”.

Sostiene M.C. che la Corte d’Appello non ha fornito una adeguata motivazione delle sue decisioni, soprattutto se si considerano le dichiarazioni rese dai testimoni a suo avviso non adeguatamente valutate.

Con il secondo motivo M.C. denuncia “Violazione e mancata motivazione della non applicazione dell’art. 232 c.p.c.”.

Sostiene in particolare parte ricorrente che l’azione di opposizione a decreto ingiuntivo intrapresa dai coniugi C. e P. è rimasta priva di ogni fondamento probatorio e che ha errato la Corte d’Appello nel non tener conto, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., come gli stessi non si siano presentati a rendere l’interrogatorio formale.

Con il terzo ed ultimo motivo si denuncia infine “Violazione e mancata applicazione del principio di indipendenza tra il processo civile e il penale”, nonchè violazione dell’art. 27 Cost..

Ricorda il C. che il nostro codice di procedura penale è ispirato al principio dell’autonomia dei giudizi penale e civile e perciò critica che nel nostro caso il Giudice di Appello ha ritenuto di fondare la propria sentenza anche sulla presunzione di colpevolezza del M. per il reato di usura. Tale condanna, si sostiene, non è definitiva e il M. stesso ha già provveduto a presentare appello avverso la relativa decisione. Quindi il giudizio non è ancora divenuto definitivo e deve applicarsi l’art. 27 Cost..

Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare prioritariamente quest’ultimo motivo, che investe direttamente le ragioni poste a base della decisione impugnata e che si rivela fondato.

Va infatti ricordato che la corte territoriale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo ricostruendo la vicenda secondo le prospettazioni degli opponenti, ed in particolare ritenendo che nella specie fosse stato concluso un mutuo assistito da patto commissorio, nullo ai sensi dell’art. 2744 c.c. e che l’obbligazione restitutoria fosse stata ampiamente adempiuta, posto che- come la stessa corte d’appello avverte – una tale obbligazione ” comunque sopravvive alla nullità del patto commissorio”. Tale convincimento la sentenza impugnata fonda su otto elementi presuntivi, dei quali solo gli ultimi due (la denuncia-querela per usura presentata dalla P. nel dicembre 1997 e la sentenza di primo grado di condanna per usura a carico del M.) riguardano la restituzione della somma (avvenuta attraverso il pagamento di oltre sessanta milioni a titolo d’interessi usurai), i restanti sei attenendo invece alla qualificazione del contratto, intercorso tra le parti, come “patto commissorio” e del titolo, in base al quale il M. ebbe a versare la somma di L. 26 milioni, come mutuo anzichè anticipo sul prezzo di vendita. A prescindere, dunque, dalla ricostruzione della vicenda operata dalla corte d’appello, la statuizione che l’obbligazione di restituzione della somma, incontestatamente versata dal M., sia stata “ampiamente adempiuta” si fonda sulle due risultanze sopra ricordate (denuncia e sentenza) delle quali la prima acquista significato solo grazie alla seconda.

Ora, pur potendo il giudice civile – in presenza di una sentenza penale di condanna non definitiva – trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, in particolare utilizzando come fonte del proprio convincimento le prove raccolte in un giudizio penale e gli elementi di fatto acquisiti in tale sede (non essendogli vietato ripercorrere autonomamente il medesimo “iter” argomentativo del giudice penale), con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (cass. nn. 5009/09, 16559/05), tuttavìa una tale libertà di formazione del convincimento è condizionata dall’esplicitazione degli elementi di prova e delle circostanze, sulle quali il convincimento stesso si forma, e non può ritenersi legittimamente esercitata attraverso il mero richiamo della sentenza penale che si traduce nell’elusione del dovere di autonoma valutazione degli elementi di prova e delle circostanze e quindi nell’omissione della motivazione in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 118 c.p.c., N.A e art. 111 Cost., comma 1.

In tale violazione è appunto incorsa la sentenza impugnata allorchè ha ritenuto (pag. 10) di richiamare puramente e semplicemente la conclusione della sentenza penale che ha “riconosciuto il pagamento di interessi nella misura superiore al 100%”.

L’accoglimento di tale censura assorbe le prime due ed impone la cassazione della sentenza con rinvio ad altra sezione della stessa corte d’appello che, sulla scorta di tutti gli elementi già acquisiti ed eventualmente degli sviluppi della vicenda penale, valuterà autonomamente – salva l’applicazione dell’eventuale giudicato ex art. 651 e ss. c.p.p. – se l’obbligazione restitutoria per la quale il M. ha agito sia stata o meno adempiuta.

Il giudice del rinvio è delegato a provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2010

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