Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10055 del 06/05/2011
Cassazione civile sez. trib., 06/05/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/05/2011), n.10055
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 18759/2009 proposto da:
ASSOCIAZIONE MAGICABULA (OMISSIS) in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
ROSSELLA ROBERTO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 28/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di MILANO del 18.3.08, depositata il 31/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO.
E’ presente l’Avvocato Generale in persona del Dott. DOMENICO
IANNELLI.
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano
n. 28/37/2008, depositata il 31.3.2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
5.4.2011 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Milano ha accolto l’appello di Agenzia delle Entrate nei confronti della “Associazione Magicabula” – appello proposto contro la sentenza n. 198/06/2007 della CTP di Pavia – confermando 1 “avviso di accertamento con cui – previo disconoscimento della natura di ente non commerciale dell’associazione in questione – era stato recuperato a tassazione un reddito di impresa ed erano state accertate evasioni di IVA e di IRAP, il tutto riferito al periodo d’imposta 2002.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa) adeguatamente dimostrata il prevalente svolgimento di attività commerciale rispetto a quella non commerciale.
L’Associazione Meagicabula ha interposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
L’Agenzia si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.
Infatti, a fronte dell’avvenuto deposito della decisione impugnata in data 31.3.2008, il ricorso per cassazione è stato notificato alla parte intimata solo in data 18.7.2009 e perciò oltre il decorso del termine di decadenza di cui all’art. 327 c.p.c..
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, che le spese di lite posso essere regolate secondo il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di questo grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2011