Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10055 del 20/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/04/2017, (ud. 08/03/2017, dep.20/04/2017),  n. 10055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10680-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

TRITONE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3296/30/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO

GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la Riscossione Sicilia spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione di primo grado che aveva ritenuta l’illegittimità di una cartella invalidamente notificata, con le forme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), alla Tritone s.r.l.; Rilevato che nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata, mentre la ricorrente ha depositato memoria;

Considerato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il motivo di censura, correlato all’omesso esame da parte della CTR delle attività eseguite dall’ufficiale postale volte ad acclarare l’irreperibilità dei destinatari della notifica della cartella, è manifestamente infondato;

Considerato che, per costante giurisprudenza di questa Corte, è illegittima la notificazione di una cartella di pagamento effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. e), laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c., quando non risulti un’irreperibilità assoluta del notificato all’indirizzo conosciuto, la cui attestazione non può essere fornita dalla parte nel corso del giudizio – cfr. Cass. n. 24260/2014;

Considerato che la parte ricorrente intenderebbe prospettare l’omessa valutazione delle attività compiute dal messo notificatore al momento della mancata notifica, non riuscita per due volte, della cartella presso la sede della società, allorchè il messo aveva constatato l’irreperibilità delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c., senza tuttavia avvedersi che i fatti per i quali si assume l’omessa valutazione non risulterebbero decisivi in relazione ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, che escludono di potere fondare un giudizio di irreperibilità assoluta, ai fini della legittimità della notifica – ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), sulla mera irreperibilità del destinatario senza annotazione delle successive richieste operate per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso comune;

Considerato che la questione relativa alla fede privilegiata della relata di notifica che pure prospetta il ricorrente è inammissibile in relazione al paradigma del vizio esposto dalla parte ricorrente che, riguardando un vizio di omesso esame, non può consistere nella prospettazione di una diversa censura di violazione di legge;

Considerato che nemmeno possono passare al vaglio di questa Corte ulteriori vizi di omesso esame di fatti controversi che la ricorrente ha prospettato per la prima volta in memoria- e segnatamente la circostanza che la medesima cartella sarebbe stata comunque successivamente notificata alla Tritone s.r.l. presso il suo legale rappresentante, sig. L.S.C., in (OMISSIS), essendosi perfezionata tale notifica per compiuta giacenza;

Considerato che da ciò consegue l’inammissibilità ed infondatezza della censura;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato, nulla prevedendosi sulle spese, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2017

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